CONFERIMENTO IMMOBILE SOCIETÀ ESTERA AZIONE REVOCATORIA
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Il conferimento di un immobile in società estera è uno strumento che spesso viene utilizzato per tutelare il proprio patrimonio, ma lo stesso è esente da azione revocatoria? Molti “consulenti” da prezzi scontati dicono di si. Sarà vero? Scopriamolo assieme.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
Gentili lettori, in tema di azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., facendo seguito ad atti di conferimento immobiliare in società estere, bisogna fugare la falsa credenza (molte volte propalata artatamente da “consulenti” di dubbio spessore) che il Tribunale italiano adito non possa dichiarare l’inefficacia dell’atto di conferimento, eccependo che il conferimento è avvenuto a favore di una persona giuridica straniera e quindi il foro competente sarebbe estero e sottratto alla giurisdizione del giudice italiano.
Nulla di più falso ed ingannevole.
Nella premessa che sarebbe buona norma non predisporre mai atti suscettibili di azione revocatoria, si ricorda che nelle cause relative a diritti di obbligazione, al foro generale delle persone fisiche e giuridiche, si aggiungono il “forum contractus” e il “forum destinatae solutionis” e spetta poi all’attore la scelta di uno di essi: detto principio opera anche in relazione all‘azione revocatoria, essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, essendo alla predetta obbligazione (quella da tutelare) che deve farsi riferimento ai fini della competenza. Orbene, un atto di conferimento di un immobile sito in Italia si farà necessariamente ed obbligatoriamente in Italia, anche se la società a favore del quale il conferimento è disposto sia di diritto estero: da ciò discende che in ogni caso la competenza sarà quella del Tribunale italiano, a nulla rilevando le residenza estera della società che ha avuto il conferimento. Inoltre data la natura dell’azione revocatoria, che è quella di caducare gli atti dispositivi di un bene fatte da un debitore, poiché l’azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l’efficacia dell’atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l’assoggettabilità all’azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore; il fatto che il nuovo proprietario sia una società estera è completamente ininfluente in merito alla decisione che, sussistendone i requisiti, ben potrà essere presa anche nei confronti di società estera.
CONFERIMENTO IMMOBILI IN SOCIETÀ ESTERA E AZIONE REVOCATORIA: VALIDITÀ
Esemplificativamente, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore; l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. L’azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostandovi l’art. 2332 cod. civ., riguardante la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun “vulnus” il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci, non determinando l’esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l’esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la disciplina in tema di trascrizione (art. 2901, ultimo comma, cod. civ.), che tutela gli aventi causa dell’acquirente diretto – e non, quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. – o l’illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art. 2626 cod. civ.), evenienza ontologicamente affatto diversa.
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Articolo aggiornato al 30 Agosto 2022