LTD esterovestizione, requisiti. Premesso che noi siamo convinti che l’unica soluzione per un imprenditore, od un’impresa, italiani, per continuare ad esistere ed a creare profitto, sia quella di andarsene all’estero, vediamo però di capire come farlo REALMENTE, e non FITTIZIAMENTE, e, soprattutto, quali sono gli errori da evitare, al fine di non incappare in problematiche più serie da quelle da cui si vuole sfuggire. Il concetto, quindi, ltd esterovestizione, ha la sua rilevanza. Questione importante, vediamo di fare chiarezza.
Se desideri consulenza in materia di costituzione di società estera o di ltd, e desideri una consulenza professionale, anche per sapere come fare ad evitare l’esterovestizione, chiama lo +390532240071, o scrivici.
LTD E ESTEROVESTIZIONE: LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
Purtroppo, in tempi di crisi economica come quelli che stiamo vivendo, prolifera una pubblicità, più o meno palese, in tema di creazione di LTD: “la tua LTD chiavi in mano 300 £-con la LTD puoi lavorare in Italia e non pagare tasse-vada sicuro, con la LTD non è necessario dichiarare redditi in Italia” e altre amenità del genere. Giornalmente i nostri Studi ricevono richieste da parte di persone convinte che si tratti soltanto di spostare una ragione giuridica dall’Italia all’estero, oppure di iniziare un’attività imprenditoriale in Italia, però con ragione sociale estera, per essere esentati dagli adempimenti richiesti dal fisco italiano. Non è così, quello che quotidianamente spieghiamo ai nostri clienti è che, ciò che rileva ai fini della legge non è la ragione giuridica della società, né la catena di produzione effettivamente sita all’estero, bensì la concreta e fattiva amministrazione della società stessa, nonché il luogo ove la stessa viene svolta, questo se si vuole evitare l’esterovestizione.
Quando diciamo ad alcuni clienti che se vogliono lavorare (i vantaggi ci sono-e sono numerosi) con una società estera in Italia (può essere una ltd ma non solo, anche una D.o.o., una G.M.B.H. etc.) devono ivi aprire unastabile organizzazione della società estera, sotto pena del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, molti sono addirittura increduli, mettendo addirittura in dubbio che esista la norma citata, in ciò spinti non tanto e non solo da improvvisazione e mancanza di cultura specifica, ma da tanto FALSO ED ERRONEO marketing non serio che si trova in rete, in materia di ltd.
I desideri sbagliati non possono essere accontentati, ne va della sicurezza penale stessa del cliente che si rivolge allo Studio legale Internazionale Bertaggia.
Infatti, importante è ricordarsi che l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi. Questo il testo dell’articolo citato: “ARTICOLO N.5 Omessa dichiarazione. 1. E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila (1). 2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (1) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. f) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.”
Ed inoltre importante è anche ricordare come l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di società avente residenza fiscale all’estero sussiste se questa ha stabile organizzazione in Italia, che ricorre anche quando la società straniera abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o meno di personalità giuridica, prescindendosi dalla fittizietà o meno dell’attività svolta all’estero dalla società medesima. Quindi, in materia di ltd esterovestizione, cfr Cass. Pen. Sez III Sentenza n. 29724 del 2010 (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni facenti capo a società avente residenza fiscale localizzata in territorio diverso dall’Italia, cosiddetta esterovestizione della residenza fiscale). In altre parole: non è possibile gestire dall’Italia un’attività sita all’estero (senza effettuare in territorio nazionale ciò che la legge impone) e ancor meno lavorare fisicamente in Italia con ragione sociale estera, LTD od altro, senza avere creato una reale stabile organizzazione in territorio italiano. Diffidate e non credete a chi vi dice il contrario, avrete solo problemi derivanti dalla ltd esterovestizione.
LTD E ESTEROVESTIZIONE:LA GIURISPRUDENZA
Da ultimo infatti la III sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 32091/2013 ha argomentato come: “Il problema della stabile organizzazione in Italia della società (controllata, come nella specie, o partecipata) formalmente residente all’estero deve essere desunta da elementi fattuali rilevanti ai fini dell’accertamento della presenza in Italia della sede delle decisioni strategiche, industriali e finanziarie (c.d. alta amministrazione), nonché di quelle più rilevanti dell’amministrazione della società. In poche parole della conduzione in Italia dell’attività costituente l’oggetto sociale del sodalizio osservato.” Infatti ciò che rileva, secondo la legge è dove vengano compiuti gli atti di alta amministrazione, ove vi sia l’effettiva sede decisionale della società: “E’ inoltre infondata la doglianza di violazione ed erronea applicazione dell’art. 73 T.U.I.R., anche in riferimento alla sua interpretazione (che il ricorrente condivide) datane dalla sentenza n. 7080 del 2012 di questa stessa sezione (v. i restanti profili di critica dell’unico motivo di ricorso) che ha espresso il principio di diritto secondo cui “L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi” Non vi è spazio a dubbi in tema di ltd esterovestizione, solo che si pensi come “La collocazione in Tunisia della sede legale e dello stabilimento dell’attività di parte della produzione dell’oreficeria, avrebbe permesso di beneficiare dell’esenzione dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti e di godere, per i primi dieci anni, dell’esonero totale dalla tassazione dei redditi prodotti dall’attività di esportazione. In sostanza, tutta l’attività amministrativa, come parametrata dalla sentenza n. 7080 del 2012 della S.C., si sarebbe svolta in Italia, senza che rilevi il carattere non fittizio dell’attività svolta all’estero. Non troverebbe applicazione il disposto dell’art. 167 TUIR, che presuppone un controllo su una società effettivamente residente all’estero. Nè vi sarebbe la prova del difetto di dolo specifico da parte del ricorrente, risultando più che evidente il beneficio di indebiti vantaggi fiscali goduti dalla società dallo stesso amministrata“
In definitiva, per gli imprenditori che desiderano delocalizzare ed internazionalizzare la loro attività, evitando il problema ltd esterovestizione, si aprono quattro scenari:
I) fidarsi di chi racconta che si può lavorare in Italia con ltd o con altra ragione sociale estera sic et simpliciter (e subirne le conseguenze) è un reato- scelta sconsigliatissima;
II) organizzarsi aprendo in Italia una stabile organizzazione della LTD (od altra società estera), e lavorando nella legalità- scelta consigliata;
III) trasferirsi realmente all’estero ed ivi condurre e gestire, fattivamente la propria società, anche tramite amministratori professionali (in molte giurisdizioni anche europee si può arrivare a pagare un 10% di imposte)- scelta sicuramente preferibile, data anche la ben nota situazione di disfacimento economico che esiste in Italia.
IV) Creare una REALE struttura operativa nella giurisdizione estera prescelta ed ivi lavorare realmente, dandone prove, ed impiantare in tale luogo il place of effective management.
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.
Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.
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