COMPILAZIONE QUADRO RW PER CONTI CORRENTI ESTERI
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Compilazione quadro RW. Attenzione, i possessori di conti correnti esteri residenti in Italia devono compilare il quadro RW nel modello Redditi (P.F. Enc e S.P.) seguendo le normative sul monitoraggio fiscale.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
L’Agenzia delle Entrate dispone di informazioni fiscali internazionali derivanti dallo scambio di notizie tra il Common Reporting Standard, promosso in ambito UE, e il FACTA in ambito USA, che rendono possibile l’individuazione di un conto corrente estero non dichiarato in Italia.
Quindi i cittadini titolari di conti correnti esteri→ e residenti fiscalmente in Italia, devono una maggiore attenzione nella compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi allo scopo di evitare di incorrere in accertamenti fiscali e in conseguenti sanzioni→.
Approfondiamo l’argomento e vediamo quali potrebbero essere le sanzioni amministrative tributarie conseguenti all’aperture di un conto corrente estero non dichiarato in Italia.
QUADRO RW E DICHIARAZIONE DEI REDDITI: SPIEGAZIONE GENERALE
La dichiarazione dei redditi è un adempimento fiscale che ogni anno deve essere presentato dai contribuenti residenti in Italia, al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate i propri redditi e le relative detrazioni e deduzioni fiscali.
In particolare, il quadro RW è un modulo che deve essere compilato da coloro che hanno percepito redditi da fonti estere o che hanno attivato rapporti finanziari con soggetti non residenti in Italia. Il quadro RW serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate gli eventuali redditi di natura finanziaria prodotti all’estero, come ad esempio interessi, dividendi e plusvalenze.
Nella compilazione del quadro RW, è importante prestare particolare attenzione ai dati riportati nei documenti forniti dalle banche e dagli intermediari finanziari esteri, al fine di evitare di incorrere in errori che potrebbero comportare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In generale, la dichiarazione dei redditi e il quadro RW sono strumenti fondamentali per garantire la corretta applicazione delle norme fiscali e per assicurare che tutti i contribuenti siano soggetti alle stesse regole. È quindi importante che ogni contribuente fornisca le informazioni necessarie in modo completo e accurato, al fine di evitare eventuali problemi con l’Agenzia delle Entrate e garantire il rispetto delle leggi fiscali italiane.
COMPILAZIONE QUADRO RW: GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE PER CONTO CORRENTE ESTERO
Ai sensi dell’art: 2 e 5 del DPR n. 917/86 (TUIR), le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici devono assoggettarsi alla disciplina sul monitoraggio fiscale riguardo le attività finanziarie estere, soprattutto quando possiedono conti correnti, azioni, obbligazioni, gestioni patrimoniali od altro detenute in un Paese estero.
Nel quadro RW deve essere citato l’ammontare degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria passibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Il quadro RW deve essere compilato anche solo nel caso di titolarità di un conto corrente estero.
Da porre in particolare attenzione il fatto che, come espresso anche recentissimamente da Cass. civ., Sez. V, 15/07/2021, n. 20140: “In tema d’imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 T.U.I.R. e 43 c.c., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell’AIRE→.”
COMPILAZIONE QUADRO RW: I REQUISITI OBBLIGATORI
I conti correnti detenuti all’estero, sono sottoposti obbligatoriamente, in base all’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014 e modificato dalla Legge n. 186/2014, al monitoraggio fiscale, se questi superano, nel periodo di imposta, il valore massimo giornaliero di 15.000 euro.
Quindi se possiedi un conto corrente estero in cui durante l’anno di imposta non hai mai superato, anche solo per un giorno, la quota di 15.000 euro, non sei obbligato a rispettare la disciplina sul monitoraggio. In caso contrario devi compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.
Il quadro RW, però, deve essere compilato dal contribuente ai fini del calcolo dell’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). È necessario denunciare l’esistenza del conto corrente estero ai fini IVAFE quando la sua giacenza media sia superiore ai 5.000 euro.
Quindi ci troviamo di fronte a due casistiche:
- un conto corrente estero in cui abbiamo una giacenza media superiore ai 5.000 euro, nel corso dell’anno, ma non ha mai superato il valore massimo di 15.000 euro. In questo caso il quadro RW dovrà essere compilato esclusivamente ai fini IVAFE;
- un conto corrente estero con una giacenza media inferiore ai 5.000 euro, ma che ha superato la soglia massima di 15.000 euro. Il quadro RW dovrà compilarsi solo allo scopo del monitoraggio fiscale.
