PRESCIZIONE ACCERTAMENTI FISCALI
IL FISCO PUO’ EFFETTUARE CONTROLLI ANCHE DOPO 8 ANNI: Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16-07-2020) 30-10-2020, n. 24093
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Prescrizione accertamenti fiscali. Due tipologie di credito di imposta, da sempre tenute ben distinte dal legislatore, sono state equiparate dalla Corte Suprema attraverso un’ordinanza della Cassazione Civile: Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16-07-2020) 30-10-2020, n. 24093→ che stabilisce che il temine di decadenza di 8 anni per gli accertamenti relativi ai crediti inesistenti venga esteso anche ai cosiddetti crediti non spettanti, dando quindi ragione all’Agenzia delle Entrate.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
La decisione della Corte Suprema avviene a seguito dell’impugnazione dell’atto di recupero di un credito di imposta dell’Agenzia delle Entrate da parte di un contribuente. Quest’ultimo infatti contestava il grande ritardo nella notifica del provvedimento consistente nell’andare ben oltre la decadenza dello stesso.
In base all’Art. 46 DPR 600/73, il contribuente aveva rilevato che il termine ultimo della comunicazione sarebbe dovuto essere il 31 dicembre del quarto anno successivo all’emissione dell’atto, periodo di fatto non raddoppiabile fino agli 8 anni per la mancanza di alcun elemento di rilevanza penale nella violazione che gli era stata contestata.
La tesi avanzata dal contribuente, nei primi gradi di giudizio, era stata confermata dai giudici.
L’Agenzia delle Entrate, convinta che la norma fosse stata applicata in modo completamente errato, aveva successivamente fatto ricorso in Cassazione, con la motivazione che non fosse stata applicata la regola prevista dall’Art. 27 nei commi 16 e 17 (DI 185/2008) che stabiliva invece un termine di decorrenza di 8 anni per gli atti di recupero crediti. Da notare che il provvedimento citato si riferiva in modo specifico ai crediti inesistenti e non a quelli non spettanti, come nel caso del contribuente e rimarcato più volte dai suoi legali.
A questo punto avviene l’inversione della Cassazione che stabilisce che la norma di 8 anni per il recupero di crediti inesistenti compensati, non fosse stata prodotta per creare l’inesistenza del credito come categoria distinta da quella della non spettanza, bensì prodotta solo al fine di permettere di avere più tempo per effettuare verifiche:
ecco perché questa distinzione risulterebbe priva di base logico-giuridica per la Corte Suprema.
In definitiva, in base alla norma Art.43 Dpr 600/73, il periodo di 4 anni previsto viene direttamente tramutato in 8.
Indubbiamente una decisione discutibile, dal momento che per i crediti inesistenti e non spettanti la legge stessa abbia creato una evidente distinzione: infatti sia le sanzioni amministrative che quelle penali previste sono ben diverse:
• le sanzioni per il credito inesistente vanno dal 100 fino al 200% con possibilità di reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni;
• le sanzioni per il credito non spettante arrivano massimo al 30% e penalmente una reclusione dai 6 mesi ai 2 anni.
Sono quindi due situazioni ben differenti e distinte dal legislatore, che aveva definito il credito “inesistente” per creare una tipologia a parte.
Appare evidente che questa distinzione non ha più ragione di esistere, dal momento che i giudici della Cassazione hanno equiparato le due tipologie di credito, creando così una forte contraddizione nell’ordinamento.
Prescrizione accertamenti fiscali. Noi continuiamo a credere nelle Leggi e nell’Ordinamento, sperando che questa sia una decisione che resti isolata e non maggioritaria, sopratutto in considerazione deel terribile periodo di disastro economico che viviamo a causa della crisi derivante dalla inutile guerra in Ucraina.
PRESCRIZIONE ACCERTAMENTI FISCALI: LE CONCLUSIONI
L’ordinanza della Corte Suprema, Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16-07-2020) 30-10-2020, n. 24093, rappresenta un punto di svolta nella gestione dei crediti d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, con l’estensione del termine di decadenza da 4 a 8 anni per gli accertamenti relativi ai crediti non spettanti. Questa decisione ha scosso l’ambito fiscale e giuridico, creando preoccupazione tra i contribuenti e i professionisti del settore.
È indubbio che l’equiparazione tra crediti inesistenti e non spettanti, tradizionalmente considerati distinti dal legislatore, rappresenti una forzatura normativa che potrebbe avere ripercussioni significative sul sistema fiscale. La differenza tra le sanzioni previste per le due fattispecie testimonia l’intenzione del legislatore di mantenere separate queste categorie, riconoscendone la diversa gravità e impatto. Tuttavia, la sentenza della Cassazione sembra andare nella direzione opposta, potenzialmente aprendo la strada a una serie di controversie e impugnazioni.
In un periodo di profonda crisi economica, accentuata dagli effetti devastanti della guerra in Ucraina, è fondamentale che il sistema normativo offra certezza e stabilità. La decisione della Corte, pur se autorevole, sembra non tener conto del contesto economico e della necessità di un approccio equilibrato nei confronti dei contribuenti. L’applicazione di un termine di decadenza così esteso rischia di aumentare il contenzioso e l’incertezza, con effetti negativi sia per l’amministrazione fiscale sia per i cittadini.
È quindi fondamentale che questa ordinanza resti un caso isolato e non rappresenti un precedente per future decisioni. Invitiamo i professionisti del settore, i contribuenti e le associazioni di categoria a monitorare attentamente l’evolversi della giurisprudenza in materia e a considerare l’opportunità di impugnare provvedimenti che, in base a questa ordinanza, potrebbero risultare eccessivamente gravosi.
È il momento di agire, di far sentire la propria voce e di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici disponibili per difendere i propri diritti. Solo attraverso un’azione concertata sarà possibile garantire un sistema fiscale equo e giusto, che rispetti le distinzioni volute dal legislatore e che non penalizzi ingiustamente i contribuenti in un momento di grande difficoltà.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Prescrizione accertamenti fiscali-, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 30 Ottobre 2020