DECRETO FISCALE 2019
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Il Decreto legge 26.10.2019, n. 124, cosiddetto “Decreto fiscale 2019”, è stato approvato definitivamente. In sede di conversione sono state apportate numerose modifiche al testo originario del decreto. Molte le modifiche di favore: estensione del ravvedimento, fiscalità ridotta per gli “impatriati”, semplificazioni negli adempimenti. Confermata per contro l’interpretazione che esclude la cumulabilità del conto energia con la Tremonti ambientale.
Il Decreto-legge
Il Decreto-legge 26.10.2019, n. 124, cosiddetto “Decreto fiscale 2019”, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, è stato approvato definitivamente e convertito in legge.
Si tratta del provvedimento che compone, insieme alla Legge di stabilità, in corso di approvazione, la manovra finanziaria 2020.
DECRETO FISCALE 2019: LE PRINCIPALI MISURE FISCALI
Estensione del ravvedimento operoso (art. 10-bis)
Viene abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 D. Lgs. 472/1997, che limitava il ravvedimento operoso in versione estesa solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Ne deriva che tutta la disciplina del ravvedimento prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 si applica anche ai tributi locali (es. IMU e TASI), compreso il ravvedimento nei 2 anni (art. 13 c. 1 lett. b-bis), oltre i 2 anni (art. 13 c. 1 lett. b-ter) e dopo il pvc (art. 13 c. 1 lett. b-quater).
Rientro dei cervelli (articolo 13 ter, introdotto in sede di conversione)
A partire dal periodo d’imposta in corso (2019), ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) e pertanto per 5 anni di imposta è imponibile ai fini delle imposte sui redditi solo il 30% del reddito derivante da attività lavorativa. Se poi la residenza viene trasferita nel Sud Italia, è imponibile solo il 10% del reddito.
Il regime di favore viene prorogato di 5 anni se il lavoratore ha un figlio minorenne o acquista una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.
Occorre che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e devono risiedere in Italia per almeno 2 anni. L’’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Dichiarazione IVA Precompilata (articolo 16)
Confermate le facilitazioni per i contribuenti ai fini degli adempimenti. In via sperimentale, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri Iva e comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA (a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020);
b) la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA, a partire dalle operazioni IVA 2021.
Esterometro (articolo 16)
La comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dati delle operazioni con l’estero (cosiddetto “esterometro”) diventa trimestrale anziché mensile, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 17)
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
In sede di conversione è stato previsto che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali (entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre), anziché trimestralmente.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (articolo 22)
Il credito d’imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, debito o prepagata, spetterà:
– sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni rese nei confronti dei consumatori privati dal 1° luglio 2020 (dalla stessa data a decorrere dalla quale la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, con carte elettroniche, sarà sanzionata con un importo di 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento);
– a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;
– sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui sopra dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
Dividendi alle società semplici (art. 32-quater)
Eliminata la doppia imposizione sui dividendi distribuiti alle società semplici.
I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:
– per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
– per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
– per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973). In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici (articolo 33)
I soggetti di cui all’articolo 1 del D.M. 25.1.2019, aventi alla data del 26.12.2018 la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26.12.2018 al 30.9.2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.1.2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
Con tale norma si proroga il termine di ripresa della riscossione per i predetti soggetti, che hanno beneficiato della sospensione nel periodo compreso tra il 26.12.2018 e il 30.9.2019. In particolare, si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
Modifiche all’articolo 96 del TUIR (articolo 35)
Confermata la sostituzione del comma 11 dell’articolo 96 Tuir, in materia di limiti di deducibilità degli interessi passivi ed esclusione da tale ambito delle “società di progetto”.
Articolo 96, comma 11, Tuir (previgente)
Articolo 96, comma 11, Tuir (modificato)
11. Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
“11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50;
b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
La modifica mira definire, con specifico riferimento alle società di progetto, l’ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell’articolo 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine: si stabilisce che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell’articolo 96 del TUIR (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.
Incentivi Conto Energia e non cumulabilità con agevolazione Tremonti ambientale (articolo 36)
Conferma la linea interpretativa nel senso del divieto di cumulo.
Tale intervento normativo trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha chiarito che la detassazione di cui alla “Tremonti ambiente” (detassazione fiscale di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia.
E dunque, in considerazione di tale divieto di cumulo, il soggetto che intenda continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, deve rinunciare al beneficio fiscale goduto con la detassazione di cui alla “Tremonti ambiente”. Nel dettaglio, deve essere di fatto “riversata” l’imposta a suo tempo risparmiata, e cioè deve essere versata una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi.
I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:
– presentare una apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate le cui modalità e il cui contenuto sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima (che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto fiscale);
– e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020.
Il perfezionamento della definizione comporta l’estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.
Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di definizione ora introdotta.
Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata ex art. 3 D.L. 119/2018 (articolo 37)
La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019.
L’intervento normativo è volto ad evitare disparità di trattamento tra:
- i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 – ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis” o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale –
- e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019.
Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019.
La disposizione in commento unifica la scadenza, fissando per tutti il termine di pagamento della prima o unica rata al 30 novembre 2019.
Compensazione debiti fiscali-crediti PA (articolo 37)
È estesa agli anni 2019 e 2020 la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni con i debiti tributari.
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (articolo 38)
A decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti (un’imposta ad hoc, anche se il criterio di determinazione della base imponibile è quello previsto dalla disciplina ICI e valido per l’IMU, così come l’aliquota di imposta pari al 10,6 per mille è identica all’aliquota IMU).
Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.
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Articolo aggiornato al 21 Dicembre 2019