STUPEFACENTI INTERCETTAZIONI: MANCATA RICONDUCIBILITÀ ALL’INDAGATO. ASSOLUZIONE
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In tema di stupefacenti intercettazioni, laddove si raggiunga un accordo in ordine alla cessione di un determinato quantitativo di droga, ma non risulti provata l’avvenuta consegna di questa, in capo al venditore non si configura un tentativo di cessione, bensì il reato consumato di offerta in vendita della sostanza, espressamente previsto e sanzionato dall’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, e comunque quello di detenzione. Nella specie, pur risultando provata la detenzione a fini di spaccio sulla base di una serie di intercettazioni, (stupefacenti intercettazioni) l’imputato è stato assolto in ragione della indimostrata riconducibilità allo stesso delle utenze telefoniche intercettate. Questa la conclusione a cui è pervenuto, con una lucida ed importante sentenza, il tribunale di Perugia, con sentenza n. 720 del 30/04/15 in ambito di stupefacenti intercettazioni. Assoluzione per droga parlata.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
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STUPEFACENTI INTERCETTAZIONI: LA SENTENZA 720, 30/04/15 TRIBUNALE PERUGIA
Esaminiamo il ragionamento del Giudice nel processo per stupefacenti intercettazioni. Gli elementi di accusa sono costituiti dalle dichiarazioni del teste di pg che svolse le indagini, anche seguendo le varie conversazioni intercettate, oltre ad atti irripetibili ed ai supporti audio relativi alle intercettazioni, di cui è stata disposta perizia trascrittiva. Mancato accertamento principio attivo.
Come riferito dal teste esaminato, i vari episodi in contestazione troverebbero fondamento solo ed esclusivamente nelle conversazioni trascritte.
Solo i fatti di cui ad un capo d’imputazione erano supportati oltre che da conversazioni, da un riscontro costituito dall’arresto del corriere, tale I.J., in uno con il correlato sequestro di circa 105 gr. di eroina di cui venne trovata in possesso.
Consegue che risulta preliminare alla analisi del predetto compendio probatorio la verifica della fondatezza della attribuzione all’imputato delle due utenze intercettate, cui fanno riferimento le conversazioni trascritte.
In proposito, il teste ha riferito che l’utenza 111, intestata formalmente a persona diversa dall’imputato, ed all’inizio delle intercettazioni in uso a persona ancora non identificata preliminarmente dalla pg operante, venne poi ricondotta al K.A.E. solo allorquando, nel corso di conversazioni con altro soggetto, costui invitò il suo interlocutore ad effettuargli un pagamento di circa 1.400 euro mediante sistema Western Union riferendogli le sue generalità, corrispondenti appunto a quelle dell’odierno imputato.
Secondo il teste inoltre, a riscontro di tutto ciò venne anche acquisita documentazione attestante la predetta operazione finanziaria e il suo beneficiario.
Dagli esiti dibattimentali tuttavia, non si rinviene la conferma di tali affermazioni. Accusa di spaccio senza prove.
Conferma tanto più necessaria se si considera, da una parte, che le intercettazioni, stupefacenti intercettazioni, rinvengono il loro fondamento non tanto nelle dichiarazioni degli operanti che le ascoltarono quanto nel supporto di registrazione che contiene le conversazioni riferite, e che, dall’altra, la prima prova rilevante in questo processo, che dovrebbe ricavarsi, alla luce di quanto dichiarato dal teste, proprio dalle intercettazioni (in tal caso si tratterebbe in particolare della “auto identificazione” del K.A.E. quale utilizzatore della utenza intercettata con prefisso …) sarebbe proprio costituita dal supporto e correlativa registrazione audio in cui dovrebbe essere stata cristallizzata la dichiarazione di “auto-identificazione” del K.A.E., descritta dal teste esaminato e immediatamente sopra citata e sintetizzata.
STUPEFACENTI INTERCETTAZIONI: LE MOTIVAZIONI DELL’ASSOLUZIONE
Nella conversazione n. 216 del 31.12.2007 relativa alla utenza …, emerge la indicazione di un numero di fax con prefisso di Napoli, 081, e la citazione da parte di uno dei due interlocutori di un ufficio della Western Union dove si sarebbe recato. Si parla inoltre del comportamento disdicevole di tale U. Nella successiva conversazione n. 217 uno dei due interlocutori conferma all’altro di trovarsi alla Western Union e nella 218 un interlocutore parla assicurando l’invio di un non meglio definito “numero” oltre a garantire di avere già “…finito per quanto riguarda i soldi…“. Nella 219 sembra continuare la precedente discussione sul fax da inviare e altresì riguardante, pare, il comportamento di un tale U.; emerge inoltre la comunicazione di un numero non meglio precisato e corrispondente al …. Nella 220 si dà atto da parte di un interlocutore della avvenuta ricezione di 1.400 euro e della avvenuta ricezione anche del fax.
