STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA
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Stabile organizzazione occulta. Gentili lettori, torneremo su un tema molto diffuso, quello della stabile organizzazione, a cui abbiamo già dedicato uno specifico articolo.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: LA CASSAZIONE ORDINANZA 21693 DELL’8 OTTOBRE 2020
“In tema di imposte sui redditi, per l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre, dovendo aggiungersi che, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale”.
Con l’ordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare i presupposti che determinino l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione occulta di un soggetto non residente.
STABILE ORGANIZZAZIONE: LA NORMA VIGENTE IN ITALIA
In Italia (conformemente alle indicazioni OCSE), per aversi stabile organizzazione di un’impresa estera occorre avere: una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. Deve quindi esistere nel territorio dello stato una sede fisica e materiale dell’azienda, non occasionale e finalizzata (anche potenzialmente) alla produzione di reddito.
Può esistere anche una stabile organizzazione laddove, nonostante le disposizioni dei commi precedenti, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. Conformemente al dettato dell’art. 162 TUIR. In questa ipotesi vi è stabile organizzazione poichè vi è un rappresentante che ha il potere di portare a compimento affari per conto dell’impresa estera.
STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: IL CASO GIUDICATO DALLA CASSAZIONE
“Laddove si accerti che una sede fissa di affari svolge contemporaneamente attività preparatorie e ausiliarie e attività che possono configurare l’esistenza di una stabile organizzazione, la sede fissa deve essere considerata quale stabile organizzazione per l’intero; ai fini dell’esclusione della considerazione delle attività svolte, quali meramente preparatorie o ausiliarie, è necessario che le stesse siano rivolte esclusivamente all’impresa, sicché, ove la sede fissa presti servizi contemporaneamente in favore di altre imprese, anche se facenti parte del gruppo in cui si colloca la casa madre, non può dirsi che la sede fissa svolge una funzione meramente preparatoria o ausiliaria della casa madre di appartenenza.”
La vicenda esaminata dagli ermellini trae origine dall’impugnazione di accertamenti fiscali nei confronti di una società estera che operava in Italia per il tramite di una persona fisica: la stessa effettuava abitualmente, per conto dell’impresa estera, una serie di attività, realizzando così, concretamente, una stabile organizzazione.
La Corte di legittimità cassava con rinvio ad altra sezione della Commissione regionale, eccependo che i presupposti per l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto estero e per la sua tassazione in Italia, sono: “una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre, dovendo aggiungersi che, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale”.
In particolare leggiamo, nell’ordinanza, che l’attività deve essere intesa “in senso ampio, fino a ricomprendervi anche lo svolgimento di una prestazione di servizi, o, in generale, qualunque attività di impresa, purché riferibile, appunto, al soggetto che la esercita” e, poiché vanno escluse tutte quelle attività non suscettibili di produrre un reddito autonomo, “possono rientrarvi solo quelle consistenti in un ciclo completo di attività imprenditoriale con un proprio risultato economico autonomo rispetto a quello conseguito dalla “casa madre”.
STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: QUANDO SI CONFIGURA
Tale assunto è di particolare importanza per tutti coloro che insistono a credere che sia sufficiente creare una società estera, per poter fatturare all’estero, ed ivi pagare le imposte, pure restando a lavorare in Italia. Lo abbiamo ripetuto più e più volte. Non è così! Infatti la Suprema Corte afferma che la stabile organizzazione, sussiste per l’unica circostanza che sia stato accertato che siano state compiute attività di impresa dalla stabile organizzazione in Italia, essendo requisito necessario, che venga svolta una qualunque attività di impresa, sia essa comparabile con taluna delle attività già esercitate sia di tipo diverso rispetto alle altre attività, purché riconducibili al soggetto che la esercita.
Continuando a riportare i passi essenziali dell’ordinanza, specifichiamo che: “in realtà, poiché le attività meramente preparatorie o ausiliarie sono quelle che, da un lato, non consentono di attribuire un reddito alla sede fissa d’affari mediante la quale sono esercitate, e, d’altro lato, sono rivolte esclusivamente in favore dell’impresa, ove la suddetta attività si traduce, di fatto, in una funzione di finanziamento ovvero in una prestazione di servizi in favore di altre imprese, anche se facenti parte del gruppo in cui si colloca la casa madre, non può, allora, ragionarsi in termini di ruolo svolto con finalità meramente preparatorie o ausiliarie della casa madre di appartenenza, essendo ipotizzabile il perseguimento di un autonomo risultato economico rispetto a quello conseguito dalla sede centrale mediante lo svolgimento di attività che non sono rivolte esclusivamente in funzione del ciclo produttivo dell’attività di impresa della casa madre”, per concludere affermando che: “Laddove si accerti che una sede fissa d’affari svolga attività preparatorie o accessorie e, nel contempo, attività che configurano l’esistenza di una stabile organizzazione, la sede fissa va considerata, nella sua interezza, quale stabile organizzazione. Inoltre, se dette attività preparatorie o accessorie, anziché in favore della casa-madre, vengono svolte nell’interesse di soggetti terzi – incluse imprese dello stesso gruppo della casa-madre – assumono, di per sé, il connotato di vere e proprie attività d’impresa, capaci di produrre un autonomo risultato economico.“
STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA: VALUTAZIONI FINALI
Con linguaggio molto chiaro è possibile affermare il seguente concetto:
Quando l’attività economica svolta da una impresa non residente è nascosta al Fisco italiano perché la sede fissa degli affari, per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività, si trova allocata nel territorio dello Stato, non si è al cospetto, per ciò solo, di una società schermo, bensì di una stabile organizzazione occulta, che si configura quando un’impresa estera, avendo una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua la sua attività mediante una organizzazione di persone e di mezzi, ma senza dichiarare i relativi proventi dalla stessa generati e a essa direttamente imputabili. Qualora la società abbia una sua precisa e riscontrata autonomia giuridica e sia perciò concretamente operativa, ma ricorra l’ipotesi della estero-vestizione, la persona giuridica sarà pienamente assoggettata al regime fiscale italiano.
Per godere dei vantaggi dell’internazionalizzazione e di una fiscalità inferiore visogna realmente, e non fittiziamente, trasferire la reale ed effettiva gestione dell’attività all’estero. Ogni altra considerazione non ha nessuna validità giuridica.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Stabile organizzazione occulta, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 18 Luglio 2022