FONDO PATRIMONIALE AZIONE REVOCATORIA
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Fondo patrimoniale azione revocatoria. Gentili lettori, in tema di fondo patrimoniale azione revocatoria, anche recentemente la Suprema Corte, Sezione Civile VI, con sentenza n. 16498 del 18/07/14 ha determinato, in concreto, quanto questo Studio ripete da anni, ovvero l’assoluta inutilizzabilità, ai fini della tutela patrimoniale, dello strumento giuridico del fondo patrimoniale.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
Addirittura viene considerato suscettibile di azione revocatoria anche l’atto dispositivo effettuato in previsione di un debito futuro, e non ancora attuale!
Si dovrà quindi porre particolarissima attenzione nell’utilizzare, per tutelare i propri beni, il fondo patrimoniale: lo stesso è uno strumento obsoleto, inutile al fine di tutela patrimoniale, e comunque assolutamente reso inefficace da puntuali, costanti, e ben motivate sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Valutiamo bene il fondo patrimoniale azione revocatoria: i motivi che spingono molti ad istituire l’inutile strumento giuridico del fondo patrimoniale possono essere molteplici, il basso costo, la rapidità nell’istituirlo, la scarsa conoscenza della norma e della giurisprudenza sul punto. In ogni caso, qualora abbiate desiderio e necessità di tutelare il vostro patrimonio, consultate prima studi legali preparati in materia, senza fidarvi del primo (magari frettoloso) parere o, peggio ancora, di “consigli” non provenienti da Avvocati ma da soggetti che non conoscono professionalmente il diritto. Le conseguenze a cui andrete incontro saranno necessariamente negative, il fondo patrimoniale subirà l’azione revocatoria, i vostri beni saranno perduti e le conseguenze di scelte inappropriate peseranno per sempre su tutta la vostra famiglia. Pensateci bene prima di decidere che strada intraprendere per tutelare il vostro patrimonio.
FONDO PATRIMONIALE AZIONE REVOCATORIA: IL CASO
Nel caso in esame, Mevio ha promosso un’azione legale contro Tizio e Caia, richiedendo la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 del Codice Civile italiano, del fondo patrimoniale costituito dai convenuti e annotato in modo formale con i beni immobili di Tizio.
Mevio ha spiegato che il Tribunale di Bolzano aveva condannato Tizio a pagare una somma di 101.414,81 euro, oltre agli accessori, e che il fondo patrimoniale era stato creato dopo questa condanna. I convenuti hanno chiesto che la richiesta fosse respinta, ma il Tribunale di Bolzano ha accolto la richiesta di Mevio, dichiarando l’inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti dell’attore. Tizio e Caia hanno presentato un’appello sostenendo che il giudice aveva erroneamente ritenuto che il fondo patrimoniale fosse stato costituito con l’intenzione di danneggiare Mevio.
La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
Tizio e Caia hanno presentato un ricorso, al quale Mevio ha risposto con un controricorso.
È importante notare che sui beni inclusi nel fondo patrimoniale non è possibile esercitare azioni esecutive; essi rispondono solo per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. L’azione pauliana mira a proteggere il creditore contro gli atti compiuti dal debitore che comportano una disposizione dei propri beni, indipendentemente dal motivo che ha spinto il debitore a compiere tali atti. Pertanto, anche gli atti di valore etico e morale, come il trasferimento della proprietà di un bene effettuato per adempiere agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, possono essere soggetti all’azione revocatoria.
Nel caso specifico, ciò che conta è se il debitore ha agito con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore. La Cassazione ha stabilito che per attivare l’azione revocatoria del fondo patrimoniale, è sufficiente che il debitore compia l’atto di disposizione dei beni nella previsione di un debito futuro e del danno che ne potrebbe derivare per il creditore.
L’elemento psicologico, ovvero l’intenzione di danneggiare il creditore, deve essere provato dalla parte che lo sostiene, ma può essere accertato anche attraverso presunzioni, la cui valutazione spetta al giudice di merito e non può essere oggetto di revisione in sede di legittimità, a condizione che sia adeguatamente motivata.
La Corte d’Appello ha applicato correttamente questi principi giuridici, considerando che la situazione di fatto indicava chiaramente la consapevolezza del danno, data l’esistenza di una condanna al pagamento di una somma considerevole antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale e l’assenza di prove che il creditore avesse ancora beni su cui far valere le sue ragioni.
La tempestività in ambito di tutela patrimonale è tutto! Pensaci ed agisci ora.
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Di seguito il dispositivo della citata sentenza: “Per la revocatoria del fondo patrimoniale ad integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore. E’ pur vero che l’elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.”
Leggi la sentenza per esteso: Cassazione civile sez. VI 16498 2014
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Fondo patrimoniale-Azione revocatoria, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 25 Settembre 2023