COSTITUIRE LTD INGHILTERRA
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Costituire ltd Inghilterra. Gentili lettori: di seguito (ed in continuo aggiornamento) una lista di risposte alle vostre domande di approfondimento più consuete in tema di costituzione di ltd Inghilterra e di gestione di ltd.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
L’elenco delle domande e delle risposte è in continuo aggiornamento e deve essere considerato solo esemplificativo, non esaustivo, e non può in nessun modo sostituire una consulenza od un parere professionale, né nessuna decisione deve essere presa in base alle sottoelencate risposte, specialmente in materia di diritto societario internazionale ed in materia di costituzione di ltd Inghilterra.
Dove paga l’IVA – Imposta sul Valore Aggiunto (VAT – Value Added Tax) una Società Ltd con sede in Inghilterra ma fiscalmente italiana, intesa come società che opera in Italia tramite una stabile organizzazione?
Una ltd inglese, ma anche maltese o irlandese (cambia solo il luogo degli adempimenti, Malta anziché l’Inghilterra) ma con residenza fiscale in Italia e stabile organizzazione ivi, pagherà l’IVA in Italia, similmente a qualunque altra società residente in Italia. Se invece la Società ltd dovesse svolgere concretamente (e non fittiziamente!) attività operativa in Gran Bretagna, potrebbe chiedere un numero di Partita IVA (VAT) al Fisco inglese, quando il suo fatturato annuo superi le £ 85.000,00, e conseguentemente regolare i suoi conti solo con il fisco inglese, salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal fisco italiano per quanto concerne l’eventuale attività espletata in Italia. L’Aliquota Ordinaria IVA (VAT) attualmente in vigore nel Regno Unito è del 20% (venti per cento).
Attenzione: questo dell’IVA è un argomento molto delicato e bisogna porre particolarissima attenzione a non ricadere nel fenomeno dell’esterovestizione. Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia è in grado di assistere la sua clientela per fare loro ottenere l’apertura di un numero di partita I.V.A. (V.A.T. Number) in Gran Bretagna.
Come si deve fare per richiedere la Partita IVA (VAT) in Inghilterra?
Il fisco Inglese prevede, un’agevolazione – inesistente in Italia – per le Company di ridotte dimensioni che operano esclusivamente nel ramo dei servizi, sia nel Regno Unito sia all’estero, e non raggiungono un fatturato annuo di 85.000 Sterline (2017/2018) -. Vi è quindi l’inesistenza di presunzioni di reddito (come in Italia) e vi è la possibilità di operare senza richiedere la Partita IVA (VAT) e, quindi, di non dover adempiere agli obblighi fiscali che la posizione IVA richiederebbe. Solitamente però, secondo la mentalità inglese, abituata alla realtà e non ai sotterfugi, è strano che una Società ltd che stà al di sotto di tale soglia richieda la Partita IVA (VAT) e, quindi, in presenza di domande fuori soglia, l’ufficio fiscale inglese, l’HMR&C (HM Revenue & Costums) potrebbe richiedere ulteriori informazioni per controllare l’effettiva operatività della società, esistenza di una sede operativa, rapporti commerciali e quanto di loro interesse. Il tempo necessario per ottenere il numero di Partita IVA (VAT) varia dalle 9 alle 12 settimane.
Come faccio ad emettere le fatture in Inghilterra?
Premettendo che per fatturare dall’Inghilterra occorre operare commercialmente, in maniera reale, dall’Inghilterra, e senza che questo commento significhi una consulenza, specifichiamo che le fatture vengono emesse:
in UK senza IVA (VAT) se la Company non possiede la posizione VAT, e con IVA se invece possiede il numero di Partita IVA, però;
all’interno della Comunità Europea, quindi, anche verso clienti italiani:
a) senza IVA se verso persona giuridica con regolare Partita IVA nel proprio paese di residenza fiscale;
b) con IVA verso persona fisica o con soggetto comunque non in possesso di una partita IVA;
c) con IVA verso persone fisiche e giuridiche con residenza fiscale in paesi non facenti parte dell’Unione Europea.
Le fatture emesse da una ltd Inghilterra sono fiscalmente detraibili?
Ovviamente la risposta è positiva, trattandosi di fattura che proviene dall’Unione Europea. Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord non è un paese a fiscalità agevolata né risulta essere in black list. Dopo la “brexit” rivedremo questo concetto. Ad oggi le cose stanno così.
Le fatture emesse da una ltd Inghilterra sono contestabili dall’autorità fiscale italiana?