COMPILAZIONE QUADRO RW: CONTO CORRENTE ESTERO: CHI È IL BENEFICIARIO EFFETTIVO
Per beneficiario effettivo si intende la persona che ha la disponibilità del conto corrente estero e che sopra il quale può effettuare operazioni, quindi il possessore diretto che è tenuto a compilare il quadro RW. questo anche nel caso in cui il conto corrente estero sia detenuto per il tramite di una società fiduciaria→.
Questo vale anche per le persone che detengono un conto estero non direttamente ma tramite una interposta persona.
Siamo di fronte al caso, ad esempio, di un trust o di una fondazione le cui somme di denaro depositate sono fruibili in toto da un cittadino residente in Italia.
In pratica il contribuente denominato come titolare effettivo diviene, con le nuove normative, non solo colui che è titolare di un conto corrente estero ma anche chi ne dispone e beneficia tramite terzi (vedi trust e fondazioni estere intestate formalmente a società o soggetti diversi).
Chi pensa (molte volte mal consigliato) che costituire un trust od una fondazione estera→ per introdurre la titolarità di conti o di attività finanziarie estere per bypassare la normativa sul monitoraggio fiscale incappa nell’errore, errore che può essere gravido di pericolosi risvolti, a volte anche penali.
Infatti se si è persona fisica residente fiscalmente in Italia e si è beneficiari di trust e/o fondazioni, in base alle due casistiche sopra citate, si è tenuti alladichiarazione dei conti e delle attività finanziarie estere.
COMPILAZIONE QUADRO RW: CONTO CORRENTE ESTERO NON DICHIARATO
Il conto corrente estero deve essere sempre dichiarato. Partiamo da questo presupposto. Negli ultimi anni tantissimi Stati si sono adoperati per aumentare il livello di trasparenza fiscale internazionale attraverso il mutuo scambio di informazioni inerenti la materia e lo Stato in questione.
Infatti l’Amministrazione Finanziaria italiana ha quindi la possibilità effettiva di rintracciare un conto corrente estero non dichiarato e di rilevare chi ha effettuato su di esso operazioni.
L’obiettivo fondamentalmente è quello di ostacolare l’evasione fiscale.
Da sapere che per ciò che concerne gli Stati dell’UE lo scambio di informazioni fiscali avviene in automatico come da Direttiva 2011/16/UE, che ha soppiantato l’antecedente Direttiva 2003/48/CE e ultimamente integrata dalla Direttiva 2014/10/CE. Praticamente più della metà degli Stati complessivi ha aderito al Common Reporting Standard→ (CRS) che consiste in un sistema di condivisione automatica dei dati fiscali dei contribuenti tipo conti correnti, interessi, dividendi come previsto dalla Direttiva 2015/2376/UE.
Anche il FACTA→, accordo bilaterale sullo scambio di informazioni fiscali che l’Italia ha firmato con gli Stati Uniti per comunicare all’agenzia fiscale americana (IRS) i dati fiscali dei cittadini americani all’estero, fa parte di questi sistemi di condivisione automatica.
- Ma quali sono le differenze tra i due sistemi?
Principalmente si deve prendere in considerazione il fatto che, se si parla di accordi internazionali sullo scambio di informazioni, sussistono accordi bilaterali e multilaterali.
Il FACTA degli Stati Uniti si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni portati a termine dall’Amministrazione statunitense con i singoli Stati, per mezzo di un tracciato unilaterale sostenuto dall’agenzia fiscale americana IRS.
Il CRS è il modello ottimizzato dall’OCSE, ovvero un mezzo di compliance multilaterale, e consiste in un concordato multilaterale a cui tutti gli Stati possono aderire teoricamente come sia avviene dal 2017.
Quindi la differenza tra i due è fondamentale.
COMPILAZIONE QUADRO RW: SEGRETO BANCARIO E NORMATIVE UE
Si deve prestare particolare attenzione alla compatibilità del segreto bancario ancora sussistente in molti Stati, come Panama→, Hong Kong→ e Singapore, e la normativa UE.
La normativa dell’Unione Europea non impone agli altri Stati di rettificare la propria normativa interna, ma contempla che i suddetti non possano dissentire sullo scambio di informazioni con gli altri Stati UE, contestando così il proprio segreto bancario interno.
