SAN MARINO NORMATIVE FISCALI E DIRITTO SOCIETARIO
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San Marino normative fiscali e diritto societario. San Marino: Imposta diretta, tassazione del reddito d’impresa in capo alle società di capitali
Un breve studio sulla convenienza fiscale, e non solo, per le imprese che vogliano insediarsi nella Repubblica di San Marino.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
SAN MARINO NORMATIVE FISCALI: IL QUADRO GENERALE
La normativa è contenuta nella Legge n. 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche e integrazioni. Sul reddito complessivo della società di capitali grava un’imposta proporzionale pari al 17%.
Nel caso in cui vengano distribuiti utili ai soci persone fisiche viene applicata una ritenuta del 5%. Se i soci sono residenti in Repubblica tale ritenuta si intende applicare a titolo definitivo mentre se i soci sono non residenti in Repubblica diventa necessario valutare la normativa di riferimento nel Paese di residenza e l’eventuale esistenza di convenzione contro la doppia imposizione fra la Repubblica di San Marino e detto altro Paese. In Italia detta ritenuta è pari al 26%, 21 punti percentuali in più.
Per le società di nuova costituzione: in virtù dell’approvazione della nuova normativa fiscale avvenuta con la legge 166/2013 entrata in vigore il 1 gennaio 2014 cosi come aggiornata e modificata, le società di nuova costituzione, a condizione che i soci non abbiano esercitato nell’anno precedente la richiesta impresa avente attività assimilabile a quella per la quale si richiede l’accesso ai benefici e che prevedano l’assunzione di almeno 1 dipendente, compreso l’Amministratore entro 6 mesi dal ritiro licenza e di 1 ulteriore dipendente entro 24 mesi dal rilascio della licenza, hanno diritto ai seguenti benefici:
• Esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza (€ 1.700,00);
• Per i primi 3 anni di esercizio dell’attività esenzione del pagamento della tassa di licenza (€ 650,00);
• Per i primi 5 anni di esercizio dell’attività abbattimento dell’aliquota dell’imposta generale sul reddito del 50% (8,50% di imposte) con possibilità di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d’imposta successiva a quella di inizio della nuova attività;
• Credito d’imposta su programmi di formazione per personale, di innovazione tecnologica e sviluppo.
San Marino normative fiscali e diritto societario: Incentivi per impresa start up ad alta tecnologia
Le società che si configurano quali star up ad alta tecnologia godono di alcuni benefici che vengono di seguito sintetizzati. Affinché una società possa beneficiare del regime previsto per le Imprese start up ad alta tecnologia deve essere iscritta nel Registro istituito nella Repubblica di San Marino a seguito di apposita istanza presentata all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L’iscrizione al Registro è subordinata alla presentazione di business plan che viene sottoposta all’esame di apposita commissione. Il regime di impresa start up ha una durata massima di 5 anni dalla data del rilascio della licenza.
I soci devono detenere direttamente quote o azioni della start up e almeno il 35% deve essere detenuto da:
Persone fisiche assunte nell’impresa in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno 2 anni, nei settori tecnologici dell’impresa start up ad alta tecnologia, oppure:
Una società di capitali che eroga servizi o produce beni a prevalente carattere tecnologico che non detenga altre partecipazioni in società di diritto sammarinese.
L’oggetto sociale della società deve prevendere attività a prevalente carattere tecnologico o innovativo.
Le start up devono poi sottoscrivere apposito contratto di incubazione per il Parco Scientifico Tecnologico. La sottoscrizione del contratto determina:
• Esonero dal pagamento della tassa di licenza;
• La possibilità di versare l’intero capitale sociale entro 3 anni;
• Esenzione per cinque esercizi dal pagamento dell’imposta generale sul reddito;
• La possibilità di effettuare le assunzioni, per i primi 3 anni dal rilascio della licenza, in base a specifici contratti di lavoro ovvero contratti a tempo determinato per un tempo massimo di 36 mesi contratto che può applicarsi anche a persone senza il requisito della residenza (nel limite di 8 soggetti) e al socio anche se Amministratore della Start up.
I dipendenti delle imprese start up possono richiedere il permesso di soggiorno in Repubblica che può essere estesa, previa richiesta, al coniuge e ai figli. I soci non possono distribuire utili per tre interi anni solari dell’Iscrizione al Registro.
Le società rientrano in questo regime possono aver la sede presso il parco scientifico oppure avere una propria sede altrove ed essere incubate virtualmente avendo accesso a tutti i servizi del parco scientifico oltre alle agevolazioni di cui sopra. Si specifica che l’Amministratore e/o i componenti del Consiglio di Amministrazione di questa tipologia di società non possono ricoprire la medesima carica in altre società di diritto sammarinese.
