DECADENZA FIDEIUSSIONE 6 MESI
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Decadenza fideiussione 6 mesi: il creditore deve agire entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
L’istanza contro il debitore deve essere giudiziale, non basta la notifica di un atto stragiudiziale come la nota pro forma o il precetto non seguito dall’esecuzione.
Questo il principoi, in linea con il dettato di cui all’art. 1957 cc, della Corte di Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza 24 agosto 2023 n. 25197→
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→
L’ORDINANZA 25197/23 DELLA SUPREMA CORTE: GLI ANTEFATTI
Controversia Legale con Associazione Dilettantistica: quando decorre il Termine per il Fideiussore per l’obbligo di estinguere l’obbligazione
Un avvocato ha assistito un’associazione dilettantistica in una causa conclusa con un provvedimento nel 2013. Non avendo ricevuto il pagamento per la sua consulenza, nel 2015 ottiene un decreto ingiuntivo, notificandolo al debitore principale e al fideiussore, insieme al precetto.
Il fideiussore, tuttavia, presenta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che l’obbligazione è estinta. Secondo l’art. 1957 c.c., il termine di 6 mesi per agire contro il debitore principale, decorrente dalla data del provvedimento (2013), sarebbe ormai spirato.
Questa norma stabilisce che il fideiussore rimane obbligato solo se il creditore agisce entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
Leggiamo l’articolo 1957 cc, testualmente: ”
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 4 aprile 1942, n. 79
Codice civile
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO TERZO. Dei singoli contratti – CAPO VENTIDUESIMO. Della fideiussione – SEZIONE QUINTA. Dell’estinzione della fideiussione
Articolo 1957
Scadenza dell’obbligazione principale
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.
In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.”
Da quanto inizia a decorrere quindi il termine decadenziale entro cui il creditore deve attivarsi contro il debitore principale?
Termine di 6 Mesi per il Fideiussore: Chiarimenti dalla Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25197/2023
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza del 24 agosto 2023, n. 25197, ha chiarito che il termine di 6 mesi previsto dall’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell’obbligazione, ossia dal momento in cui il creditore può esigere l’adempimento.
Gli “ermellini” hanno richiamato l’art. 2957 c. 2 c.c., relativo alla prescrizione presuntiva triennale per le competenze degli avvocati. Questo termine decorre dalla conclusione del giudizio, coincidente con la pubblicazione del provvedimento definitivo.
La Corte ha inoltre specificato che, per rispettare il termine dell’art. 1957 c.c., non è sufficiente un’azione stragiudiziale come l’invio di una nota pro forma o la notifica di un precetto non seguito da esecuzione. L’azione del creditore deve essere giudiziale per mantenere valida l’obbligazione fideiussoria.
Decadenza fideiussione 6 mesi: Caso di Estinzione per Mancato Rispetto del Termine di 6 Mesi
Un avvocato riceve l’incarico da un’associazione sportiva dilettantistica per rappresentarla in una controversia presso la Commissione disciplinare. La vicenda si conclude a febbraio 2013, ma il legale non riceve il pagamento delle proprie competenze.
Decide quindi di agire in via monitoria: l’associazione propone opposizione, che viene rigettata. Successivamente, il legale notifica l’atto di precetto insieme al titolo esecutivo sia all’associazione sia al Presidente e Direttore generale.
Questi ultimi presentano opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo l’applicabilità dell’art. 1957 c.c., secondo cui il creditore deve proporre le proprie istanze contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
In primo e secondo grado, l’opposizione a precetto dei fideiussori viene accolta. Il tribunale stabilisce che il legale ha agito contro l’associazione oltre due anni dopo la conclusione della controversia, non rispettando il termine previsto. Di conseguenza, l’obbligazione fideiussoria si considera estinta.
Leggi anche questo nostro articolo→ in materia di fideiussioni bancarie.