In pratica gli Stati extra UE devono comunicare all’Italia anche le informazioni fiscali atte ad individuare contribuenti italiani che posseggono conti esteri non dichiarati Fisco italiano. Queste informazioni potrebbero rivelare dati utili per il monitoraggio fiscale dei capitali posseduti all’estero ai fini dell’accertamento di imposte evase e sanzioni conseguenti.
A questo riguardo ricordiamo che Panama è firmataria anch’essa dei CRS→ questo per ricordare che un conto è il segreto bancario nei confronti dei privati, che numerosi stati mantengono ancora in maniera rigorosissima, un conto è il segreto bancario nei riguardi degli stati di residenza dei correntisti che, sostanzialmente, è divenuto inessistente, come già abbiamo avuto modi di scrivere in questo articolo→.
COMPILAZIONE QUADRO RW: SEGRETO BANCARIO E PAESI EXTRA UE
In base a peculiari accordi, che contemplano anche lo scambio di informazioni sui conti esteri non dichiarati, tra l’Italia e gli Stati extra UE, lo scambio automatico di informazioni non è circoscritto alla sola UE.
Tramite accordi bilaterali, l’Italia opera questo scambio di informazioni anche con Paesi che hanno il segreto bancario, i cosiddetti Paradisi Fiscali e di conseguenza
Portiamo ad esempio la Svizzera, che dal 2017 è tenuta alla comunicazione dei dati appartenenti ai propri correntisti, su richiesta delle autorità fiscali degli Stati UE. Stessa cosa dicasi per il Liechtenstein, San Marino→ ed il Principato di Monaco→.
Con l’entrata in vigore della MCAA (Convenzione Multilaterale) formulata dall’OCSE la previsione è che diventi mondiale lo scambio di queste informazioni.
Per contrastare l’evasione fiscale internazionale, gli Stati già dal 2017 hanno cominciato a scambiarsi tutte le notizie utili per giungere ad una piena trasparenza fiscale internazionale, con buona pace dei Paradisi Fiscali→.
COMPILAZIONE QUADRO RW: SANZIONI PREVISTE PER CONTO ESTERO NON DICHIARATO
Ai fini del monitoraggio fiscale, la mancanza di compilazione del quadro RW, nel caso in cui venga richiesto, viene collocata come violazione formale, come pure nella mancata o non veritiera dichiarazione del conto corrente estero.
Quindi, a tale mancanza si può applicare il regime sanzionatorio previsto dall’art. 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013, che ha diversificato le sanzioni in:
- sanzione fissa di 250,00 euro in caso di presentazione tardiva del quadro RW, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- sanzione variabile dal 3% al 15% di tutto ciò che non è stato dichiarato ed è posseduto in Paesi non Black List;
- sanzione variabile dal 6% al 30% di tutto ciò che non è stato dichiarato ed è posseduto in Paesi Black List.
Attenzione, perchè queste sanzioni sono applicabili anche in situazioni di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi. Anzi, in questa situazione, si produce anche la presunzione relativa, salvo prova contraria, che il denaro in giacenza sul conto corrente non dichiarato, derivi da redditi non soggetti a tassazione nel nostro Paese. Il Fisco potrà riscuotere anche le presunte imposte evase.
In ogni caso, qualora il contribuente abbia presentato una valida dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, completa nelle sue ulteriori parti, l’omessa compilazione del quadro RW può essere ravveduta attraverso la dichiarazione integrativa. Tale quadro, infatti, è solo una parte del modello con la conseguenza che la sua omissione non rappresenta un’omessa dichiarazione.
COMPILAZIONE QUADRO RW: ANALISI DEI RISCHI E TRASPARENZA
Il Fisco italiano, grazie alla trasparenza fiscale internazionale, possiede tutti i mezzi necessari per individuare il cittadino italiano titolare di conto corrente estero non dichiarato. Ricordarselo sempre! Diffidare da chi promette sistemazioni “alternative” al fine di rendere opaci o non tracciabili movimentazioni finanziarie estere, richierete solo cocenti delusioni e problemi reali.
Al fine di non incorrere in un eventuale accertamento fiscale si deve analizzare la situazione.
COMPILAZIONE QUADRO RW: CONTO ESTERO NON DICHIARATO, RICEZIONE DI LETTERA DI COMPLIANCE – COSA FARE
Innanzi tutto è bene rivolgersi ad uno Studio Legale→ o commerciale esperto in materia di fiscalità internazionale.
