FALLIMENTO BANCAROTTA NEW COMPANY
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Fallimento. Nell’ambito del fallimento e della distrazione dei beni da parte dell’imprenditore, si evidenzia un’importante sentenza della Suprema Corte che, nel determinare responsabilità penale in carico all’imprenditore che ha distolto le attività da una società in crisi, lasciandole solo i debiti e dirottando le attività in una newco, ha affermato che non esiste quindi automatismo fra un’operazione di scissione aziendale e una successiva declaratoria di fallimento in capo alla società scissa, ben potendo tali operazioni di scissione essere attribuibili ad altri piani operativi, non necessariamente forieri di reato.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
“Nel caso di costituzione di una new company attraverso operazione di scissione non esiste alcuna norma di diritto societario che imponga all’imprenditore di attribuire alla società scorporata un’eguale proporzione di attività e passività, non potendosi, in conseguenza, ritenere di per sé distrattiva la attribuzione alla new company di sole attività, essendo l’interesse dei creditori della società scorporante tutelato sia dal diritto di opposizione al progetto di scissione, che dalla solidarietà della società scorporata.”
Continuando: “Ebbene, senza addentrarci troppo nella delicata questione della valutazione del concetto di “operazioni dolose”, retaggio del vecchio codice di commercio, che tanti problemi ha dato agli interpreti, può certamente convenirsi su una valutazione di fondo e cioè che la fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto della L.Fall., art. 223, comma 1, e art. 216, comma 1, n. 1), in quanto la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (così Sez. 5^, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247314).”
Leggi la sentenza per esteso: Cassazione penale sez. V, 18.01.2013, n. 10201
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo-Fallimento, bancarotta, new company-, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 18 Gennaio 2013