PAESI BLACK LIST 2024
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Paesi Black List 2024: la lista dei paradisi fiscali aggiornata
La Black List dei paradisi fiscali si modifica ogni anno, per questo motivo lo Studio Legale Internazionale Bertaggia offre costanti aggiornamenti, e consigli legali, volti a far conoscere al pubblico la lista dei paesi black list, con i quali è consigliabile valutare al meglio i rapporti economici.
In questo articolo valuteremo non solo l’aggiornamento delle giurisdizioni Black List, ma anche l’evoluzione normativa delle giurisdizioni offshore, con un particolare risguardo a come è possibile utilizzarle regolarmente e senza infrangere la legge.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
Criteri di Identificazione dei Paesi nella Black List
L’OCSE, sin dal remoto 1998 con il rapporto “Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue“, ha delineato le caratteristiche dei paradisi fiscali, tra cui:
- l’insignificante o nulla imposizione sui redditi delle aziende
- l’assenza di requisiti per le società di svolgere attività reale nei loro territori;
- una limitata trasparenza legislativa e amministrativa favorevole a benefici fiscali specifici;
- la mancanza di uno scambio di informazioni fiscale efficace con altri Paesi per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale internazionale.
Nonostante molti Stati mantengano una bassa tassazione societaria, si sono fatti notevoli progressi nell’implementazione della trasparenza fiscale a livello globale, come dimostrano i numerosi accordi bilaterali basati sul Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e il Modello di TIEA dell’OCSE.
Inoltre, si evidenzia l’adozione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie → dell’OCSE nel 2014.
La situazione dei paesi black list in definitiva è in continua evoluzione.
Paesi black list secondo l’Unione Europea
Il 17 ottobre 2023, il Consiglio UE ha aggiornato la Black List europea, selezionando i Paesi basandosi sulle ricerche della Commissione UE. I criteri valutati includono la trasparenza fiscale, la presenza di regimi privilegiati, e l’imposizione inesistente o nulla, criteri comunque non sempre del tutto veri, molte volte basati su mere questioni di alleanze politiche.
I Paesi attualmente nella Black List UE includono:
Samoa Americana
Anguilla
Antigua e Barbuda
Bahamas
Belize
Fiji
Guam
Palau
Panama
Russia
Samoa
Seychelles
Trinidad e Tobago
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Americane
Vanuatu
La Russia, che è firmataria dei CRS, vi è stata aggiunta per evidenti motivazioni di esclusiva natura politica, essendo in altre liste White List ed essendo firmataria dei CRS-
La lista UE dei paradisi fiscali viene costantemente rivista per monitorare le azioni dei Paesi nel rispettare i loro impegni: ultimamente tale lista viene valutata soprattutto dal punto di vistra dell’osservanza delle norme di deindustrializzazione e di sottosviluppo che l’UE, contro l’interesse stesso dei suoi cittadini, sta attuando, specie in settori, come quelli dell’elettrico, che hanno dimostrato già da tempo tutta la loro fantasiosità operativa nonchè la realtà effettiva di distruzione delle industrie europee e del benessere dei suoi cittadini.
La Black List 2024 per l’Italia
L’approccio italiano ai paradisi fiscali si differenzia, basandosi su vari criteri.
I Costi della Black List: la Legge di Bilancio 2023 reintroduce la normativa sui Costi Black List, limitando la deducibilità delle spese legate a Paesi non cooperativi, salvo che le operazioni siano state effettivamente realizzate: importante fare, quindio, le cose realmente e non fittizziamente.
Il concetto di “valore normale” è cruciale per la determinazione della deducibilità, ed i criteri per le Società Estere Controllate. Il D.Lgs. 2 7 dicembre 2023 n. 209 ha riformato i criteri delle CFC, applicando la normativa ai soggetti controllati in Paesi con tassazione privilegiata, a meno che non dimostrino una presenza economica sostanziale.
La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto la disciplina dei Costi Black List, limitando la deducibilità dei costi e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con:
- Imprese
- Professionisti
localizzati in:
- Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali
- identificati nella Black List UE.
