SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. NON SEMPRE
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Sede assente fornitore falso? Ma è sempre così scontato che in mancanza di una sede operativa e di una contabilità il fornitore debba necessariamente essere falso? Non sempre è così: a dirlo è la Cassazione, con ordinanza numero 19098 del 2022. Analizziamola assieme.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LE PREMESSE
L’assenza completa di una sede operativa e della relativa contabilità non provano la fittizietà del fornitore
Nel caso di contestazione di un’indebita detrazione IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, è l’Agenzia delle Entrate onerata alla relativa prova. Così afferma la Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 19098 del 2022. Deve essere inoltre fornita adeguata prova della consapevolezza del destinatario in merito alla partecipazione a una frode.
SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. INDEBITA DETRAZIONE IVA
Per poter contestare l’indebita detrazione IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti deve essere l’Amministrazione finanziaria a dover provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consequenziale consapevolezza del destinatario volta alla partecipazione ad una frode.
Tale prova può essere fornita con la dimostrazione in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici, dei quali il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, relativi alla sostanziale inesistenza del contraente.
Elementi del genere l’assenza di contabilità e di una sede operativa del fornitore non sono sufficienti a dimostrare la consapevolezza del cessionario in quanto elementi non oggettivamente percepibili.
Questro è ciò che afferma l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19098/2022.
SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LA CASSAZIONE
Tutto inizia a seguito del ricorso contro l’atto impositivo notificato dall’Agenzia delle entrate ad una società per indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti emesse da una società terza.
Il ricorso è risultato vincente sia innanzi alla CTP che alla CTR: tali giudici hanno ritenuto che l’assenza di una sede operativa adeguata in rapporto all’attività dichiarata e il non aver mai osservato gli obblighi di tenuta della contabilità non fossero circostanze tali da dover far dubitare del ruolo di soggetto meramente interposto dell’interlocutore con cui aveva a che fare la società ricorrente.
Come sempre accade, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze di cui sopra, innanzi alla Corte di cassazione la quale, ritenendo errati ed inficiati da errore i motivi di doglianza, ha cassato il ricorso della parte pubblica.
L’agenzia delle entrate pretendeva che circostanze quali l’assenza di una sede operativa adeguata e della contabilità fossero indizi gravi, concordanti e sufficienti a far dubitare la società ricorrente della fittizietà del fornitore e del fatto che l’operazione si inserisse in una frode fiscale.
Invero, per ciò che riguarda l’onere probatorio nel caso di questioni riguardanti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve essere obbligata a provare, non solo l’oggettiva esistenza della fittizietà del fornitore, ma, soprattutto, anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via meramente presuntiva, ed in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse stato conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
SEDE ASSENTE FORNITORE FALSO. LA VITTORIA DEL CONTRIBUENTE. LE MOTIVAZIONI
Difatti, la Suprema Corte afferma che, in realtà: “Non di meno, pur non esplicando effetti di cosa giudicata, la pronuncia citata merita di avere continuità. Ed infatti, l’assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere percepibile dagli altri operatori con cui entra in contatto, nè la percezione (soggettiva) dell’adeguatezza della sede operativa può -da sola – essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode. Si tratta, infatti, di un apprezzamento di valore estremamente variabile, tanto per il ciò che viene percepito, quanto per la considerazione che il percepito può avere nella diversa coscienza di ciascuno. Donde la presunzione cui fa riferimento questa Corte per indicare ciò che un operatore diligente sapeva o doveva sapere si misura secondo un criterio di prognosi postuma su dati oggettivi forniti dall’Ufficio, tali da assurgere ad indizi e, quindi, reggere la presunzione che consente l’inversione dell’onere della prova.”
Per quel riguarda gli indiuzi possono essere valutati elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti, una palese inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione.
Ciò nonostante, l’assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere immediatamenmte e palesemente visibile agli altri operatoti con cui entra in contatto, né la percezione, che per sua stessa definizione è soggettiva, dell’adeguatezza della sede operativa può – da sola – essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode.
Ordinanza equilibrata che tirene conto della buona fede del soggetto sanzionato che non può trasformarsi in investigatore per poter valutare e percepire, da solo, gli elementi della frode.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Sede assente fornitore falso? Non sempre, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 08 Gennaio 2023