TUTELA PATRIMONIALE CONFERIMENTO IMMOBILI
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Tutela patrimoniale conferimento immobili. Molte volte i contribuenti, ma non solo, anche gli operatori del diritto, si sono trovati nel dubbio se il conferimento del proprio patrimonio immobiliare all’interno di un veicolo societario estero configurasse il reato, p. e p. ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, ovverosio quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Dopo anni di sentenze ondivaghe, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-03-2019) 15-07-2019, n. 30933, ha lucidamente affermato che tale comportamento è legittimo.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
La Corte di cassazione con la sentenza citata, ha deciso una questione che poneva, così come pone, numerosi interrogativi in punto alla conservazione del complesso aziendale come oggetto di vitale interesse, da anteporre ad altre considerazioni per poter giungere alla tutela del compendio societario omnicomprensivo di ogni aspetto dell’azienda stessa.
Ma andiamo con ordine per capire il ragionamento della Corte: non si tratta dell’abrogazione di fatto dell’art. 11 del d.lgs 74/00, bensì di rivalutare tale fattispecie incriminatoria alla luce dei reali accadimenti connessi a fatti di tutela patrimoniale effettuati per il tramite di un conferimento del proprio patrimonio immobiliare, all’interno di una società estera.
TUTELA PATRIMONIALE CONFERIMENTO IMMOBILI: SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE?
Il reato previsto e punito dall’art. 11 del d.lgs 74/00 resta in pieno in vigore, ma resta per punire quei comportamenti che, con fraudolenza, rendano concretamente impossibile il pagamento delle imposte da parte del contribuente: in altre parole, non qualsiasi atto di tutela patrimoniale (parliamo di quelli fatti ex post-ovvero dopo l’inizio di azioni accertative,- quelli fatti ante non possono rientrare nella casistica penale prevista dalla norma) assume la valenza di una violazione della legge penale citata.
Difatti con la sentenza n. 30933/2019, la Cassazione ha ribadito il principio per cui la valutazione dell’idoneità degli atti simulati o fraudolenti a rendere inefficace in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva con riferimento al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, deve avvenire attraverso un giudizio di cd. prognosi postuma circa la capienza dell’intero patrimonio del contribuente al fine di verificare se, al tempo della condotta, il suo patrimonio residuo non fosse sufficiente a soddisfare il credito tributario. Nel caso di specie, è stato escluso il fumus commissi delicti dell’art. 11 d.lgs. 74/2000 in relazione alla cessione di immobili ad una società estera di cui l’indagata contribuente conservava le quote.
TUTELA PATRIMONIALE CONFERIMENTO IMMOBILI: LE RICHIESTE ACCUSATORIE RELATIVE AL REATO ED AL SEQUESTRO DEGLI IMMOBILI CONFERITI
Con ordinanza, il Tribunale del riesame aveva caducato il decreto di sequestro preventivo del Gip, avente ad oggetto i beni immobili trasferiti alla società AH Ltd. da Ds, titolare della totalità delle azioni dell’ente, in quanto indagata per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000. Avverso il citato provvedimento del Tribunale, il PM aveva proposto ricorso per cassazione.
Con il primo ed unico motivo di impugnazione, il Pubblico Ministero ha evidenziato il carattere fraudolento del trasferimento immobiliare realizzato dall’indagata, in quanto finalizzato a rendere inefficace, in tutto, la procedura di riscossione coattiva del credito tributario, senza null’altro motivare ed eccepire in proposito.
In particolare, l’indagata era debitrice nei confronti del Fisco per complessivi € 956.315,68. Secondo la prospettazione accusatoria, la cessione immobiliare sarebbe stata lo strumento attraverso cui il reato è stato commesso.
Pertanto, e coerentemente con il suo assunto, il ricorrente ha insistito per la confisca dei beni alienati alla società estera ai sensi dell’art. 240, 1° comma, c.p. e per la relativa sequestrabilità del complesso immobiliare ai sensi dell’art. 321 c.p.p. Ulteriormente, il Pm ha sottolineato che la cessione contestata sarebbe avvenuta dopo la notifica all’indagata del Pvc da parte della Guardia di Finanza.
Atteso quanto riportato, il PM ha così posto l’accento sulla significativa diminuzione delle garanzie patrimoniali dell’indagata a tutela dell’adempimento del debito tributario per effetto dell’alienazione immobiliare alla predetta società estera, là ove il carattere fraudolento del trasferimento sarebbe stato asseritamente desumibile dalla disponibilità in capo alla medesima indagata delle azioni della società cessionaria (tesi smentita in toto dalla Suprema Corte).
A sostegno della tesi accusatoria, il Pm ha fatto leva anche sulla natura di reato di pericolo dell’art. 11 d.lgs. 74/2000, la cui integrazione sarebbe ravvisabile anche nel caso di maggiore difficoltà nella riscossione del credito tributario. Da ultimo, il ricorrente ha affermato che il profitto confiscabile del delitto di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 sarebbe consistito proprio nella riduzione simulata del patrimonio dell’indagata, indipendentemente dalla sussistenza di altri cespiti patrimoniali per il pagamento delle imposte (tesi , anche questa, smentita completamente dagli Ermellini). Clicca se vuoi leggere tutti i reati fiscali in vigore al 2020 in Italia.
