LTD COMMERCIO ELETTRONICO
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Ltd commercio elettronico, ltd ed e business: come fare per effettuare, tramite una ltd od altra società estera, commercio elettronico ed essere in regola.
Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara.
LTD COMMERCIO ELETTRONICO: LE REGOLE DA SEGUIRE
Gentili lettori, spessissimo riceviamo richieste di imprenditori o di aspiranti tali, desiderosi di aprire una ltd ed effettuare commercio on-line, usare quindi la ltd commercio elettronico restando però a lavorare fisicamente in Italia: nella premessa che, come ampiamente detto in altre pagine del blog, è comunque necessaria una stabile organizzazione in Italia della ltd, vi segnaliamo una importante novità legislativa che regolamenta il settore del commercio on-line, a cui tutti coloro che operano on-line dovranno attenersi.
Nel commercio elettronico diretto, quello riferito alla cessione elettronica di beni virtuali o di servizi ovvero, fornitura di siti web, di programmi, di immagini, di testi e di informazioni, l’accesso a banche dati, la fornitura di musica, film e giochi, la formazione a distanza, i programmi artistici, sportivi, culturali e di intrattenimento, che costituisce sempre e comunque una prestazione di servizi, e consente alle parti di concludere la transazione con scarico telematico del prodotto acquistato sotto forma di file digitale, con contemporanea esecuzione del pagamento in linea, dovranno applicarsi le seguenti regole che normano anche la ltd commercio elettronico.
SERVIZI DIGITALI A PRIVATI COMUNITARI
ll Moss è il regime facoltativo adottato in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, per i servizi B2C (Business to consumer) di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici, prestati in altri Stati membri.
Nell’ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’IVA dovuta.
Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Il Moss entra in vigore il 1° gennaio 2015, insieme alle modifiche delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione.
Tuttavia, I soggetti passivi potranno registrarsi a partire dal 1° ottobre 2014.
Possono registrarsi al Mini sportello unico
sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (regime UE),
sia quelli stabiliti al di fuori (regime non UE).
Nell’ambito del regime UE, bisogna aderire al Moss nello Stato membro di identificazione, cioè quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica (sede sociale o, per le imprese individuali, sede della propria attività economica).
Nel caso la sede dell’attività economica non sia nell’ambito dell’UE, lo Stato membro di identificazione è quello nel quale il soggetto passivo ha una stabile organizzazione.
Chi vorrà beneficiare del regime facoltativo previsto per le imprese che offrono a privati comunitari servizi digitali (Tlc, teleradiodiffusione e servizi elettronici), tassabili a destinazione dal 2015, deve sapere che sono previsti alcuni adempimenti aggiuntivi.
La registrazione al mini sportello unico (Moss), operativa dal 1°ottobre 2014 per chi vuole aderire al sistema già da inizio 2015 (a regime, gli effetti della registrazione decorrono normalmente dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui è eseguita la comunicazione), obbligherà infatti gli operatori a presentare una dichiarazione Iva con cadenza trimestrale, nella quale dovranno essere specificati i servizi resi in ciascun trimestre in ognuno degli Stati membri di consumo.
LE ISTRUZIONI
L’indicazione è contenuta nella Guida della Commissione europea del 23 ottobre 2013, alla quale gli operatori possono fare riferimento, assieme alle note esplicative del 3 aprile 2014 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per organizzare le procedure in attesa del decreto di recepimento delle nuove regole di territorialità. In base a questo documento, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo a ogni singolo periodo d’imposta trimestrale, a prescindere dall’eventuale scadenza nel fine settimana o in un giorno festivo, mentre non è ammessa la presentazione anticipata rispetto alla fine del trimestre.
Il 20 aprile 2015 rappresenta quindi la prima data per il nuovo adempimento.
