CONTRATTI ILLECITI VALIDITÀ FRODE AI TERZI
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I contratti illeciti, che effettuano operazioni giuridiche in frode ai terzi, sono validi oppure no? In poche parole un contratto che cerchi di salvaguardare le ragioni di un debitore in danno di quelle di un creditore, è un contratto illegale? Cerchiamo di scoprirlo.
Quando il contratto è illecito? Cosa succede se il contratto è nullo? In che modo è quando può essere effettuata la convalida di un contratto nullo? Vediamo di dare risposta a quese domande frequenti.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
Gentili lettori, vi segnaliamo una sentenza del Tribunale di Savona, dello 01/10/13, che, conformemente alla giurisprudenza costante, ribadisce che i contratti volti a recare pregiudizio ai terzi non sono nulli secondo le puntuali considerazioni espresse dal Tribunale citato.
“Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere una norma imperativa. Pertanto, l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri – quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un’aspettativa giuridica tutelata o di impedire l’esercizio di un diritto – non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale.“
CONTRATTI ILLECITI: ATTI FRAUDOLENTI LA VALIDITÀ E L’AZIONE REVOCATORIA
In definitiva, quindi, ricordiamo che, in materia di atti fraudolenti, l’art. 1344 c.c. sanziona come illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (contratto in frode alla legge), mentre l’art. 2901 c.c. prevede l’azione revocatoria a garanzia della tutela del credito contro atti posti in essere allo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie di terzi e, principalmente, a tutela della conservazione della generica garanzia patrimoniale sui beni del debitore.
Deve però chiarirsi, come affermato da Cass. civ., 20 marzo 2008, n. 7485, che la rilevanza civilistica dell’atto fraudolento è limitata alle ipotesi espressamente previste: «nell’ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente la sola nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.). Qualora, pertanto, debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l’apparenza contrattuale e farne valere la nullità (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l’inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatorie o pauliane) (conf. Cass. 16 giugno 1981, n. 3905)». E, conformemente alla costante giurisprudenza, ribadiamo che la sentenza di merito in oggetto ribadisce che «Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere una norma imperativa. Pertanto, l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri – quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un’aspettativa giuridica tutelata o di impedire l’esercizio di un diritto – non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie», non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale» (Trib. Savona, 1° ottobre 2013).
Leggi anche questo nostro articolo in merito ai contratti in frode ai terzi.
CONTRATTI ILLECITI: CONTRATTO IN FRODE AI TERZI. VALIDO
Pertanto, il motivo illecito, l’oggetto illecito, non rilevano: si può affermare che mentre con gli atti fraudolenti le parti intendono effettivamente conseguire gli effetti prodotti dall’atto stesso, perseguendo finalità contrarie alla legge o pregiudizievoli per i terzi, nell’ipotesi della simulazione le parti dichiarano qualcosa di diverso da ciò che vogliono, non perseguendo necessariamente finalità illecite. Peraltro, differenti sono gli strumenti che l’ordinamento appresta a favore del terzo danneggiato da un atto simulato o da un atto fraudolento (azione diretta all’accertamento della simulazione, azione revocatoria, azione di nullità per contrarietà alla legge).
In definitiva vale il principio per il quale, poiché la nullità del contratto in frode ai terzi – al contrario della nullità del negozio in frode alla legge (art. 1344 c.c.) – non è sanzionato in via generale dall’ordinamento (ma solo in particolari situazioni), atti idonei a pregiudicare i diritti dei terzi, possono essere annullati solo se compresi nella previsione di specifici rimedi previsti dalla legge.
Qualora, pertanto, debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l’apparenza contrattuale e farne valere la nullità (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l’inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatorie o pauliane) (Cass. 16 giugno 1981, n. 3905)
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Diversamente i contratti illeciti ed in frode ai terzi restano e sono perfettamente validi.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo- Contratti illeciti validità frode ai terzi, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 30 Aprile 2020