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Fondo patrimoniale pignoramento. Il fondo patrimoniale può essere oggetto di pignoramento? Si, assolutamente si, con buona pace di tutti coloro che credevano che fosse un buono strumento di tutela patrimoniale, e che a tutt’oggi, contro ogni evidenza, continuano a crederlo.
Fra le tante oggi commenteremo un’ennesima sentenza che demolisce ogni possibilità, per il fondo patrimoniale, di essere un valido strumento di tutela immobiliare. Leggendo tale sentenza appare di tutta evidenza la pressoché assoluta inutilità della costituzione di fondi patrimoniali.
Continua infatti inesorabilmente la disfatta, nelle Aule di Giustizia, dei fondi patrimoniali a fronte delle contestazioni mosse dai creditori dei coniugi. La giurisprudenza, fra opposte esigenze: quella dei coniugi di far fronte ai bisogni della famiglia mediante la destinazione di scopo di determinati beni e con la conseguente protezione dalle pretese creditorie estranee alla famiglia e quella dei creditori di conservare integre le proprie ragioni rendendo inefficaci gli atti pregiudizievoli delle medesime; sceglie sempre la parte creditrice. La motivazione (non ultima quella di cui alla sentenza n. 11862 Cass. Civ. III Sez 09.06.15) è più o meno sempre quella “l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 cod. civ. Tale principio, si sottolinea, va confermato anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale.”
Solo con un servizio di tutela patrimoniale preventivo ed adeguato sarà possibile ottenere adeguate e legittime tutele innanzi alle pretese creditorie future dei terzi. Importante è affidarsi ad un’organizzazione professionale che sia in grado, per esperienza e conoscenza delle norme, di tutelare in maniera specifica i patrimoni delle persone, tenendo presente che, quando il credito è già sorto, non esiste più possibilità di fare alcunché, salvo incorrere nelle azioni revocatorie.
FONDO PATRIMONIALE, PIGNORAMENTO: LA CASSAZIONE 12/12/12 n. 22878, Sez. VI
Cass., 12 dicembre 2012, Sez. VI, n. 22878
Massima: “L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901, n. 1, cod. civ.. A questo si aggiunge che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità dello stesso. Insomma, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.”
FONDO PATRIMONIALE PIGNORAMENTO. LA GIURISPRUDENZA PIU’ RECENTE
anche la giurisprudenza più recente continua nel determinare l’inefficacia tutelativa del fonfo patrimoniale: fra le tante citeremo:
Cass. civ. Sez. III, 23/08/2018, n. 20998
R.L. c. (Omissis) S.p.A.
“L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa. Pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari“.
FONDO PATRIMONIALE PIGNORAMENTO: PERCHE’ E’ UNO STRUMENTO INEFFICACE
Con la pronuncia in oggetto, il Supremo Collegio, nel ribadire il principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato sempre inefficace qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 cc, posto che l’azione revocatoria presuppone per la propria esperibilità la sola esistenza di un debito (e non anche la concreta esigibilità dello stesso), ha sancito la legittimità della predetta azione avente ad oggetto gli atti dispositivi da parte del fideiussore in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento, indipendentemente dalla concreta esigibilità del debito. E ciò in quanto l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale. In pratica quindi il fondo patrimoniale è uno strumento completamente inutile per qualsivoglia tipo di tutela patrimoniale, e come tale va assolutamente evitato, anche quando viene fatto (come nel caso di specie) per la salvaguardia di situazioni meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico attuale.
Nel caso di specie quindi, sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una coppia che, in epoca successiva alle sottoscrizione delle fideiussioni prestate alla banca, aveva costituito un fondo patrimoniale per tutelare la figlia gravemente disabile, confermando l’inefficacia di tale ultimo atto in quanto costituito in pregiudizio alle ragioni creditorie della banca.
Esistono strumenti giuridici più sofisticati per poter addivenire a tale risultato senza incorrere in problematiche devastanti quali la revoca dell’atto e la perdita di tutti i propri beni: importante è effettuare tali atti di tutela patrimoniale sempre in prevenzione, in momenti antecedenti al sorgere di qualsiasi credito. Evita di farti pignorare la casa, richiedi la nostra consulenza.
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La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.
Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.
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