Limite alla deducibilità:
Valore normale del bene o servizio, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
Eccezioni alla limitazione:
- Effettivo interesse economico
- Concreta esecuzione dell’operazione
Adempimenti fiscali:
- Separata indicazione nella dichiarazione dei redditi
- Prova delle condizioni per l’eccezione
Interpello probatorio:
- Possibilità di interpellare l’Agenzia delle Entrate sulla deducibilità dei costi
Esclusioni:
- Operazioni con soggetti non residenti per cui si applica l’art. 167 del TUIR (CFC)
- Prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Paesi Black List
Sanzioni:
10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.
Accordi preventivi:
- Imprese con attività internazionale che hanno accesso al regime dell’adempimento collaborativo
- Definizione dei metodi di calcolo del valore normale
Società estere controllate:
- Modifica della definizione di Paesi Black List ai fini della disciplina CFC
- Applicazione della normativa se:
- Tassazione effettiva inferiore al 15%
- Tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia
Obbligo di revisione e certificazione del bilancio:
- Per i soggetti controllati non residenti
Imposta sostitutiva:
- 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio
Sostanza economica:
- Condizione per evitare l’imputazione al soggetto residente del reddito del soggetto controllato non residente
Tassazione per trasparenza:
Reddito dei soggetti esteri a regime privilegiato tassato in Italia Indipendentemente dall’effettiva percezione
Effetti:
- Maggiore complessità per le imprese con attività internazionale.
- Necessità di una puntuale valutazione dei rischi fiscali
Rischio di accertamenti fiscali: Importante la corretta tenuta della documentazione
Suggerimenti:
- Affidarsi a un professionista esperto di fiscalità internazionale.
- Monitorare costantemente l’evoluzione normativa
Obiettivo:
- Contrastare l’evasione fiscale internazionale
- Promuovere la trasparenza fiscale
La riattivazione della disciplina dei Costi Black List rappresenta un tema di grande attualità e rilevanza per le imprese con attività internazionale.
È importante essere consapevoli delle nuove disposizioni e degli adempimenti richiesti per evitare errori e sanzioni.
Presunzione di Residenza Fiscale
Per il 2024, persiste la presunzione di residenza fiscale italiana → per chi si trasferisce in Paesi Black List, a meno che non venga dimostrato il contrario.
Residenza fiscale: la presunzione di “esterovestizione” per i Paesi Black List
Per l’anno 2024, la presunzione di residenza fiscale italiana per i cittadini italiani che si trasferiscono in un Paese Black List rimane in vigore.
Cosa significa?
Il Fisco italiano presume che il contribuente non abbia realmente trasferito la propria residenza fiscale all’estero, a prescindere da:
- Centro degli interessi vitali
- Dimora abituale
L’onere della prova spetta al contribuente:
- Deve dimostrare l’effettivo trasferimento della residenza fiscale all’estero
- Deve dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa italiana
Elenco dei Paesi Black List:
Alderney (Aurigny)
Andorra (Principat d’Andorra)
Anguilla
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
Aruba, Bahama (Bahamas)
Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
Barbados
Belize
Bermuda
Brunei (Negara Brunei Darussalam)
Costa Rica (Republica de Costa Rica)
Dominica
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida)
Ecuador (Repuplica del Ecuador)
Filippine (Pilipinas)
Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
Gibuti (Djibouti)
Grenada, Guernsey (Bailiwick of Guernsey)
Hong Kong (Xianggang)
Isola di Man (Isle of Man)
Isole Cayman (The Cayman Islands)
Isole Cook
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
Jersey
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)
Liberia (Republic of Liberia)
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)
Macao (Macau)
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
Maldive (Divehi)
Maurizio (Republic offMauritius)
Monserrat
Nauru (Republic of Nauru)
Niue
Oman (Saltanat ‘Oman)
Panama (Republica de Panama`)
Polinesia Francese (Polynesie Francaise)
Monaco (Principaute` de Monaco)
Sark (Sercq)
Seicelle (Republic of Seychelles)
Singapore (Republic of Singapore)
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
Taiwan (Chunghua MinKuo)
Tonga (Puleanga Tonga)
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
Tuvalu (The Tuvalu Islands)
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
Vanuatu (Republic of Vanuatu)
Samoa (Indipendent State of Samoa).