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DECADENZA FIDEIUSSIONE 6 MESI; LA CASSAZIONE
La liberazione del fideiussore: scadenza dell’obbligazione principale e il termine di decadenza semestrale
La fideiussione è un contratto attraverso il quale una parte, detta fideiussore o fideiubente, si impegna a garantire l’adempimento di un’obbligazione assunta da un debitore principale (fideiuvato) nei confronti di un creditore. Si tratta di un’obbligazione accessoria, poiché la sua esistenza è subordinata a quella dell’obbligazione principale: se quest’ultima cessa, anche la fideiussione viene meno. Tuttavia, il fideiussore e il debitore sono responsabili in solido verso il creditore, salvo che non venga invocato il beneficio di preventiva escussione (art. 1944 c.c.).
Cause di liberazione del fideiussore
La legge prevede specifici casi in cui il fideiussore può essere liberato dall’obbligo di garanzia. Tra questi troviamo:
Condotta colposa e antigiuridica del creditore (art. 1955 c.c.);
Mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro i termini stabiliti (art. 1957 c.c.).
Il termine decadenziale di 6 mesi, previsto dall’art. 1957 c.c., assume particolare rilievo in questo contesto. Tale norma dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, a condizione che il creditore, entro sei mesi, abbia promosso azioni contro il debitore e le abbia diligentemente proseguite.
Art. 1957 c.c.: una guida ai termini e alle condizioni
L’articolo 1957 del codice civile disciplina la scadenza dell’obbligazione principale e stabilisce:
Il fideiussore rimane vincolato dopo la scadenza dell’obbligazione principale se il creditore agisce contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza e prosegue con diligenza l’azione intrapresa.
Se il fideiussore ha limitato espressamente la propria obbligazione alla durata dell’obbligazione principale, il termine per agire è ridotto a 2 mesi.
L’azione contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Clausole di rinuncia all’art. 1957 c.c.: pronunce di interesse
Il tema ha suscitato diverse interpretazioni giurisprudenziali. Tra le decisioni di rilievo vi sono:
Cass. SS. UU. 41994/2021: che ha affrontato la validità delle clausole di rinuncia all’applicazione dell’art. 1957 c.c. nei contratti di fideiussione omnibus basati sullo schema ABI.
Tribunale di Reggio Emilia, sent. 1336/2021: che ha analizzato la compatibilità di tali clausole con la normativa antitrust.
La decorrenza del termine decadenziale e l’esigibilità dell’obbligazione
La questione del termine di decadenza semestrale è stata oggetto di attenzione nella recente giurisprudenza. Un caso emblematico riguarda il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile. Il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, cui era seguita la sentenza di rigetto dell’opposizione del debitore, e sosteneva che il termine decorresse da quel momento.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la scadenza dell’obbligazione principale, menzionata nell’art. 1957 c.c., segna l’inizio del termine decadenziale. Inoltre, ha ribadito che il termine decorre dall’esigibilità dell’obbligazione, indipendentemente dal titolo giudiziale.
Quando il creditore può pretendere l’adempimento?
Per stabilire il momento in cui il creditore può esigere l’adempimento, la giurisprudenza fa riferimento all’art. 2957 comma 2 c.c., che regola la prescrizione presuntiva triennale. Tale norma dispone che il termine decorra dalla conclusione del giudizio per cui l’avvocato ha svolto la propria prestazione, momento in cui il corrispettivo diventa esigibile, salvo accordi differenti tra le parti. A supporto di questa interpretazione si richiama la sentenza Cass. 7378/2009, che conferma che da tale momento l’obbligazione può considerarsi “scaduta”.
Dies a quo della prescrizione presuntiva per gli avvocati
La decorrenza del termine presuntivo per il diritto alle competenze degli avvocati coincide con l’esaurimento dell’affare oggetto del mandato, vale a dire con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. Tale principio è stato ribadito da diverse pronunce della Corte di Cassazione:
Cass. 13774/2004
Cass. 13401/2015
Cass. 21943/2019
Cass. 4595/2020
Le successive attività svolte dall’avvocato, anche se strettamente connesse alla decisione definitiva (ad esempio, procedimenti esecutivi per rendere effettivo il diritto), sono considerate prestazioni autonome e soggette a un distinto termine di prescrizione (Cass. 21943/2019).
