SOCIETÀ ESTERA LIBERTÀ STABILIMENTO
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TRASFERIMENTO SEDE, UNIONE EUROPEA, TASSAZIONE PLUSVALENZE LATENTI
Società estera libertà stabilimento, uno studio. Gentili lettori, vi segnaliamo un’importante sentenza della Corte di Giustizia Europea, quella della Corte giustizia CE grande sezione 29 novembre 2011 n. 371, in cui si dà atto che, sulla base del principio della libertà di stabilimento all’interno dell’Unione, il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione non comporta, come invece pretendeva lo stato italiano, la tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
SOCIETÀ ITALIANA CHE SI TRASFERISCE ALL’ESTERO: COME FARLO? LIBERTÀ TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA
Società estera libertà stabilimento: una società costituita secondo il diritto nazionale di uno Stato membro, che trasferisce la propria sede effettiva in un altro Stato membro, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare la libertà di stabilimento con riferimento ad un’eventuale imposta applicata in occasione del trasferimento di sede. L’applicazione di un’imposta in occasione del trasferimento della sede effettiva, anche senza la possibilità di tener conto delle minusvalenze che possono intervenire dopo detto trasferimento, non rappresenta una restrizione alla libertà di stabilimento non giustificata.
Sproporzionata è invece una riscossione immediata e non posticipata al momento di realizzo delle plusvalenze latenti.
Ne consegue che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’art. 49 Tfue al fine di mettere in discussione la legittimità di un’imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.
SOCIETÀ ESTERA LIBERTÀ STABILIMENTO: LA GIURISPRUDENZA EUROPEA
In definitiva quindi L’art. 49 Tfue dev’essere interpretato nel senso che: “non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente; – osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società. Infatti la mera circostanza che una società trasferisca la propria sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di evasione fiscale, né giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato” (v., in tal senso, sentenze ICI, cit., punto 26; 26 settembre 2000, causa C—478/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I—7587, punto 45; 21 novembre 2002, causa C—436/00, X e Y, Racc. pag. I—10829, punto 62; 4 marzo 2004, causa C—334/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I—2229, punto 27, nonché Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit.).
SOCIETÀ ESTERA LIBERTÀ STABILIMENTO: LA PROPORZIONE DELLE IMPOSTE. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Da quanto precede risulta quindi che è sproporzionata una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative ad elementi patrimoniali di tale società.
SOCIETÀ ESTERA LIBERTÀ STABILIMENTO: ASPETTI FISCALI ITALIANI
Sono comprese tutte le fattispecie di trasferimento di sede che comportano la perdita della residenza fiscale in Italia. Il modello di exit taxation è molto simile alla normativa europea sulle operazioni straordinarie (fusioni transfrontaliere etc.) in quanto non rientrano nel campo di applicazione i beni della stabile organizzazione. A seguito della sentenza Hughes de Lasteyrie du Saillant, che non aveva ad oggetto società ma bensì privati, la dottrina italiana si sentiva rafforzata nell’affermare l’incompatibilità dell’art. 166 del Tuir, che in ogni caso costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, con il diritto europeo soprattutto alla luce del suo scopo di arginare fenomeni elusivi.
ITALIA: RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO
A seguito della sentenza National Grid Indus, che ha spostato l’analisi della giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento sul campo della ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati, e partendo dal presupposto che l’art. 166 dovrebbe ricadere nel regime della libertà di stabilimento, si possono trarre le seguenti conclusioni con riferimento all’art. 166 del Tuir:
- – il diritto europeo non impedisce allo Stato italiano di riscuotere una exit tax sulle plusvalenze latenti maturate sul territorio italiano fino al momento del trasferimento della residenza all’estero;
- – lo Stato italiano non è legittimato a pretendere una tassazione immediata;
- – lo Stato italiano deve concedere la sospensione del pagamento dell’imposta fino al momento del realizzo delle plusvalenze, potendo però chiedere, in linea generale, la prestazione di una garanzia bancaria e il pagamento degli interessi sugli importi dilazionati;
- – la sospensione del pagamento potrebbe costituire una mera facoltà del contribuente
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Articolo aggiornato al 23 Ottobre 2021