ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO
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Esterovestizione avviso di accertamento. Gentili Lettori. vi segnaliamo un’importante decisione della Commissione Tributaria Provinciale della Lombardia Sez. II 25/05/2020, nel cui ambito il contribuente ha dimostrato l’illegittimità dell’accertamento effettuatogli dall’Agenzia delle Entrate per esterovestizione, a fronte di una permanenza nel territorio italiano di soli 67 giorni in un anno solare.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
Comm. trib. prov. Lombardia Milano Sez. II, 25/05/2020
C.A. c. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano
E’ illegittimo l’avviso di accertamento con il quale il Fisco abbia recuperato le imposte dovute a carico di un contribuente persona fisica, in quanto soggetto esterovestito, laddove non risulti assolto l’onere probatorio su di esso gravante circa la sussistenza dell’ esterovestizione ed anzi abbia contribuito a dare prova della fondatezza delle ragioni addotte dal contribuente, dando atto della residenza di quest’ultimo, in Italia per soli 67 giorni. Detta circostanza deve ritenersi senza dubbio importante, posto che secondo l’art. 2, comma 2, TUIR sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno e, dunque, per almeno 183 giorni, anche se non iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, hanno in Italia la dimora abituale o il domicilio.
ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO
L’atto impugnato recupera maggiori imposte per l’anno 2009, corrispondenti ad Euro 1.605.162,00 (irpef), 52.398,00 (addizionale regionale), 42.557,00 (imposta sostitutiva), 910.559,00 (iva), oltre interessi, irrogando la sanzione pecuniaria di Euro 5.778.583,00.
Le riprese sono scaturite dal citato pvc, che avrebbe individuato un caso di esterovestizione, con riferimento al signor C..
Secondo l’Amministrazione, il ricorrente, all’epoca agente e procuratore sportivo, avrebbe fittiziamente stabilito la propria residenza nel P. di M., per esercitare la propria attività attraverso lo schermo di società stabilite all’estero, allo scopo di evitare di essere soggetto alla tassazione in Italia.
In particolare, i verificatori hanno ricostruito il reddito d’impresa da sottoporre a tassazione ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 78 del 2009 in Euro 3.748,367,00, in Euro 174.626,74 i redditi di capitale di fonte estera.
Il signor C. ha contestato ed impugnato l’accertamento, allegando di:
a) essere cittadino monegasco dal 1999,
b) essere iscritto all’AIRE,
c) di avere casa nel Principato di Monaco,
d) di avere svolto la propria attività professionale di agente/procuratore sportivo nel Principato di Monaco, dal 1999 ad oggi,
e) di avere a Montecarlo il proprio conto corrente dal 1999,
f) di non aver subito condanne penali né in Italia, né a Montecarlo,
g) di avere nel Principato i propri interessi economici e i propri legami affettivi.
Replica l’Ufficio, premettendo che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR, sono considerati residenti in Italia, e quindi soggetti alla tassazione italiana, i cittadini italiani, cancellati dalle anagrafi italiane, residenti o trasferiti in Stato o in territori aventi un regime fiscale privilegiato, tra i quali rientra il Principato di Monaco.
E’ fatta salva la prova contraria, che avrà per oggetto l’allegazione da parte del contribuente della prova dell’effettività della residenza e dello stabilimento all’estero dei propri interessi economici ed affettivi.
Con riferimento alle persone giuridiche stabilite all’estero, ricorda l’Ufficio che la sede amministrativa coincide con il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione e che l’oggetto della loro attività si deduce dall’attività concretamente esercitata nel territorio dello Stato.
Quanto agli elementi di fatto individuati dall’Ufficio a sostegno della pretesa erariale, a fronte delle specifiche prove versate dal ricorrente, si rinvia all’atto impugnato e, soprattutto, al pvc, allegato al processo sub doc. 3 della resistente.
Tanto premesso, la Commissione ritiene che le prove dedotte dal ricorrente per superare la presunzione introdotta dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR, confermino che la residenza fiscale del signor C. per l’anno 2009 fosse nel Principato di Monaco.
Sul punto le deduzioni dell’Ufficio non consentono di giungere ad una conclusione contraria, per l’irrilevanza e l’incongruenza del materiale probatorio allegato.
Secondo l’Ufficio, il signor C. avrebbe costituito delle società finalizzate all’evasione delle imposte dovute allo Stato italiano, ma le prove presentate al riguardo sono in gran parte irrilevanti, prive di specificità e storicamente non riconducibili all’anno 2009 in esame. Ad esempio, non rileva la società G.G.I. s.r.l., in quanto cancellata dal registro delle imprese nel 2006; così come non rilevano le società M.C. s.r.l. e M.C. s.c.a r.l., la prima cancellata nel 2002 e la seconda nel 2007, né, per logica conseguenza, rilevano gli investimenti effettuati attraverso quest’ultima società prima del 2002 nelle società F. s.r.l., peraltro cancellata nel 2002, e I. s.p.a.).
Uguali considerazioni possono farsi per società che, secondo l’Ufficio, sarebbero riconducibili al ricorrente, ma che sono state cancellate dal registro delle imprese ben prima dell’anno 2009 e cioè la O. s.p.a. (cancellata nel 2007) e la G.S. s.r.l. (cancellata nel 2002).