TUTELA PATRIMONIALE CONFERIMENTO IMMOBILI: AMMISSIBILE. LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE
Nella vicenda in esame, la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza di una violazione di legge, ritenendo così infondato il ricorso. Invero, la Cassazione ha evidenziato come la motivazione del provvedimento impugnato non fosse stata meramente apparente, bensì coerente e logica. In particolare, i giudici di legittimità hanno valutato come corretta l’applicazione del principio di diritto da parte del Tribunale del riesame per cui l’irrogazione del provvedimento di sequestro preventivo dovesse prima essere preceduto dalla verifica della capienza del patrimonio dell’indagata e della sua idoneità ad estinguere i debiti ereditari. In relazione alla contestazione del delitto di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000, sostanzialmente, il Gip era tenuto prima dell’emanazione del decreto di sequestro preventivo ad effettuare un giudizio di cd. prognosi postuma mediante una valutazione dell’intero patrimonio della contribuente al fine di verificare se, al tempo della condotta, il suo patrimonio residuo non fosse stato sufficiente a rendere efficace la procedura esecutiva (Cass. pen. Sez. III, 24-02-2016, n. 13233).
Con riferimento precipuo poi al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è basilare comprendere che non occorre ai fini dell’integrazione degli estremi del reato il compimento da parte dell’Amministrazione finanziaria di verifiche, accertamenti o iscrizioni a ruolo ovvero l’espletamento di una procedura di riscossione in atto al tempo della condotta. Allo stesso modo, tanto l’esito della procedura di riscossione del credito tributario quanto il successivo soddisfacimento del debito erariale sono giuridicamente irrilevanti, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie incriminatrice in esame.
Ciò nonostante, ai fini del rispetto del principio di offensività è necessario che la condotta dell’agente, per essere valutata come idonea a mettere in pericolo il bene protetto, sia avvenuta in un momento nel quale la procedura di riscossione coattiva, seppur non ancora in corso, appaia come prevedibile e probabile (Cass. pen. Sez. III, 20-01-2017, n. 3011).
Nel caso di specie, la Cassazione ha osservato che nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice del riesame non può prendere in considerazione solo l’astratta configurabilità del reato, occorrendo invece tanto la valutazione di tutte le risultanze processuali, compresa la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, quanto l’indicazione, seppur sommariamente, delle ragioni a fondamento di un giudizio prognostico negativo per l’indagato (Cass. pen. Sez. II, 5-05-2016, n. 25320).
A seguito quindi di un attento esame della situazione fattuale dell’indagata, la Cassazione ha ritenuto immune da vizi la motivazione del Tribunale del riesame poiché era emerso dagli atti che la ricorrente restava titolare di altri rapporti finanziari e immobiliari, nonostante la predetta cessione immobiliare.
TUTELA PATRIMONIALE CONFERIMENTO IMMOBILI: IL CONCETTO DI FRAUDOLENZA
La condotta fraudolenta è, invero, il perno sul quale ruota non solo la vicenda de quo, ma tutto il costrutto dell’articolo 11 citato. Cosa è la fraudolenza in senso giuridico? Orbene, al di là del suo significato etimologico (che però già ci spiega bene in cosa consista) Dal latino fraudulentia, derivato di fraus fraudis ‘frode fraudolènza (raro frodolènza) s. f. [der. di fraudolento o frodolento]. – Comportamento o qualità di persona che agisce con frode; carattere fraudolento di un’azione, di un fatto; in senso più concr., atto fraudolento, frode. La fraudolenza giuridica è un comportamento dolosamente preordinato a sottrarsi all’adempimento di obblighi, celando il destinatario di atti o spossessandosi fittiziamente di beni.
Peraltro, non vi potrà essere alcuna condotta penalmente rilevante laddove vi sia stato un effettivo trasferimento del bene nella misura in cui la norma sanziona non il mero depauperamento bensì il compimento di atti fraudolenti o simulati che abbiano messo in pericolo l’efficacia della procedura di riscossione coattiva del credito tributario.
Ed ancora, il Giudice del riesame ha escluso il carattere fraudolento del trasferimento immobiliare contestato sull’assunto che l’indagata restava comunque titolare delle azioni della società cui gli immobili erano stati alienati. Sul punto, è stato evidenziato il fatto che le azioni sono sequestrabili e pignorabili al pari di altri beni mobili o immobili.
Per l’effetto, è stata esclusa l’integrazione del fumus del reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte da parte dell’indagata. Invero, l’idoneità della condotta fraudolenta a rendere inefficace in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva postula l’insufficiente capienza del patrimonio del contribuente a soddisfare per intero i debiti fiscali ovvero l’inutilità dei beni restanti ai fini dell’eventuale procedura di riscossione coattiva a causa della loro impignorabilità.
I giudici di legittimità hanno in definitiva affermato che non commette sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi conferisce (gli immobili) in una società restando titolare delle quote, seppure la società conferitaria fosse indebitata con l’Erario.
TUTELA PATRIMONIALE CONFERIMENTO IMMOBILI: CONSIDERAZIONI FINALI
Quanto espresso dalla Corte suprema è sicuramente meritevole della massima attenzione, poichè rende certi e giuridicamente leciti le pianificazioni patrimoniali, sia successorie, sia a tutela del patrimonio aziendale o familiare ovvero: leciti (in quanto non vietati dall’ordinamento) lo erano anche prima ma ora vi è maggior certezza sulla pregnanza positiva di tali pianificazioni patrimoniali, salvi sempre i limiti esatti della Legge Penale che non debbono mai essere lesi e valicati.
L’invito ed il consiglio quindi è: cercare di tutelare il proprio patrimonio ab origine, sin dall’inizio dell’attività lavorativa, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle norme italiane ed internazionali, evitare di esporsi finanziariamente e tenere una contabilità adeguata che consenta di avere sempre la liquidità necessaria al pagamento delle imposte.
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Articolo aggiornato al 08/05/21
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