Donazione debito futuro revocatoria. Cosa succede quando un soggetto attualmente non debitore si spossessa del suo patrimonio e diviene, in seguito, debitore? Gentili lettori, la sentenza, delle Corte d’Appello di Bologna, Sezione III civile, n. 336/16, depositata il 25/02/16 affronta un tema particolare e molto dibattuto in questo periodo, ovvero sia se tutte le donazioni possano essere facilmente revocate, oppure no, nei confronti di Agenzia entrate e riscossione, ovvero di altri soggetti creditori.
A leggere il testo della sentenza (che peraltro conferma in toto, seppur con motivazioni leggermente diverse, una precedente sentenza del Tribunale di Modena n. 5067/10 del 23/12/10) sembrerebbe che la risposta sia negativa, ovvero non tutte le donazioni possono venire legittimamente ed immediatamente revocate da Agenzia entrate e riscossione, per il solo fatto che si tratta di atti a titolo gratuito.
La vicenda è molto datata, trae infatti origine da una donazione fatta, in data 14/04/2003, dal Signor XXX, della nuda proprietà dei suoi beni in comproprietà, ai figli, cui era seguito, il successivo 16/05/2003 il subentro del Signor XXX al fratello YYY, quale socio illimitatamente responsabile della società ZZZ S.a.s. ed una successiva notifica di cartella di pagamento, per tributi impagati, per un notevole importo, notifica avvenuta in data 10/07/07.
DONAZIONE DEBITO FUTURO REVOCATORIA: IL GIUDIZIO DI I GRADO
Equitalia proponeva, dapprima, azione ex art. 2901 innanzi al Tribunale di Modena, competente per territorio, per sentirsi revocare, in suo favore, l’atto di donazione, a dire di Equitalia, dolosamente preordinato a ledere i diritti creditori di quest’ultima.
Equitalia eccepiva che trattandosi, la donazione, di atto a titolo gratuito, la prova dell’animus nocendi, quale dolosa preordinazione, poteva essere fornite anche a mezzo di semplici presunzioni.
Il processo seguiva il suo corso ed il Giudice di prime cure eccepiva che non vi fosse dolosa preordinazione dell’atto in frode ai creditori atteso che la donazione era un adempimento consequenziale di pattuizioni della separazione intercorsa fra il Signor XXX e la moglie omologata in data 20/05/02.
Il soccombente Equitalia appellava deducendo che ad integrare l’elemento soggettivo fosse sufficiente il dolo generico ovvero la mera previsione del pregiudizio dei creditori, e non quello specifico, ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore. Quanto poi all’accordo di separazione l’appellante eccepiva che non trattavasi di atto dovuto atteso che l’accordo separativo era esso stesso parte dell’operazione revocabile. Eccepiva inoltre che indiscutibilmente, considerato che il Signor XXX, si fosse riservato l’usufrutto, indiscutibile era anche l’eventus damni.
In poche parole l’appellante dava per scontato, sulla base di semplici presunzioni che un istituto giuridico (la donazione) conseguenza di un previo accordo separativo, e posto in essere nell’interesse dei figli allora minori (giusta autorizzazione del Giudice tutelare) fosse, solo perché in seguito il Signor XXX era divenuto legale rappresentante di una società poi indebitatasi con Equitalia, fittizio, dolosamente preordinato a sottrarre garanzie ai creditori e comunque suscettibile di azioni revocatorie. Trattavasi infatti di debito futuro. Questi gli antefatti.
Tanto il Tribunale di Modena, quanto la Corte d’Appello, hanno invece riportato il diritto nella sua più alta accezione, ovvero sia il rispetto della volontà delle parti e, soprattutto, l’inesistenza di una presunzione sempre e comunque a favore della parte c.d. creditrice, atteso che anche un debitore (a maggior ragione un debitore con un debito futuro al momento non previsto né prevedibile) deve aver diritto, quando compie degli atti legittimi, a vederseli riconosciuti come tali.
Diversamente si disferebbe ogni e qualsiasi tipo di certezza non tanto e non solo del diritto, ma anche della proprietà essendo, se passasse tale principio, sempre inficiati tutti gli atti che incidono sulle garanzie patrimoniali di fatto bloccando la libera trasmissibilità e commerciabilità dei beni.