Del pari irrilevanti, posto che non viene spiegato il rapporto causale con l’assunta esterovestizione, sono i richiami fatti alle società I.I.P. s.r.l. e G.S. AG ed il coinvolgimento del ricorrente nel fallimento della società H.V. s.p.a.
Difettano, altresì, di rilevanza per decidere dell’accertamento per l’anno 2009, riferendosi a fatti avvenuti nell’anno 2012, i richiami alla società irlandese F.S. Limited, alla statunitense P. LLC ed a tutta la vicenda dell’acquisizione della società M.C.F. s.p.a.
Quanto all’attività di procuratore svolta dal ricorrente nell’anno 2009 in rappresentanza del calciatore Trezeguet della Juventus, premesso che il calciatore avrebbe conferito il mandato alla signora P., esponente e socia della società I.P.C. S.A.M. (di seguito anche I.), società monegasca della quale il signor C. nel 2007, aveva la maggioranza del capitale sociale, i compensi percepiti ed il trasferimento alla stessa dei diritti patrimoniali del calciatore, rientrano e sono il frutto nella normale attività d’impresa svolta dalla I..
Similmente per il calciatore Maicon dell’Internazionale, rappresentato sempre dalla I., con l’ulteriore precisazione che i rinnovi contrattuali ed il tesseramento che hanno determinato pagamenti a favore di I. risalgono agli anni 2006, 2008, 2010 e non al 2009.
Con riferimento al rapporto intrattenuto con questo calciatore, rimasti privi di sostanza probatoria, per stessa ammissione dell’Ufficio, sono stati i riferimenti al molo della società F. s.p.a. (evidentemente diversa dalla omonima s.r.l. cancellata nel 2002), ai rapporti intrattenuti con il signor C. e con tale signor R..
Le stesse conclusioni si devono trarre con riferimento alla documentazione bancaria richiamata dall’Ufficio o perché non rilevante per l’anno d’imposta 2009 o perché non sufficiente a provare l’esterovestizione ed il radicamento degli interessi economici in Italia o perché non concludente, quando si prende a riferimento il conto corrente cointestato con la coniuge signora Pimpinella.
Per converso, le ingenti disponibilità liquide del ricorrente nei conti correnti aperti nel Principato di Monaco depongono a favore della difesa e cioè a favore del radicamento in quello Stato degli interessi economici e della prevalente attività professionale del signor C. (v. mem. Ufficio, pag. 26).
Così dicasi per le altrettanto ingenti proprietà immobiliari dello stesso nel Principato (v. me. Ufficio, pag. 15).
E’ inoltre contraddittorio con lo stesso materiale probatorio allegato dall’Ufficio, assumere che la società I. fosse uno schermo o una scatola vuota, creata per nascondere il fatto che l’attività imponibile del signor C. veniva svolta in Italia.
Dalle dichiarazioni rilasciate, ad esempio, dal signor L. appare una realtà diversa e cioè quella di una società con sede, dipendenti ed attività radicata nel Principato di Monaco, anche se proiettata sul mercato sportivo italiano.
Sempre in tema di dichiarazioni di terzi, si sorvola su quelle che – e sono la gran parte – riferiscono di accadimenti non avvenuti nell’anno 2009.
Infine e, si conclude, l’Ufficio, oltre a non aver dato la prova dell’esterovestizione per l’anno 2009, a fronte delle prove allegate dal ricorrente (v. ante lett. da a) a g), ha contribuito a convincere la Commissione della fondatezza delle ragioni del signor C., quando – con lodevole trasparenza – ha dato atto che il ricorrente nell’anno 2009 è stato in Italia per 67 giorni (v. pvc, pag. 59). Circostanza senza dubbio importante, che conferma la difesa del ricorrente, posto che secondo l’art. 2, comma 2, TUIR sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno e, dunque, per almeno 183 giorni, anche se non iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, hanno in Italia la dimora abituale o il domicilio.
Per queste ragioni, la Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’accertamento impugnato. Alla soccombenza dell’Ufficio, segue la sua condanna al rimborso delle spese del processo che si liquidano, considerata l’attività difensiva svolta, in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento / 00).
ESTEROVESTIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO
Questa decisione dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio che, qualora un contribuente decida di trasferirsi in un paese a fiscalità privilegiata, rispetto all’Italia, ed adempia in maniera pedissequa a tutte le norme nazionali ed internazionali che regolamentano la materia, detto trasferimento, o l’eventuale costituzione di società estera volta all’effettuazione dell’attività economica dell’espatriato, tale decisione sia perfettamente legittima ed inoppugnabile.
Chiaramente è sempre consigliabile rivolgersi ad esperti professionisti del settore, in modo tale che tutte le attività sia prodromiche, che successive al trasferimento, siano sempre effettuate nell’assoluta conformità alla legislazione vigente. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che a fronte dei vantaggi del trasferimento all’estero e dell’internazionalizzazione delle attività e delle imprese, deve corrispondere un reale trasferimento estero. Bisogna assolutamente evitare ogni attività fittizia di finto trasferimento all’estero, a fini esclusivi di elusione o evasione fiscale, atteso che tali comportamenti sarnno scoperti dall’Autorità e saranno forieri di importanti sanzioni, anche penali, in capo all’incauto contribuente.
Informarsi sempre da un professionista esperto di diritto societario internazionale prima di effettuare ogni attività di trasferimento personale o societario all’estero.
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