Esistono due possibili soluzioni:
- ADERIRE ALLA LETTERA DI COMPLIANCE e PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA, così da ovviare alla situazione con la dichiarazione di attività finanziarie estere e dei redditi da essa derivanti. In questo caso si può beneficiare del ravvedimento operoso e si può rimediare completamente la situazione versando l’imposta effettivamente dovuta con sanzioni ridotte ed interessi, senza ulteriori ripercussioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- NON ADERIRE ALLA LETTERA DI COMPLIANCE e non produrre alcuna dichiarazione integrativa. In questo caso l’Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento che, una volta notificato, nega al cittadino la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso e che conseguentemente si dovrà accollare le sanzioni piene previste. (Questa opzione può essere utilizzata nel caso in cui si ritenga che l’Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore a cui si consiglia di replicare con una istanza di autotutela).
COMPILAZIONE QUADRO RW: INESISTENZA DI SANZIONI PENALI
In ogni caso rammentiamo che per Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, nel regolare la rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, prevede una serie di obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti italiani con finalità di “monitoraggio fiscale“, allo scopo di controllare che, attraverso transazioni finanziarie da e per l’estero, soggetti tenuti al pagamento delle tasse in Italia possano sottrarre proprie ricchezze al controllo erariale. A tal fine è stato previsto che chi sia tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, deve compilare il quadro RW segnalando i movimenti e l’ammontare delle ricchezze detenute all’estero.
Tale disciplina, complementare a norme con le quali si è ritenuto, con misure straordinarie, di consentire forme di voluntary disclosure per il rientro in Italia di risorse finanziarie detenute all’estero in violazione di quelle nome sul monitoraggio fiscale, non prevede un apparato sanzionatorio penale in caso di violazione dell’obbligo dichiarativo.
E ciò per la constatazione che l’adempimento di questo obbligo è finalizzato ad imporre il pagamento di una specifica imposta (l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, o l’IVIE, imposta sul valore degli immobili detenuto all’estero Per il mancato adempimento di quell’obbligo dichiarativo sono previste esclusivamente sanzioni pecuniarie di natura amministrativa ovvero, in casi speciali, misure di confisca per equivalente sempre di natura amministrativa.
COMPILAZIONE QUADRO RW: LE CONCLUSIONI
La compilazione del quadro RW è un aspetto cruciale per i residenti in Italia che possiedono conti correnti all’estero. Questo modulo è parte della dichiarazione dei redditi e serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate gli eventuali redditi di natura finanziaria generati all’estero, come interessi, dividendi e plusvalenze. È importante prestare attenzione ai dettagli forniti dalle banche e dagli intermediari finanziari esteri per evitare errori che possono comportare sanzioni.
Gli obblighi di dichiarazione nel quadro RW dipendono dal valore del conto corrente estero. Se durante l’anno fiscale il valore massimo giornaliero supera i 15.000 euro, è obbligatoria la compilazione del quadro per il monitoraggio fiscale. Inoltre, se la giacenza media è superiore ai 5.000 euro, il conto deve essere dichiarato ai fini dell’Imposta Patrimoniale sulle Attività Finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Il beneficiario effettivo del conto corrente estero, cioè colui che ha la disponibilità effettiva del conto, è tenuto alla compilazione del quadro RW. Questo include anche coloro che detengono conti tramite strutture come trust o fondazioni estere.
Con la crescente trasparenza fiscale internazionale e gli accordi di scambio di informazioni, come il Common Reporting Standard (CRS) e il FACTA, è diventato più difficile per i titolari di conti esteri non dichiarati evitare il rilevamento da parte delle autorità fiscali italiane.
Le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW possono essere significative, variando a seconda che il conto si trovi in un Paese Black List o non. È possibile correggere eventuali omissioni tramite la dichiarazione integrativa, approfittando del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
In conclusione, è fondamentale per i titolari di conti correnti esteri residenti in Italia compilare accuratamente il quadro RW per evitare sanzioni e garantire la conformità con le norme fiscali italiane. Per assistenza specializzata e per evitare errori e conseguenze legali, è consigliabile rivolgersi a studi legali esperti in fiscalità internazionale, come lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, che può fornire la necessaria guida e supporto in queste complesse questioni fiscali.
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Articolo aggiornato al 20 Ottobre 2024