SOLDI DEI PRIVATI: NON POSSONO PRELEVARE OLTRE 1000 EURO
“Il denaro che si possiede è strumento di libertà; quello che si insegue è strumento di schiavitù.” Conto corrente bloccato, inseguire i propri soldi. JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Gentili Lettori, ora discuteremo del conto corrente bloccato: il 16 Novembre 2016 sarà ricordato (in Italia) come l’inizio della fine della libertà, per i privati, di poter disporre liberamente dei propri soldi, guadagnati onestamente, con il sudore e l’intelligenza, su cui si sono già pagate le imposte, e che servono a sostentare sé stessi e la propria famiglia. Finito. Cessato. Bloccato. Conto corrente bloccato. Non sarete più realmente proprietari dei vostri danari.
Dallo 01/01/17, ogni prelievo sul proprio conto corrente di una somma superiore a mille euro in un giorno o a cinquemila euro complessivi in un mese potrà essere oggetto di indagini da parte dell’Agenzia delle entrate.
Pensate bene cosa vuole significare questo: i vostri soldi. Soldi bianchi, puliti, già tassati. Non potete più usarli. Non spetta a chi scrive specificare i motivi che portano a questa impossibilità dell’uso del frutto del proprio lavoro. Decida il Lettore. Ma crediamo sia facilmente intuibile il perchè i soldi non debbano uscire dalle banche italiane. Noi riportiamo la notizia, la news economica, nella sua realtà: spetta a voi valutare.
Nel decreto fiscale e nella legge di stabilità 2016, norma contenuta nella modifica al Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, precisamente il Dl 193/2016, articolo 7 quater, sono infatti state inserite norme relative al limite relativo alle operazioni sul proprio conto corrente (ove sono riposti i TUOI soldi): superata la soglia (1.000 € in un giorno – 5.000 in un mese) scatterà automaticamente una presunzione di utilizzo illecito di tali somme, qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare il contrario.
Ci troviamo davanti ad un sostanziale esproprio dei propri risparmi, non potendoli più utilizzare come uno vuole. Ciò obbligherà anche il pensionato o la casalinga a tenere con sè una contabilità aziendale, dovendo essere giustificata ogni spesa sostenuta con il contante prelevato: dal caffè al giornale, dal taxi alla parrucchiera, dallo stadio al cinema. Valutino i lettori cosa significa e, soprattutto, cosa significherà tutto ciò. La fine di una delle basilari libertà individuali: possedere e spendere il proprio denaro.
Oltretutto si crea una discrasia fra norme giuridiche: da un lato la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti stabilisce che l’uso dei contanti è consentito fino al limite di 3.000 euro, con chiarimenti ministeriali secondo cui tale limite non si applica a prelievi e versamenti sul conto corrente, che dovrebbero essere illimitati. Ciò nonostante, la nuova norma imporrà ai correntisti un vincolo dimensionale ben limitato, ed inferiore.
SOLDI SUL MIO CONTO CORRENTE: POSSO UTILIZZARLI?
Sul conto corrente bancario italiano sono depositate somme di proprietà del correntista, teoricamente l’Italia è un paese democratico ove vige il rispetto della proprietà privata, e quindi tali soldi dovrebbero essere utilizzati come uno vuole. Ma non è così. Non più.
Stando alla ratio ed alla sostanza della nuova norma, tutte le volte in cui le cause del prelievo o del versamento in banca non possono essere adeguatamente documentate al fisco, sarà possibile presumere un prelievo per operazioni illecite. La conseguenza sarà il recupero fiscale di quel reddito. In definitiva una vera e propria sanzione per chi non è in grado di dimostrare la provenienza e l’utilizzo delle sue somme, prelevate e spese. Di fatto: conto corrente bloccato.
PRELIEVI DAL CONTO CORRENTE OLTRE LA SOGLIA, COSA SUCCEDE?
Se un soggetto, fisico o giuridico, preleva denaro contante sul proprio conto corrente al di là dei nuovi limiti di prelievo 2017, ossia, preleva più di 1000 euro in un giorno o 5.000 euro in un mese; tale comportamento (avere prelevato i propri soldi dal proprio conto corrente) fa scattare i controlli sul conto da parte dell’Agenzia delle Entrate, perché presunzione di lavoro nero o attività illecita. In seguito quindi all’utilizzo dei propri soldi oltre la soglia prevista per legge, grazie alla norma contenuta all’articolo 7 quater del su citato D.l. Fiscale, i cittadini saranno oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e saranno, conseguentemente, tenuti, epperciò obbligati, a giustificare al Fisco le cause del prelievo oltre soglia o del versamento in banca. Qualora (molto spesso, chi tiene copia di tutti gli scontrini fiscali, anche per spese bassissime?) non venga fornita opportuna spiegazione e documentazione, si potrà rischiare l’imputazione di una presunzione di attività illecita e di nero e scatterà il recupero delle somme evase, tassando il prelievo o il deposito, come ricavo e quindi reddito.