ESEMPIO
Un operatore nazionale registrato al Moss nel mese di ottobre 2014, presterà servizi elettronici in Italia, Francia e Germania nei confronti di privati consumatori in questi Stati nel corso del primo trimestre del 2015.
IL POSSIBILE COMPORTAMENTO
Come chiarito dalla Guida della Commissione europea, i soggetti che hanno la sede in uno Stato membro devono dichiarare i servizi elettronici prestati a privati in tale Stato nella dichiarazione Iva nazionale e non in quella dello speciale regime.
Nella dichiarazione trimestrale vanno riepilogate solo le operazioni che rientrano nell’ambito del mini sportello ossia quelle rese a privati in altri Stati UE (Francia e Germania, nell’esempio)
ADEMPIMENTI
La dichiarazione va trasmessa anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna operazione nel periodo (dichiarazione a saldo zero), fermo restando che la mancata esecuzione di prestazioni nell’ambito del regime speciale per otto trimestri consecutivi costituisce presunzione di cessata attività e potrà legittimare l’esclusione dal sistema.
La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione segna anche il termine per il pagamento dell’imposta di spettanza di ogni singolo Stato, pur essendo possibile trasmettere la dichiarazione prima d’eseguire il versamento (per esempio, dichiarazione presentata il 10 aprile 2015 e pagamento effettuato il 20 dello stesso mese). Per l’esecuzione del pagamento, inoltre, dovrà utilizzarsi il numero di riferimento unico attribuito alla dichiarazione presentata, composto dal codice Paese dello Stato d’identificazione, dal numero identificativo Iva dell’operatore (partita Iva per i soggetti già identificati ai fini dell’imposta o numero assegnato in sede di registrazione ai soggetti extraUe) e dal periodo d’imposta.
Eventuali note d’accredito comporteranno la rettifica della dichiarazione in cui è stata dichiarata l’operazione oggetto di variazione.
Non potrà essere compensato in dichiarazione il debito d’imposta con l’Iva sulle spese che il soggetto passivo ha sostenuto nello Stato membro in cui ha prestato i servizi in regime di mini sportello unico. Di regola, quindi, per un operatore comunitario, l’Iva su queste spese sarà recuperata con l’ordinaria procedura di rimborso prevista per l’imposta assolta in altri Paesi UE, mentre i soggetti extracomunitari iscritti al Moss dovranno seguire le regole della direttiva n. 86/560/CEE (tredicesima direttiva Iva).
LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione che deve essere conservata dal soggetto passivo è quella individuata dall’articolo 63 quater del regolamento Ue 967/2012.
Comprende informazioni generali (Stato del consumo, tipo e data della prestazione, Iva esigibile) e informazioni specifiche (acconti pagati, informazioni sul luogo del destinatario), da rendere disponibili sia allo Stato d’identificazione che a quello del consumo.
La documentazione va conservata per dieci anni
REGOLE NAZIONALI
Nel sistema del mini sportello non solo l’imposta è dovuta nella misura stabilita dagli ordinamenti dei singoli Stati membri e con le aliquote lì previste, ma anche le regole di fatturazione sono quelle proprie dei vari Paesi comunitari.
La Guida precisa per ltd commercio elettronico, pertanto, che i soggetti passivi dovranno garantire di conoscere le disposizioni degli Stati dell’Unione in cui prestano i servizi.
Nonostante sia prevista la pubblicazione sul sito della Commissione europea delle norme in materia di fatturazione di tutti gli Stati membri, è evidente che quest’obbligo rischia di creare notevoli complicazioni agli operatori, come riconosciuto dagli stessi organi comunitari che hanno raccomandato agli Stati membri di esonerare le operazioni del regime dall’obbligo di documentazione con fattura. Questo aspetto non è stato risolto dall’amministrazione finanziaria ma il decreto legislativo di recepimento di prossima emanazione delle nuove norme sulla territorialità potrebbe rimediare. Vi terremo informati.
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Articolo aggiornato al 31 Ottobre 2014