RESPONSABILITÀ SOCI SRL CANCELLATA
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In tema di responsabilità soci srl, la cancellazione della società non impedisce l’azione del fisco nei confronti dei soci.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
I soci di S.R.L. succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Cassazione Sezione Tributaria Sentenza n. 9094/2017
Gentili lettori, vi è da porre particolare attenzione quando si diventa soci di srl, per molti, anche professionisti, vale il vecchio principio per cui i soci di srl godono della irresponsabilità nei confronti dei debiti societari, restando soltanto una residua responsabilità dell’amministratore nel caso di dolo o colpa grave nell’ambito della gestione societaria. Questo resta un principio valido ma vecchio: la giurisprudenza si evolve e tale principio viene messo in dubbio dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte. Valuteremo quindi la responsabilità soci srl cancellata, e la responsabilità penale socio srl.
Il tutto valutato poi in ambito di rinovellazione dell’art. 2476 cc, che prevede la responsabilità anche dell’amministratore nei confronti dei creditori sociali. Srl diritti e doveri dei soci.
Addirittura si è giunti a determinare come l’estinzione della società non impedisce l’azione del fisco nei confronti dei soci di srl.
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RESPONSABILITÀ SOCI SRL CANCELLATA E FISCO: LA CASSAZIONE
Questo è quanto afferma la Suprema Corte di Cassazione con Cassazione civile sez trib 2017 n 9094: l’interesse dell’Erario ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica, ed i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Viene però anche ribadito il concetto per il quale l’estinzione della società determina l’intrasmissibilità delle sanzioni in virtù del principio della responsabilità personale, (ex art. 8 d.lgs. n. 472/1997), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sia ai soci, sia ai liquidatori. E tale principio assume rilevanza, ove si consideri che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. La regola è principio di ordine generale, che definisce la fattispecie astratta sanzionatoria e che, in conseguenza, va applicata anche d’ufficio.
Cassazione civile sez trib 2017 n 9094
RESPONSABILITÀ SOCI SRL CANCELLATA E FISCO: LA SENTENZA, IL GIUDIZIO INIZIALE
Essere socio di una srl cosa comporta. A seguito dell’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2003 al 2005 da parte di una società di capitale il Fisco procedeva ad accertamento induttivo nei confronti della stessa società di maggiore materia imponibile, ai fini IVA, IRAP e delle imposte dirette. Da tale accertamento scaturivano avvisi di accertamento con i quali sono state recuperate le maggiori imposte, oltre alle sanzioni ed agli interessi. La società impugnava gli avvisi, eccependo che le dichiarazioni erano state tardivamente presentate e che il ritardo era esclusivamente imputabile all’intermediario incaricato della trasmissione telematica. Il Giudice di prima istanza accoglieva il ricorso ed il Giudice del gravame respingeva l’appello dell’Ufficio, facendo leva sulla documentazione esibita in giudizio dalla società. Il Giudice del gravame procedeva anche ad annullare le sanzioni irrogate alla società, a fronte della dichiarazione di responsabilità rilasciata dall’intermediario che, a suo giudizio, dimostrava la buona fede della contribuente. Il Fisco, come sempre, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di gravame mentre i 3 soci, dei quali il primo anche nella qualità di liquidatore della società, della frattempo cancellata dal registro delle imprese, reagivano con controricorso, illustrato con memoria. Responsabilità soci s.r.l. debiti tributari.
RESPONSABILITÀ SOCI SRL CANCELLATA E FISCO: LA SENTENZA, IL GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE E LE MOTIVAZIONI
La Suprema Corte, nell’esaminare la questione più importante, ovvero la legittimazione dei soci di una srl estinta nei confronti del fisco. afferma: «Il ricorso è, invece, ammissibile nei confronti dei soci, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso ed in memoria. I soci, a sostegno dell’eccezione di carenza della loro legittimazione, nonché dell’interesse ad agire del fisco, hanno allegato e documentato, ex art. 372 c.p.c., mediante produzione della visura camerale e del bilancio finale di liquidazione risalente al 26 ottobre 2012, successivamente quindi alla pubblicazione della sentenza impugnata, ma antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione, che nessuna somma è stata loro ripartita per mancanza di attivo. Questa circostanza senz’altro non incide sulla loro legittimazione, giacché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (in termini, Cass., sez.un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072)».
In buona sostanza si afferma una sorta di successione nei rapporti debitori dalla società estinta ai suoi soci. Infatti con la pronuncia citata, i Giudici hanno confermato l’ammissibilità del ricorso in Cassazione nei confronti dei soci, atteso che i soci sono coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente quindi neppure ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del fisco creditore, con una motivazione ben precisa: “la circostanza si potrebbe riflettere sul requisito dell’interesse ad agire, ma il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto. La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”.
RESPONSABILITÀ SOCI SRL CANCELLATA E FISCO: CONSIDERAZIONI FINALI
In tema di effetti processuali dell’estinzione della società si stabilisce il principio secondo cui gli ex soci, essendo responsabili per i debiti della società estinta, subiscono una successione nel processo senza limiti non avendo rilevanza il fatto che non abbiano riscosso nulla da bilancio finale di liquidazione. Che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente neanche ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore.
Il ricorso avverso i soci di una società estinta è ammissibile, in quanto il creditore ha interesse ad agire, anche se nessuna somma è stata a loro ripartita, per l’accertamento del proprio diritto, dovuto alla possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione.
In definitiva è possibile affermare come ormai in Italia si sia giunti ad un’estensione del principio di responsabilità nei riguardi dei creditori che travalica ogni salvaguardia nazionale che l’imprenditore, pur accorto, voglia porre in essere al fine di tutelare, come è suo diritto, il suo patrimonio personale da quello messo a rischio per l’impresa.
Ma allora, quali rimedi?
Noi crediamo che sarebbe sicuramente preferibile lavorare in Italia tramite stabile organizzazioni di società estere: da un lato si è regolarmente presenti in Italia, dall’altro si può anche tentare un processo aziendale di internazionalizzazione, in ogni caso si è salvaguardati da visioni troppo strettamente responsabilistiche nei confronti di eventuali creditori.
Si può lavorare in Italia tramite una ltd inglese, oppure con una D.o.o. Slovena o Croata, in definitiva si può essere comunque regolarmente presenti sul territorio italiano, anche tramite società estere. Scopri come: chiama lo +390532240071
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Articolo aggiornato al 13 Marzo 2020