San Marino normative fiscali e diritto societario: Ritenute alla fonte
I soggetti economici sammarinesi agiscono in qualità di sostituti d’imposta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente e in particolare quando corrispondono compensi a soggetti non residenti (sia persone fisiche sia giuridiche), in denaro o natura, per prestazioni svolte.
La ritenuta è pari al 20% per tutti i tipi di prestazione ad eccezione delle prestazioni di natura artistica nel quale caso viene applicata una ritenuta del 7%. Si specifica che la Repubblica di San Marino ha sottoscritto con diversi Paesi (fra cui l’Italia) Convezioni conto le doppie imposizioni e pertanto al ricorrere di certi presupposti la ritenuta potrebbe anche non essere applicata.
San Marino normative fiscali e diritto societario: Imposta indiretta, imposta complementare sui servizi
Le prestazioni di servizi e di lavoro autonomo o assimilate, ovunque rese, effettuate, anche per il tramite di una stabile organizzazione, nei confronti di soggetti privati non operatori economici residenti o non residenti, sono assoggettate ad un’imposta complementare nella misura del 3% del corrispettivo dovuto. Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interesse di mora né a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché documentate. Sono considerate prestazioni di servizi imponibili ai fini del presente articolo quelle eseguite verso un corrispettivo ed effettuate sulla base di contratti, anche verbali, di prestazioni d’opera, appalto, trasporto, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, affitto, noleggio, pubblicità, elaborazione dati, manutenzione. Sono esenti da imposta le prestazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande, trasporti collettivi di persone, locazioni di immobili, servizi di telefonia o telecomunicazione, operazioni di assicurazione, servizi forniti da operatori del settore bancario e finanziario.
San Marino normative fiscali e diritto societario: Imposta speciale di bollo su contratti di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati.
I soggetti economici sammarinesi quando corrispondono somme a titolo di compenso per attività di agenzia e rappresentanza a soggetti non residenti (sia persone fisiche sia giuridiche) sono tenuti al pagamento con obbligo di rivalsa dell’imposta speciale di bollo pari al 6% (3% nel caso in cui oggetti dell’attività di agenzia siano beni e/o servizi prodotti e/o commercializzazioni da aziende sammarinesi), tale imposta scende al 3% quando i compensi vengono pagati per attività pubblicitaria o di elaborazione dati.
San Marino: Imposte sulle importazioni
L’imposta sulle importazioni o monofase grava sulle importazioni di beni e servizi connessi. A differenza dell’IVA, l’imposta monofase grava ad un solo stadio e cioè al momento dell’introduzione dei beni e servizi connessi nel territorio sammarinese da parte dell’operatore economico. L’aliquota ordinaria d’imposta è pari al 17%, la stessa è ridotta o elevata in relazioni a categorie merceologiche di beni o per beni che abbiano una particolare destinazione all’interno dell’azienda (beni strumentali). E’ previsto il rimborso dell’imposta quando i beni, anche dopo la trasformazione, vengono esportati. La normativa di riferimento è contenuta nella Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche e integrazioni. Si sottolinea che è allo studio di un progetto di legge per l’introduzione di Repubblica di un sistema di imposte sui consumi più in linea con la normativa europea sull’IVA.
San Marino normative fiscali e diritto societario: Procedure per acquisti
• Dall’Italia: per gli acquisti effettuati in Italia, esistendo una zona di libero scambio fra i due Stati non sono necessarie procedure doganali. La merce viaggia scortata da documenti di trasporto. Le cessazioni di beni da parte di operatori italiani ad operatori economici sammarinesi sono considerate assimilate alle esportazioni e pertanto beneficiano della non imponibilità agli effetti dell’IVA (art. 71 e 8 DPR 633/1972). Per quanto concerne le prestazioni di servizi da parte di operatori italiani ai fini dell’applicazione dell’IVA si fa riferimento alla casistica contenuta negli articoli 7 e 9 del DPR 633/72;
• Dall’Unione Europea (tranne Italia): la merce viaggia scortata da documenti T2 in quanto sono necessarie operazioni doganali seppure semplificate, non sono dovuti dazi in virtù dell’Accordo di cooperazione e unione doganale con l’Unione Europea;
• Da Paesi Extra-Cee: in questo caso trattandosi di una “classica” importazione è necessario porre in essere una vera e propria operazione doganale.