Gli appellati infatti si difendevano eccependo la non revocabilità dell’atto in quanto dovuto, per le considerazioni di cui sopra, e eccependo altresì che il Signor XXX era divenuto accomandatario della ZZZ S.a.s. solo dopo la separazione e la donazione, con in più il notevole lasso temporale intercorso fra detta amministrazione societaria (2003) e il sorgere del credito (2007). Già solo questo elemento, a dire degli appellati, rendeva inverosimile qualunque scientia damni.
DONAZIONE DEBITO FUTURO REVOCATORIA: LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d’Appello con un lungo e lucido ragionamento (cfr il testo integrale della sentenza in calce alla pagina) rigettava l’appello seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multiis Cass 9970/2008 – Cass 18528/2009 e 17365/2011) secondo il quale “non sono soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l’esecuzione doverosa di un “factum de contrahendo” validamente posto in essere (“sine fraude”) cui il prossimo non potrebbe unilateralmente sottrarsi. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda ex art. 2901 cod. civ. proposta in relazione ad un contratto preliminare, evidenziando che la verifica della sussistenza dell’”eventus damni” va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva mentre il presupposto soggettivo del “consulium fraudis” va valutato con riferimento al contratto preliminare).
Da tale ragionamento, parametrato a quanto effettivamente occorso al Sig. XXX e stante altresì il tempo trascorso fra gli accordi e la stipulazione, eccepisce la Corte d’Appello “non è possibile ragionevolmente, ma neppure presuntivamente, concludere per l’animus docendi in capo al Sig. XXX al momento della separazione”.
Per ciò che concerne poi l’elemento soggettivo, molta importanza ha posto la Corte d’Appello sul fatto che si trattava comunque (la donazione) di un atto anteriore “XXX assunse comunque la qualità di accomandatario dopo la donazione, quindi divenne comunque debitore per i debiti della S.a.s., in epoca posteriore alla stipula, anche se questi preesistevano”.
In definitiva quindi, sarebbe stato necessario acclarare e dimostrare la dolosa preordinazione degli atti di disposizione rispetto ad un debito futuro e che comunque tale dolosa preordinazione non può risolversi in una totale equiparazione alla mera conoscenza del pregiudizio, prevista per gli atti posteriori, infatti in tali casi il dolo generico richiesto deve contenere comunque un qualcosa di più, ovverosia una fondata previsione dell’insorgenza del debito, che nel caso di specie non è stata raggiunta.
A pieno titolo, si dirà, atteso che ragionando come l’appellante ovverosia con un sillogismo cessione dei beni – debiti susseguenti – preordinazione dolosa – revocatoria, si porrebbe nel nulla ogni e qualsiasi tipo di atto giuridico. Come è possibile infatti che tizio, che oggi cede cespiti di sua proprietà, e domani diventa debitore, possa sapere nel momento in cui effettua detta cessione che lo stesso diventerà in seguito debitore?. Chiaro che possono esistere dei principi più specifici atti a voler e poter dimostrare che così possa essere, ma detti principi, oggetto d’indagine da parte del Giudicante, devono esistere, non possono essere presupposti: in ogni caso ciò non significa che sempre e comunque davanti ad una compravendita o cessione di immobile vi sia una sottrazione di beni alla garanzia dei creditori, specie in presenza di un debito futuro.
DONAZIONE DEBITO FUTURO REVOCATORIA: LE CONCLUSIONI GIURIDICHE
Il principio comunque è quello che noi esprimiamo da sempre: non possono farsi atti in frode ai creditori in presenza di posizioni debitorie certe ed acclarate nel momento dello spossessamento dei beni.
Ben possono invece essere gestiti in autonomia negoziale i patrimoni di colui che, nel momento in cui agisce, sia scevro da debiti di qualsivoglia genere e tipo, infatti il debito futuro non può essere presuntivamente valutato, di per sé, come elemento atto a giustificare l’azione revocatoria.
Per leggere il testo integrale della sentenza n. 336/2016 del 25/02/16, clicca: Corte Appello BO 336 2016
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Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.
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