Le fatture emesse da una ltd inglese (o di altra giurisdizione estera white list) sono consone alla normativa sia italiana che comunitaria purché, ovviamente, non siano fatte a fini elusivi del fisco italiano e la ltd operi effettivamente in territorio straniero. In altre parole: non si può operare in Italia e fatturare dall’estero, è illecito e contro ogni norma interna ed internazionale. Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia è in grado di fornire l’adeguata consulenza e gli adeguati strumenti operativi per operare nel pieno rispetto della normativa tributaria italiana ed internazionale applicabile al caso concreto del cliente.
Posso operare soltanto in Italia con la ragione sociale di una ltd Inglese?
Questa è la domanda regina: molti vogliono (e credono) sia lecito operare in Italia con una ltd, evitando in questo modo di pagare le imposte in Italia. Non si può. Leggi i nostri articoli in proposito, clicca qui, qui e qui. Si potrà però utilizzare una Società Limited Inglese per operare solamente in Italia, purché si apra o un’unità locale della ltd ovvero una stabile organizzazione della ltd medesima. Fatti questi obbligatori adempimenti, quindi, la struttura italiana sarà soggetta alle tassazioni ed agli adempimenti fiscali italiani.
LTD IN INGHILTERRA: CHE VANTAGGI HO?
La Società Limited resterà comunque, assoggettata alle più vantaggiose regole inglesi, sia per quanto riguarda il suo funzionamento generale come ad esempio il capitale sociale, il trasferimento delle quote, che per la possibilità, una volta pagate le imposte in Italia, di trasferire nella legalità somme di danaro in U.K. Inoltre lavorando seriamente e conformemente alle regole con una ltd Inghilterra, si potrà effettivamente internazionalizzarsi e riuscire ad operare ovunque nel mondo, sfuggendo all’asfittico ed ipertassato mercato italiano.
Le ltd Inghilterra con unità locale o stabile organizzazione in Italia hanno l’obbligo di attivare e comunicare l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al Registro Imprese ?
Ovviamente sì per ogni sede secondaria iscritta alla CCIAA competente per territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2508 del codice civile relativo alla pubblicità degli atti societari, atteso che la PEC si configura come obbligo di legge.
Al contrario detto obbligo non sussiste per le mere unità locali di imprese estere, ma prive di una rappresentanza stabile in Italia e di conseguente operatività, in quanto non sono iscritte nel Registro Imprese e non sono pertanto tenute a tali adempimenti.
Attenzione: le unità locali di aziende estere sfornite di stabile organizzazione non possono operare sul mercato italiano e non possono quindi effettuare nessun tipo di affare.
Posso costituire una ltd Inglese con, in territorio italiano, solo l’ufficio di rappresentanza?
La risposta a questa domanda è positiva, bisogna però porre particolare attenzione a molti fattori, al fine di evitare di incorrere in problematiche fiscali anche rilevanti. La normativa italiana attualmente vigente, infatti, non definisce esattamente l’istituto dell’Ufficio di rappresentanza (Branch o Bureau de Liason) di una società estera in Italia, per la quale, la prassi interpretativa comunemente applicata, rinvia ai modelli O.C.S.E.; si considera quindi Ufficio di Rappresentanza una sede fissa sul suolo italiano che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, ad esclusione completa di qualsiasi tipo di attività produttiva o di vendita vera e propria.
L’Ufficio di Rappresentanza, al fine di essere in regola con la legge, deve avere esclusivamente una funzione ausiliaria o preparatoria per la penetrazione dell’impresa straniera sul mercato nazionale italiano, non può svolgere attività produttive o commerciali o di vendita o di consulenza o di gestione d’affari: nulla che non sia esclusivamente una presenza statica di mera rappresentanza pubblicitaria e promozionale. In estrema sintesi, dunque, l’Ufficio di Rappresentanza deve svolgere soltanto un’attività promozionale della società, senza esercitare direttamente alcuna attività imprenditoriale (di produzione o di vendita o di commercio o di consulenza), costituendo un mero centro di costo il cui responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi; nel rispetto pedissequo ed assoluto di tali condizioni, l’Ufficio di Rappresentanza non subisce alcuna imposizione fiscale, dato che l’Ufficio di Rappresentanza non produce alcun reddito, mentre i suoi costi sono normalmente integralmente deducibili per l’impresa madre.
Attenzione: non pensare mai di tentare di utilizzare l’Ufficio di rappresentanza per lavorare in Italia con una ltd senza stabile organizzazione! Si avranno solo problemi fiscali e penali.
Per ulteriori informazioni e per preventivi e consulenza in materia di ltd Inghilterra e Malta, +390532240071
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Articolo aggiornato al 24 Marzo 2023