Decreto Ministeriale 4 maggio 1999
Cosa fare se si trasferisce in un Paese Black List:
- Consultare un professionista esperto di fiscalità internazionale
- Valutare attentamente la propria situazione
- Raccogliere la documentazione necessaria
Rischi:
- Accertamenti fiscali
- Sanzioni
Suggerimenti:
- Mantenere una documentazione completa e precisa
- Essere pronti a fornire spiegazioni dettagliate al Fisco
La presunzione di “esterovestizione” rappresenta un tema complesso e delicato.
È fondamentale essere consapevoli delle implicazioni fiscali di un trasferimento in un Paese Black List per evitare spiacevoli conseguenze. Ma se la residenza Black List è vera, non ci sono in realtà particolari problemi. L’importante è dare corpo reale ai propri trasferimentio di residenza esteri.
Scambio internazionale delle informazioni: l’era della white list
L’implementazione di meccanismi di trasparenza fiscale internazionale ha portato all’abbandono del sistema basato sui Paesi Black List.
La white list rappresenta ora il nuovo paradigma:
- Paesi che hanno sottoscritto gli standard di trasparenza globale
- Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali
Invece i paesi Black List:
- Rifiutano di collaborare allo scambio di informazioni
- Non hanno ancora sviluppato le procedure per lo scambio
Elenchiamo ora i Paesi white list che attualmente si scambiano le informazioni fiscali in virtù delle modifiche intervenute con il D.M. 5 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 12 maggio 2023:
Albania
Andorra
Anguilla
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Barbados
Bahamas
Bahrain
Belgio
Belize
Bermuda
Bonaire, Sint Eustatius e Saba
Brasile
Brunei
Bulgaria
Canada
Cile
Cipro
Colombia
Corea
Costarica
Croazia
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Federazione Russa
Finlandia
Francia
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guernsey
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
Jersey
Kazakistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Maldive
Malesia
Malta
Mauritius
Messico
Monaco
Monserrat
Nauru
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Panama
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Popolare Cinese
Repubblica Slovacca
Romania
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadines
Samoa
San Marino
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Slovenia
Spagna
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
Uruguay
Vanuatu
Nuova era della trasparenza fiscale internazionale:
- Limita le strategie commerciali e fiscali estere avventate
- Il Fisco può individuare i movimenti esteri dei soggetti residenti
Se vuoi capire l’evoluzione del mondo offshore leggi questo nostro articolo precedente →
Le operazioni internazionali necessitano di:
- Adeguate valutazioni di costi-benefici
- Piena consapevolezza delle implicazioni fiscali
Obiettivi realizzabili:
La consulenza di un professionista esperto di fiscalità internazionale è fondamentale per:
- Navigare la complessità del panorama fiscale internazionale
- Assicurare la conformità alle normative
- Ottimizzare la propria posizione fiscale
In un contesto di crescente trasparenza, la pianificazione fiscale internazionale deve essere trasparente e responsabile.
Nella nuova era della trasparenza fiscale internazionale non vi è più spazio per strategie commerciali e fiscali estere avventate, stante il potere del Fisco di individuare i movimenti esteri dei soggetti residenti nel proprio Paese, per cui le operazioni internazionali necessitano di adeguate valutazioni di costi-benefici, attraverso le quali resta comunque possibile realizzare gli obiettivi di incremento dei profitti, del legittimo risparmio d’imposta oppure della protezione del patrimonio.
Consulenza fiscale internazionale: cosa può fare lo Studio Legale Internazionale Bertaggia per voi.
La fiscalità internazionale è complessa e ricca di eccezioni e deroghe che dipendono dai dettagli del caso concreto.
Ogni caso è unico e richiede un’analisi specifica.
Un singolo dettaglio, apparentemente irrilevante, può richiedere una soluzione completamente diversa.
L’approfondimento del caso concreto può escludere irregolarità o evidenziare problematiche inaspettate.
L’analisi fiscale internazionale è fondamentale per:
- Inquadrare correttamente tutti i dettagli del caso
- Evitare errori di valutazione
- Prevenire violazioni fiscali
- Difendersi da un avviso di accertamento
La prevenzione delle violazioni fiscali è sempre più efficace della difesa.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Paesi Black List 2024, società offshore novità., in www.avvocatobertaggia.com/blog