TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA
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Truffa trading Sentenza Vittoriosa: Sintesi della Sentenza Vittoriosa
Il Tribunale di Lecce, con la Seconda Sezione Civile, in data 12 Ottobre 2023, ha emesso una sentenza vittoriosa: N.-R.G.-9271-2022-tribunale lecce→ di grande rilevanza nel contesto del trading online, a favore di un investitore, rappresentato dall’Avv. Daniele Bertaggia. Il caso, iscritto al numero d’ordine 9271 del 2022, ha riguardato, una società estera con sede in Estonia, contumace nel procedimento. La controversia verteva sull’inesistenza di una causa reale e/o di un contratto che giustificasse un bonifico di €2.500,00 effettuato dall’attrice per investimenti finanziari.
La mancanza di un contratto quadro, richiesto dall’art. 23 del Testo Unico della Finanza (TUF), ha portato alla dichiarazione di nullità dell’operazione di bonifico.
Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
La sentenza del Tribunale di Lecce offre spunti importanti sul piano giuridico, soprattutto in materia di protezione degli investitori nel settore del trading online→. La normativa italiana, tramite articolo 23 TUF→, stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto. Questa prescrizione normativa non solo garantisce trasparenza nelle operazioni finanziarie, ma rappresenta una forma di “nullità di protezione“, azionabile esclusivamente dall’investitore.
A questo riguardo ricordiamo che, dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell’investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all’art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l’investitore più consapevole rispetto ai rischi dell’investimento e del mandato gestorio conferito all’intermediario.
In tema di intermediazione finanziaria, l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, atteso che l’assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all’investitore.
TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 23 TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58):
“I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati dalla direttiva 2014/65/UE, e un esemplare consegnato ai clienti.”
La violazione di questa disposizione comporta la nullità del contratto, che è una nullità di protezione, azionabile solo dall’investitore.
Art. 2033 c.c. (Codice Civile):
“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, inclusi gli interessi legali dal giorno del pagamento.”
Nel caso in esame, la mancanza di un contratto quadro valido ha portato alla ripetibilità dell’importo di €2.500,00 versato dalla sig.ra XXXXXX, con la condanna della XXXXX alla restituzione della somma, oltre agli interessi legali.
TRUFFA TRADING SENTENZA VITTORIOSA: CONCLUSIONI
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Articolo aggiornato al 29 Giugno 2024