Dunque, non emerge alcuna citazione dell’attuale imputato in tali conversazioni telefoniche e tantomeno quindi emerge alcuna prova che possa ricondurre la utenza intercettata n. … all’attuale imputato. E ancora di più deve condividersi questo giudizio per l’altra utenza, pure intercettata, n. …, atteso che lo stesso teste di pg ha riferito di averla ricondotta all’attuale imputato solo perché si percepiva la medesima voce dell’uomo che utilizzava l’utenza n. ….
Neppure si rinviene la documentazione della Western Union che secondo il teste di pg sarebbe stata recuperata a riscontro della dichiarazione intercettata e qui tuttavia non rinvenuta.
L’assenza della dimostrazione della riconducibilità delle due utenze intercettate sopra descritte all’attuale imputato, in assenza di altri elementi, fa sì che i fatti in contestazione, ove mai verificatisi, non possano comunque ricondursi al K.A.E..
Va a questo punto verificata la sussistenza in sé dei singoli fatti in contestazione.
Quanto al capo a), la detenzione emerge comunque dal verbale di sequestro e di arresto a carico di I.J. nelle parti utilizzabili quali atti irripetibili. Tale natura giuridica degli atti rende inutilizzabile il passaggio sulle dichiarazioni della donna in cui riferiva di volere avvisare dell’arresto tale F. all’utenza …. In ogni caso, il solo citare tale utenza per avvisare “F.” dell’arresto non sarebbe idoneo a includere anche costui nella detenzione della sostanza sequestrata, in assenza del supporto di altri elementi, a partire dalle conversazioni che, come detto, non conducono all’attuale imputato K.A.E..
Quanto alle altre conversazioni va rammentato il principio per cui, in considerazione della particolare natura della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90, che prevede diverse condotte alternative, consistenti nella cessione, importazione, offerta in vendita, detenzione a fini di spaccio delle sostanze stupefacenti, nel caso venga raggiunto un accordo per la cessione di un determinato quantitativo di droga, ma manchi del tutto la prova dell’avvenuta consegna di questa, non si configura a carico del venditore il reato di tentata cessione, bensì il reato consumato di offerta in vendita della sostanza, espressamente disciplinato dall’art. 73 d.p.r. 9.10.1990 n. 309. (cfr. Cass. pen., sez. II, 27.8.2001 n. 32299) e comunque di detenzione. Ne deriva che in caso di accordo per una cessione di sostanze stupefacenti che non si sia poi realizzata, è sicuramente punibile il soggetto che ha realizzato la condotta di offerta in vendita, avendo una effettiva disponibilità della sostanza.
Stupefacenti intercettazioni. Tali considerazioni assumono particolare importanza nelle ipotesi, come quelle oggetto di questo giudizio e successive al capo a), in cui dai dialoghi intercettati si dovrebbe desumere, secondo l’accusa e come confermato dal teste di pg esaminato, che gli interlocutori concordarono la cessione di sostanze stupefacenti; circostanza che logicamente presuppone la disponibilità della stessa in capo all’alienante, pur mancando poi riscontri fattuali circa l’effettiva dazione.
Ebbene nei casi in esame, ribadito che l’interlocutore intercettato deve ritenersi rimasto ignoto, non riconducibile all’attuale prevenuto, così come allo stesso non appare riconducibile neppure l’unico fatto connotato di accertamenti estrinseci alle telefonate, quale quello di cui al capo a), deve osservarsi come, mancando ogni elemento probatorio ulteriore posto al di fuori delle conversazioni richiamate dal teste in relazione a singoli capi di imputazione, solo esclusivamente dalle stesse dovrebbe ricavarsi inequivocabilmente – per potersi ritenere quantomeno integrata la condotta fattuale di detenzione – innanzitutto l’intervenuto accordo per la cessione di merce chiaramente corrispondente a sostanza stupefacente e realmente disponibile.
In proposito allora, pur in assenza di ogni altro utile elemento, deve osservarsi come le conversazioni intercettate descrivano colloqui circospetti, artatamente criptici, essenziali, come tali espressivi certamente di condotte non conformi a legge. Emerge inoltre l’uso frequente di termini come “bianca“, sporco” che alla luce di una innegabile prassi criminale di stupefacenti intercettazioni, sono di frequente riconducibili al traffico di droga del tipo di eroina e cocaina ove inseriti, appunto, in contesti discorsivi del tipo di quelli prima indicati. Tanto è ulteriormente corroborato dal ricorso a controprestazioni di pagamento in cambio della cessione di “bianca” o di “sporchi” o dell”‘una e dell’altra“, nel contesto, peraltro, della comparsa, anche ad intervalli giornalieri, dei medesimi acquirenti già riforniti in precedenza dal medesimo cedente (che dunque mostra di avere piena e costante disponibilità della merce contrattata). Conversazioni altresì sulla “bontà” della merce, sulla prova della stessa, sulla reperibilità di essa a casa anche del cedente oppure in altri luoghi esterni noti agli interlocutori, delineano il classico quadro di un insieme di contatti telefonici diretti a cessioni illecite, dalla tipologia riconducibile in maniera inequivocabile a quelle inerenti a sostanze stupefacenti. Stupefacenti intercettazioni.