CONTO CORRENTE BLOCCATO: LE PRESUNZIONI LEGALI
In realtà la validità delle presunzioni legali relative, in questo caso all’utilizzo delle somme di denaro proprie, si misura sulla loro corrispondenza alle regole di comune esperienza, ossia sulla congruità del nesso inferenziale che legherebbe il fatto noto al fatto ignorato. A nostro avviso, questa impostazione non tiene nel debito conto la circostanza che le presunzioni legali relative non sono presunzioni nel senso tecnico del termine, ossia non fissano normativamente un nesso inferenziale fra due fatti. Come correttamente afferma l’art. 2728 c.c., le presunzioni legali producono l’effetto di “dispensare dalla prova”. Esse sono quindi delle deroghe alla normale operatività dell’art. 2697 c.c. (che contiene la regola generale sull’operare dell’onere della prova) e, come tali, piano incidono solo sulla distribuzione degli oneri probatori. E poiché, l’art. 2697 non opera direttamente sul piano della prova del fatto, ma è diretto al giudice come regola di soluzione della questione di fatto rimasta incerta, tale è anche il piano sul quale operano, in prima battuta, le norme che introducono deroghe alla disciplina generale.
Tale limite parrebbe essere non del tutto consono al nostro ordinamento: difatti la Corte Costituzionale (in ambito di lavoro autonomo) ha statuito con sentenza 228/14 che: “la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”. Invece oggi si sposa il principio dichiarato incostituzionale per i lavoratori autonomi estendendolo arbitrariamente a tutte le categorie dei contribuenti.
In realtà tale norma applica una «presunzione» contraria al contribuente, che opera per di più in automatico, ma che ammette pur sempre la prova contraria. Tale prova, è però una vera e propria probatio diabolica, atteso che è concretamente impossibile da raggiungere per il quivis de populo, l’uomo medio, (tutti noi); nella considerazione che, praticamente sempre dopo molti anni, si perde traccia e memoria del perchè si sono spese delle somme di denaro.
Il cittadino dovrà quindi attrezzarsi con un sistema contabile aziendale: creare un archivio con le pezze giustificative di tutto quanto si spende. Irreale? No, se ci si vuole precostituire una prova da opporre a controlli fiscali dove magari verrà chiesto conto e di una spesa di “500 euro nell’anno 2016, Maggio” e siamo nel 2021…..
In altre parole viene esteso a tutti i possessori di un conto corrente il principio di cui all’art. 32, comma 1, n. 2) DPR n. 600/1973 che rappresenta una vera e propria doppia presunzione tributaria e cioè che il prelevamento bancario eseguito, qualora non annotato nelle scritture contabili o privo dell’indicazione del suo beneficiario da parte del contribuente, “sia stato utilizzato per remunerare un acquisto inerente alla produzione del reddito; e che a tale costo non contabilizzato corrisponda un ricavo pure non contabilizzato” Scatta quindi, di fronte allo studente che in un giorno prelevi 1.200 € dal suo conto (magari per offrire una cena od una bevuta ai compagni di laurea) in assenza di giustificazione contabile, la presunzione che la somma prelevata sia stata utilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni e servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati. Da ciò scatteranno poi le sanzioni.
CONTO CORRENTE BLOCCATO: LE CONSEGUENZE
Ragioniamo: con questa norma può accadere che, facendo applicazione congiunta anche della prima parte del n. 2 del comma 1 dell’art. 32 citato, si ritenga che possano comunque presumersi ricavi anche tutti i versamenti accertati sugli stessi conti correnti. Ciò implica che, a fronte di un ricavo versato sul conto di 1.000, un prelievo di 1.000, di cui 600 per pagare un fornitore e un utile di 400, si può presumere un paradossale ricavo di 2.000…..ragionateci!
Questo è veramente un passaggio epocale per ciò che concerne la libertà di poter disporre del proprio denaro. Non lo si può più utilizzare, nel concreto, salvo tenere un immenso archivio di scontrini e ricevute, anche quelle relative all’aperitivo al bar….conto corrente bloccato
D’altro canto vi è da considerare come la ratio della norma consiste essenzialmente nel vietare l’utilizzo dei propri soldi affinché gli stessi restino all’interno delle banche, e nel vietare ogni prova contraria del legittimo utilizzo di tali somme, infatti la norma in esame appare in sostanza poco attenta alla valorizzazione del diritto alla difesa, focalizzando l’attenzione eminentemente sul fondamento razionale del meccanismo presuntivo. Così, la norma si caratterizza in senso conforme alla valutazione legale che, attraverso tipizzazioni dei comportamenti, finisce per escludere la possibilità di prove contrarie dei contribuenti, sulla base di riscontri fondati sulla comune esperienza: evidente è il convincimento che la nuova normativa abbia optato per una scelta coerente con la maggiore persuasività dell’interesse fiscale rispetto ad una espansione dei meccanismi defensionali del cittadino che paiono essere conculcati.
Sembra dunque potersi rintracciare nella sensibilità del legislatore una inclinazione evidente a favore dell’interesse fiscale rispetto alla capacità contributiva nella configurazione delle presunzioni legali relative, che pare indicare come il bilanciamento dei due valori sia realizzato assumendo la preminenza assiologica del valore riconducibile ad un interesse dello Stato.
Conto corrente bloccato: vale ancora la pena tenere i soldi in banca? Oppure è meglio gestirli diversamente? o trasferirli (dichiarandoli) in paesi ove vige ancora la libertà di disporre delle proprie sostanze? Praticamente tutti eccetto l’Italia. Lo decidano i Lettori, dotati sicuramente di spirito critico e di intelligenza.
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