Prescrizione presuntiva e cessazione del rapporto con il cliente
Prima della conclusione del giudizio, la prescrizione presuntiva decorre solo nel caso in cui il rapporto di mandato tra avvocato e cliente sia cessato. Ciò avviene, ad esempio, in caso di decesso del cliente, evento che determina la cessazione del rapporto e fa sorgere il diritto del legale alle proprie competenze. La giurisprudenza ha più volte confermato questo principio:
Cass. 40626/2021
Cass. 7281/2012
Cass. 2987/1979
Conclusioni
Riassumendo, il momento in cui il creditore può pretendere l’adempimento dipende dalla conclusione dell’attività per la quale è stato conferito il mandato, salvo diversa pattuizione tra le parti. Ogni nuova attività successiva, anche se collegata all’affare principale, comporta un termine autonomo di prescrizione.
Accordi di dilazione tra creditore e debitore: irrilevanza per il termine di decadenza del fideiussore
Nella fattispecie analizzata, l’obbligazione principale si è resa esigibile con la conclusione dell’attività professionale del creditore, identificata nel provvedimento della Commissione disciplinare emesso a febbraio 2013.
La ratio del termine semestrale stabilito dall’art. 1957 c.c. è chiara: evitare che il fideiussore subisca l’incremento dell’importo garantito a causa dell’inerzia del creditore. Qualora il creditore non agisca tempestivamente per recuperare il credito, l’esposizione debitoria potrebbe aumentare, contando sulla garanzia solidale del fideiussore (Cass. 15902/2014).
In merito, la giurisprudenza ha stabilito che eventuali accordi tra il creditore e il debitore principale, volti a dilazionare il pagamento, non influenzano il termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. per il fideiussore (Cass. 12901/1993).
Effetti limitati agli accordi di dilazione
Tali accordi vincolano esclusivamente le parti coinvolte (creditore e debitore) e non possono essere imposti al fideiussore. La proroga del termine di adempimento non modifica il termine di decadenza della garanzia fideiussoria, che rimane invariato. Questo principio sottolinea come il rischio di una proroga incida esclusivamente sul creditore, che potrebbe perdere la garanzia fideiussoria in caso di decadenza.
L’istanza contro il debitore: necessità di un’azione giudiziale
Secondo l’art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, propone istanze giudiziali contro il debitore e le prosegue con diligenza.
Le istanze devono avere natura giudiziale, ossia essere azioni legali volte ad accertare e soddisfare le pretese del creditore. La giurisprudenza ha ribadito tale principio in diverse pronunce:
Cass. 2898/1976: necessità di un mezzo processuale per l’accertamento e il soddisfacimento del credito;
Cass. 1724/2016, Cass. 7502/2004, Cass. 6823/2001: le istanze devono avere una valenza giudiziale, indipendentemente dal loro esito o efficacia.
Non sono considerate valide istanze ai fini del rispetto dell’art. 1957 c.c.:
Notifiche stragiudiziali, come una nota pro forma (Cass. 283/1997);
Atti di precetto non seguiti da esecuzione (Cass. 1724/2016).
Conclusioni: decadenza e rigetto del ricorso
Nel caso esaminato, i giudici hanno stabilito che l’obbligazione è scaduta nel febbraio 2013 (data del provvedimento della Commissione disciplinare). Da quel momento è iniziato a decorrere il termine di 6 mesi per il recupero giudiziale del credito. Tuttavia, il primo atto giudiziale del creditore è stato presentato solo nel 2015, ben oltre il termine previsto, determinando così la decadenza della garanzia fideiussoria.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite pari a 3.400,00 euro, oltre oneri accessori, e all’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002.
Perché rispettare i termini di decadenza?
La sentenza sottolinea l’importanza di agire con tempestività per preservare le garanzie fideiussorie. Gli accordi di dilazione e le azioni stragiudiziali non sono sufficienti a evitare la decadenza dei diritti previsti dall’art. 1957 c.c. Per ricevere una consulenza specifica sul recupero crediti o sulla gestione di fideiussioni, contattaci ora per una valutazione personalizzata!
Conclusioni: tutela i tuoi diritti con tempestività
La sentenza analizzata evidenzia come il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. possa comportare la perdita della garanzia fideiussoria, con importanti conseguenze per il creditore. Agire tempestivamente e utilizzare gli strumenti giudiziali adeguati è fondamentale per tutelare le proprie pretese, evitando rischi legati a inerzie o errori procedurali.
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Articolo aggiornato al 17 Novembre 2024