REVOCA FONDO PATRIMONIALE
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REVOCA DEL FONDO PATRIMONIALE PRESUPPOSTI
Revoca fondo patrimoniale. Articolo a cura dell’Avvocato Bertaggia.
Gentili lettori, continua la serie ininterrotta di sentenze che confermano la costante ed assoluta revocabilità e conseguente inutilità del fondo patrimoniale, comunque lo si sia costituito, e nonostante tutti gli sforzi dei costituenti il fondo patrimoniale medesimo per ispirarne la costituzione e l’efficacia a quello che pareva essere lo spirito della legge: per la Suprema Corte (ma anche per i Tribunali di merito), non vi è dubbio di come: “Da tempi oramai lontani (Cass. 18 marzo 1994, n. 2604), e in modo costante (ex multis Cass. 17 gennaio 2007, n. 966), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, non soltanto nell’ipotesi in cui provenga da un terzo (come nella specie) o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti. Ha messo in evidenza che, ad assumere rilevanza, è la destinazione, implicante sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c.. Infatti, se l’essenza caratterizzante l’azione revocatoria consiste nel conservare la garanzia patrimoniale, non vi può essere dubbio che la costituzione del fondo in esame, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni (art. 170 cod. civ.), incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei (del) costituenti (e)”, proseguendo con varie argomentazioni giuridiche, per concludere affermando: ” Al fine di escludere ogni contrasto con la tutela delle esigenze della famiglia, aventi fondamento costituzionale, è sufficiente considerare il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi, o di un terzo. Libera scelta in nome dell’autonomia privata che, in un contesto ordinamentale in cui le aree sottratte all’azione esecutiva sono eccezionali, create dalla legge e ben delimitate (es. 514 cod. proc. civ.), è sottoposta alla possibilità di verificare, proprio mediante l’azione revocatoria, che non si traduca in lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori, quale componente dell’esplicarsi della libertà dell’iniziativa economica, pure presidiata da valori costituzionali (art. 41 Cost.).“
Leggi la sentenza per esteso: Cassazione civile sez. III, 22.03.2013, n. 7250
IL FONDO PATRIMONIALE STRUMENTO INUTILE
Revoca fondo patrimoniale: in definitiva è ormai un principio giuridico quasi definitivamente assodato quello che vede essere inutile ed inopponibile ai terzi l’istituto del fondo patrimoniale, la revoca del fondo patrimoniale è quasi sempre una certezza: nonostante molti continuino a costituire fondi patrimoniali, erroneamente convinti della sua utilità, detto istituto è assolutamente inefficace al reale scopo di tutelare un patrimonio. Nel concreto quindi il fondo patrimoniale non serve a nulla. Meglio optare per altri e più innovativi strumenti di tutela patrimoniale.
TUTELARE IL PROPRIO PATRIMONIO: SCEGLIERE LE ADEGUATE TUTELE
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia ha posto in essere approfonditi studi giuridici in tema di tutela immobiliare, che sono in grado di sopperire con un maggior grado di certezza alle esigenze delle famiglie desiderose di salvaguardare il proprio assetto immobiliare anziché attendere la revoca del fondo patrimoniale. Vi sono molti, e legittimi, strumenti per poter tutelare in prevenzione il proprio patrimonio. Importante è conoscerli ed utilizzarli in maniera adeguata.
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Articolo aggiornato al 09 Novembre 2022