CONTI DEI FAMILIARI E ACCERTAMENTI FISCALI, IMPUTABILI AL LAVORATORE AUTONOMO
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Le movimentazioni sui conti bancari dei familiari si imputano ai ricavi del lavoratore autonomo
Conti dei familiari e accertamenti fiscali: secondo l’ordinanza n. 32427/2019 della Cassazione civile, vi è una presunzione legale iuris tantum, che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo e su quello dei congiunti, a meno che non venga indicata e dimostrata dal contribuente la provenienza dei singoli rapporti e l’estraneità degli stessi alla sua attività.
Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara
RICAVI DEL LAVORATORE AUTONOMO: ART. 32 D..P.R. N. 600 DEL 1973
L’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in tema di accertamento, stabilisce la presunzione legale con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è obbligato di provare in modo esatto ed analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.
Al fine di superare tale presunzione non è sufficiente una prova generica, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova specifica ed analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività.
Tale principio, in ambito di conti dei familiari e accertamenti fiscali, si applica anche alle movimentazioni effettuate su conti bancari intestati ai congiunti, poiché in tal caso, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei familiari debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso contribuente sottoposto a verifica. Il tutto anche alla luce delle novità introdotte dal decreto fiscale 2019.
CONTI DEI FAMILIARI ED ACCERTAMENTI FISCALI: LA CORTE DI CASSAZIONE
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione in una caso speculare.
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento ad un avvocato a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti al medesimo riconducibili, che portavano alla rilevazione di un maggior reddito da lavoro autonomo.
Il contribuente faceva regolare opposizione, proponendo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, chiedendo la conferma dell’avviso impugnato.
La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente avesse superato la presunzione posta dagli artt. 32, comma l, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto sul conto corrente intestato al coniuge “aveva solo facoltà di traenza” e dall’attestazione rilasciata dall’istituto bancario risultava che “la firma di traenza degli assegni emessi relativi al citato conto n. X, recano tutti la firma della titolare del conto”, mentre con riferimento al conto corrente n. X , “la maggior parte [dei movimenti] si riferiscono al pagamento dei canoni di locazione per un appartamento locato al figlio del contribuente”.
La decisione
L’Agenzia delle Entrate, in tale ambito di conti dei familiari e accertamenti fiscali, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR, deducendo 3 motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma l, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di presunzione legale posta dalle citate disposizioni e del conseguente onere probatorio posto a carico del contribuente;
2) nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione con cui l’Agenzia delle Entrate appellante aveva dedottto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973;
3) nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c.
La Corte di Cassazione puntualizza, innanzitutto, che è orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza della stessa Corte quello secondo cui “in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti”.
Pertanto, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività libero professionale o di lavoratore autonomo) non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività.
Tale principio si applica anche alle movimentazioni effettuate su conti bancari intestati ai congiunti, poiché in tal caso, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei familiari debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso contribuente sottoposto a verifica.
Gli artt. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.
Questo perché “in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente”.
Trattasi di presunzione legale iuris tantum, che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo e su quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici, e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando a quest’ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicata e dimostrata dal contribuente la provenienza dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti.
CONTI DEI FAMILIARI ED ACCERTAMENTI FISCALI: LA PROVA LIBERATORIA DEL CONTRIBUENTE
A tal fine, il contribuente deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale.
La sentenza impugnata, con motivazione meramente apparente, ha escluso la riferibilità a ricavi conseguiti dal contribuente nell’esercizio della propria attività professionale e non contabilizzati delle somme rinvenute sui conti correnti al medesimo riferibili, tra cui quello intestato al coniuge sul quale egli aveva la delega ad operare (la «facoltà di traenza»), avendo i giudici di appello erroneamente attribuito rilevanza ai movimenti in uscita dai predetti conti e non invece a quelli in entrata, ovvero ai versamenti effettuati su detti conti correnti.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e dichiara l’assorbimento del secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR per un nuovo esame.
Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32427
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Articolo aggiornato al 12 Gennaio 2020