San Marino normative fiscali e diritto societario: Procedure per le vendite
• Verso l’Italia: per le cessioni di beni da San Marino verso l’Italia, la legge prevede la possibilità di utilizzare due procedure, vale a dire con l’addebito dell’IVA in fattura senza addebito dell’IVA. E’ ovvio che a seconda della procedura cambiano gli adempimenti in capo agli operatori sia italiani sia sammarinesi. Nella pratica attuale è stato introdotta una terza procedura: la cessazione tramite rappresentante fiscale.
• Verso l’Unione Europea (esclusa l’Italia): San Marino non fa parte dell’Unione Europea ma ha siglato con l’UE l’Accordo di cooperazione e Unione Doganale. Ne deriva che nei rapporti fra San Marino e la Comunità Europea vengono poste in essere operazioni doganali semplificate in virtù dell’unione doganale.
• Verso Paesi Extra-Cee: nel rapporto con gli Stati Extra-Cee, avendo adottato la Repubblica di San Marino i regolamenti comunitari applicati in materia doganale e circolazione delle merci, esistono vere e proprie procedure doganali del tutto simili a quelle in vigore nell’Unione Europea.
San Marino: Costituzione di una società di capitali
Le società di capitali disciplinate dalla legge sammarinese sono le società a responsabilità limitata (S.R.L) e le società per azioni (S.P.A). Possono essere soci di società di capitali sia le persone fisiche sia le persone giuridiche indipendentemente dal luogo in cui le stesse hanno la loro residenza, direttamente o indirettamente. E’ previsto dalla legge anche la figura del socio unico. Ad eccezione di alcuni settori particolari la procedura di costituzione delle società è piuttosto semplice e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione preventiva. Le condizioni per costituire una società di capitali nella Repubblica di San Marino sono le seguenti:
• Le persone fisiche che intendono essere socie devono essere “idonee”. L’idoneità è attesa dalla presentazione di alcuni documenti (certificato generale del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e documento di riconoscimento.
• L’oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato e deve comprendere attività fra loro coerenti.
• Il capitale sociale minimo è pari a € 25.500,00 per le società a responsabilità limitata e € 77.000,00 per le società per azioni.
La metà del capitale sopra indicato deve essere versato entro 60 giorni dall’iscrizione della società nel Registro delle società; la restante metà entro 3 anni. Le società a socio unico devono invece effettuare il versamento del capitale sociale in un’unica soluzione entro 60 giorni dall’avvenuta iscrizione della società nel Registro delle società.
Gli adempimenti burocratici per la costituzione sono i seguenti e vengono espletati, rendendo la società in grado di operare in circa 20 giorni: uno studio notarile in San Marino dovrà redigere l’atto costitutivo e lo statuto societario, a questo scopo al memento dell’atto dovranno essere noti l’oggetto sociale, la sede, i soci (per i quali è necessario un documento d’identità, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti), il nome dell’amministratore/i, oltre al tipo di società e all’ammontare del capitale sociale; verrà assegnato un Codice Operatore Economico (equivalente della P.IVA italiana); vidimazione dei Registri Fiscali e Societari; attivazione della licenza d’esercizio dietro presentazione dei seguenti documenti: domanda di attivazione licenza, contratto di locazione per la sede, abitabilità e ultimo progetto approvato dalla sede; entro 180 giorni vengono effettuati i controlli in merito all’effettività e all’esclusività della sede sociale.
Le società di capitali possono essere amministrate o da un Amministratore Unico o da un Coniglio di Amministrazione. Le società sono obbligate alla redazione del bilancio civile e della nota integrativa che devono essere approvate dall’Assemblea dei soci entro il 31 maggio di goni anno. Il bilancio deve essere depositato Ufficio Attività Economiche almeno 20 giorni liberi prima della data fissata per la sua approvazione.
Le società sono obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi e qualora ne ricorrano i presupposti, della dichiarazione del sostituto d’imposta, della dichiarazione dell’imposta speciale sui contratti d’agenzia, della dichiarazione dell’imposta sulle importazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.