Tanto considerato in via complessiva, quanto al contenuto delle conversazioni trascritte, in materia di stupefacenti intercettazioni, deve allora affermarsi la sussistenza dei fatti di cui ai capi d) e seguenti (oltre che al capo a) stante per quest’ultimo l’avvenuto sequestro della droga).
Va ripresa in proposito la deposizione del teste T., il quale ha ricordato che nel contesto di una indagine a carico di vari cittadini extracomunitari presenti nella zona di Castelvolturno, in tema di traffici di droga, si procedette alla intercettazione della utenza … (in persona di tale I.A., anche fermato per controlli rinvenendogli indosso una delle utenze intercettate nei suoi confronti) e poi delle utenze, prima già citate, … intercettata con rit. 2047 e …, oggetto di intercettazione con rit. 2046.
Il teste ha quindi, in particolare, citato le seguenti conversazioni quali prova di vari fatti di detenzione e spaccio; fatti che trovano effettiva corrispondenza, quanto al contenuto richiamato dal teste, nelle corrispondenti trascrizioni in tema di stupefacenti intercettazioni, disponibili:
– tre telefonate, n. prog. 46 47 48 sulla utenza … del 23.12.2007 con interlocutore non identificato che si sarebbe accordato per l’acquisto di sostanza stupefacente. In proposito si osserva che tali fatti paiono riconducibili al capo d);
– sempre sulla predetta utenza con prefisso … una conversazione n. prog. 72 con tale R. risalente alla data del 27.12.2007. Tale conversazione effettivamente appare riconducibile al fatto contestato al capo e) ;
– altre due conversazioni in data 27.12.2007 n. prog. 77 e 81 riconducibili all’accordo per cinque dosi di cui al capo f);
– in data 28.12.2007 altre due conversazioni con progressivo 90 e 92 riconducibili seppure in sole due dosi ai fatti del 28.12.2007 di cui al capo f);
– in data 29.12.2007 conversazione n. prog. 134 delle 10.53 in entrata sulla utenza con prefisso … da parte del predetto R. riconducibile ai fatti del 29.12. di cui al capo e);
– in data 1.1.2008 due telefonate con progressivo 262 e 263 (riconducibili al capo f)) e il giorno dopo, 2.1.2008, tra i medesimi interlocutori tre telefonate con progressivo 295 296 e 297 sempre riconducibili al capo £);
– altre tre telefonate tra i due predetti utilizzatori intervennero il 4.1.2008 con progressivo 324 325 e 327 riconducibili al capo f);
– in data 7.1.2008 secondo il predetto teste un altro episodio di spaccio si desunse nei progressivi 414 415 e 417 che paiono effettivamente riconducibili ai fatti contestati per quella data sempre al capo f), mentre l’8.1.2008 intercorsero le telefonate con n. di progressivo 492 493 e 495 effettivamente riconducibili ai fatti contestati per quella data ancora una volta al capo f);
– il 10.1.2008 la pg individuò un’altra ipotesi di spaccio ai progressivi 580, 581 e 582, riconducibili, per il loro contenuto, effettivamente ai fatti del 10.1.2008 di cui al capo f), e così è stata segnalata ed emerge un’altra conversazione dell’11.1.2008 ai progressivi 622 624 631 638 e 639 riconducibili ai fatti di cui al capo g);
– il 14.1.2008 emersero tre conversazioni sempre delineanti una attività di detenzione almeno, ai progressivi 725, 731 e 732 e come tali riconducibili ai fatti contestati in pari data al capo d);
– il 20.1.2008 emersero conversazioni ai progressivo 986 e 987 riconducibili al capo f).
Nessuna indicazione è emersa per fatti del 12.1.2008 e del 10.1.2008 come contestati al capo c), che dunque non risultano sussistere. Le uniche conversazioni del 10.1.2008, come già detto, paiono ricondurre al capo f).
Anche i fatti di cui al capo b) non emergono in maniera adeguata.
Va aggiunto che vi sono conversazioni del 20.12.2007 per le quali non emergono i progressivi segnalati dal predetto teste e comunque solo emerge una conversazione riguardante una donna e l’interesse sessuale che per la stessa nutre uno degli interlocutori.
Altre telefonate trascritte, del 21.12.2007, nn. prog 15 16 e 46, pur avendo ad oggetto il tema di una ragazza di cui uno degli interlocutori è in attesa non rivelano neppure in modo criptico il tema della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Dunque, alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra, ed a fronte della valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione, soggettivi ed oggettivi, si deve ritenere provata la commissione dei fatti di detenzione a fini di spaccio di cui ai capi a) d) e) f) e g). In relazione a tali fatti, risultando indimostrata la riconducibilità al K.A.E. delle due utenze telefoniche di volta in volta coinvolte nelle conversazioni trascritte e illustrate dal teste di pg esaminato, lo stesso deve essere assolto ai sensi dell’art. 530 comma I c.p.p. per non aver commesso il fatto.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo STUPEFACENTI INTERCETTAZIONI, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 30 Aprile 2015