San Marino: Settori d’impresa specifici per cui il rilascio licenza è limitato
Per la costituzione di società avente ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici, l’iter di cui sopra deve essere preceduto dal “nulla osta” del Congresso di Stato. I settori per cui è necessario tale “nulla osta” sono i seguenti:
1. Le attività economiche che rientrano nel capo di applicazione dell’Accordo tra Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Interinazione, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n. 73 e successive modifiche;
2. Le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;
3. Le attività economiche di costituzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazioni primarie;
4. Tutte le attività economiche nel settore merceologico dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche;
5. Le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
6. Tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie, e della investigazione privata;
7. Le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, nell’ambito dei quali l’attività di commercio all’ingrosso di orologi è esclusa;
8. Le attività in settori per i quali il nulla osta è richiesto da leggi speciali.
Con riferimento al precedente punto sub 8 si specifica che esistono una serie di “attività riservate” (attività bancarie, concessioni di finanziamento, attività fiduciaria, servizi di investimento, assicurativi, etc.) disciplinate dalla Legge 14 Novembre 2005 N. 165, per le quali oltre al nulla osta del Congresso di Stato è necessario il parere preventivo dell’Autorità di Vigilanza. Nel caso di società operanti nel settore socio sanitario è necessario il parere preventivo dell’Authority Sanitaria Sammarinese.
San Marino, perchè costituire un’azienda: RIEPILOGO VANTAGGI FISCALI
1. Esistenza di un’unica imposta che colpisce il reddito prodotto. Le persone giuridiche pagano un’imposta proporzionale pari al 17%. Le persone fisiche pagano un’imposta progressiva a scaglioni di reddito; in ogni caso le persone fisiche (lavoratori autonomi e liberi professionisti) sino al 31/12/2019 pagano l’imposta proporzionale del 17% anziché l’imposta progressiva per scaglioni di reddito;
2. Relativa semplicità del sistema;
3. Deducibilità di tutti i costi sostenuti nell’esercizio d’impresa purché inerenti al conseguimento dei ricavi o proventi che concorrono formare il reddito d’impresa, con l’eccezione di alcune tipologie di costo che sono deducibili percentualmente rispetto al valore dei ricavi per le vendite e le prestazioni tranne nel caso in cui detti costi siano oggetti dell’attività d’impresa;
4. Accantonamento al fondo svalutazione crediti sino alla concorrenza del 5% dei crediti esistenti al 31/12 di ciascun anno;
5. Ammortamenti: deduzione integrale anche per il primo esercizio con possibilità di ammortamento anticipato per i primi due anni (20%);
6. Utile conseguito è completamente distribuito (non esiste riserva legale, ad eccezione di banche e società finanziarie);
7. Contratto di locazione finanziaria: possibilità di deduzione sulla base della durata del contratto (altrimenti per i beni immobili l’ammortamento fiscale ammesso è pari al 3%). Durata minima dei contratti di locazione finanziaria: 24 mesi per i beni mobili, 48 mesi per i beni immobili (fiscalmente però la durata minima del contratto si assume a 8 anni);
8. Possibilità di portare in deduzione la perdita fiscale nel limite dell’80% del reddito imponibile nei tre periodi di imposta successiva; la deduzione è del 100% senza limiti di tempo per i primi periodi d’imposta a condizione che si tratti di una nuova attività economica;
9. Misure di incentivazione per progetti di investimenti, per incentivare l’occupazione, per patrimonializzare le imprese e per imprese di nuova costituzione;
10. A San Marino, non esiste il sistema IVA; i beni e i servizi connessi sono assoggettati all’imposta sulle importazioni con aliquota massima apri al 17% (ad eccezione dei prodotti petroliferi che hanno la stessa aliquota italiana)
L’imposta non colpisce il valore aggiunto ma solo il costo del bene quando lo stesso viene introdotto a San Marino, in particolare:
a) Non colpisce i servizi che non siano connessi all’importazione dei beni;
b) Nel caso di importazioni da Paesi Extra-CEE non è previsto l’anticipo dell’IVA in dogana;
c) Se l’operatore economico esporta completamente i beni precedentemente importati annulla l’effetto dell’imposta sulle importazioni in quanto lo stesso viene rimborsato integralmente (non colpendo il “valore aggiunto”);
d) Esistono aliquote agevolate per beni direttamente strumentali all’attività svolta (1%) e aliquote agevolate per autovetture (8%).
San Marino: Lavoro
La normativa sammarinese sull’occupazione prevede forme molto semplici e veloci per l’assunzione di cittadini e residenti della Repubblica. Nei casi in cui non si riesca tramite l’Ufficio del Lavoro a reperire figure professionali specifiche fra i cittadini e i residenti, si possono assumere cittadini “comunitari” (o “extra-comunitari” in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità italiana) tramite la concessione di un permesso di lavoro.
In definitiva è possibile affermare che pare essere molto vantaggioso costituire e gestire un’azienda a San Marino, purchè si rispetti scrupolosamente la normativa locale e quella italiana, al fine di evitare fenomeni di esterovestizione.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo San Marino normative fiscali e diritto societario, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 02 Marzo 2024