AZIONE REVOCATORIA PRESCRIZIONE
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Azione revocatoria prescrizione. Gentili lettori, in ambito di azione revocatoria prescrizione, vogliamo sottoporre alla vostra attenzione una importante sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, che determina come, in caso di litisconsorzio necessario in ambito di azione revocatoria, è sufficiente notificare l’atto di citazione ai fini interruttivi della prescrizione nei confronti dell’altro convenuto. Azione revocatoria prescrizione.
Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
Quanto al merito poi il Tribunale ha affermato, come da consolidata giurisprudenza, che la vendita di un immobile posto a garanzia di un credito è un atto inidoneo a essere meritevole di vittoria nel caso di intentata azione revocatoria.
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AZIONE REVOCATORIA PRESUPPOSTI, FIDEJUSSORE, PRESCRIZIONE
Tale assunto trova conferma in quanto esplicitato dal Tribunale di Napoli, in data 08.05.13. Difatti la banca creditrice iniziava azione revocatoria ex art. 2901 cc convenendo in giudizio sia il fidejussore (che aveva sottratto il bene alla garanzia creditoria) che l’acquirente. Detto fidejussore tentava di eccepire la prescrizione (a suo favore) eccependo l’intempestività, giusta la notifica ultraquinquennale, della citazione da parte della banca.
Il tribunale altro non ha fatto che seguire un percorso giurisprudenziale consolidato, espresso anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, 22.04.10 n. 9523 (Cassazione Sez. Un. Civili , 22 aprile 2010, n. 9523), in tema di locazione, ma con indubbia efficacia anche in casi analoghi in punto di diritto anche se diversi per materia, secondo il quale, “E’, allora, possibile, che: a) l’acquirente – comproprietario del bene, non convenuto, compaia spontaneamente in giudizio ed accetti il contraddittorio; b) oppure il giudice, rilevata la non integrità del contraddittorio, ne disponga l’integrazione e l’attore vi provveda nel termine stabilito dal giudice stesso; c) oppure ancora, a prescindere da tale provvedimento, l’attore di sua iniziativa abbia cura di notificare l’atto integrativo.” Ci si chiede quindi quale sia la risposta rispetto alle altre due evenienze, quanto all’efficacia sanante dell’integrazione del contraddittorio rispetto a situazioni di natura non solo processuale, ma anche sostanziale, quale può essere l’intervenuta decadenza dal termine per proporre l’azione.
Basta, infatti, rilevare che questa non è altro che una di quelle ipotesi nelle quali la modificazione di una posizione sostanziale comune a più parti non può avvenire che attraverso un’azione diretta contro tutte.
Sicchè, è sufficiente che l’azione sia proposta nei termini contro uno dei comproprietari perchè, una volta integrato il giudizio nei confronti degli altri, sorga il dovere del giudice di pronunciare sul merito della causa.
Quello di cui discutiamo è, ovviamente, un litisconsorzio di ordine non meramente processuale, bensì sostanziale, posto che del medesimo bene giuridico sono titolari più parti e l’azione della quale in concreto si discute tende alla sostituzione di tutte (non solo di una o di alcune) queste parti con il soggetto avente diritto alla prelazione (e che esercita il diritto di riscatto) nella proprietà dell’intero bene controverso e non di una sola sua quota. Sicchè, l’integrazione del contraddittorio non può che avere effetti sostanziali sull’intera vicenda, nel senso che l’esercizio tempestivo (ossia nel termine dell’art. 39) del diritto di riscatto nei confronti di uno o solo alcuni dei più acquirenti ha l’effetto di impedire il consolidamento dell’acquisto nei confronti di tutti, a condizione però che la nullità originaria della domanda (dovuta, appunto, all’omessa chiamata di tutte le parti necessarie) sia sanata dalla successiva notificai della domanda stessa nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse.
Con ciò si intende dire che non è la chiamata integrativa a sanare la decadenza: essa, piuttosto, sana l’originaria domanda nulla, che, essendo intervenuta tempestivamente nei confronti di uno o di alcuni dei più acquirenti, ha avuto già di per sè l’effetto di impedire la decadenza.
D’altronde, è insito nel sistema il meccanismo secondo cui, in alcuni casi, il compimento di un atto processuale è capace di sanare non solo la domanda viziata, ma anche gli effetti sostanziali e processuali della domanda stessa sin dal momento della sua originaria notificazione.
Si pensi all’ipotesi dell’art. 164 c.p.c., comma 2, a norma del quale, nel caso in cui si verifichi la nullità della citazione per le ragioni di cui al comma 1, dell’articolo stesso (omissione o incertezza di uno dei requisiti dell’art. 163 c.p.c., nn. 1 e 2, mancanza dell’indicazione della data di comparizione, ecc.), il giudice, se il convenuto non si costituisce, rileva la nullità e dispone la rinnovazione della citazione; questa sana i vizi “e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione“. A norma del comma 3, della stessa disposizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti poi salvi dalla costituzione del convenuto.
Altrettanto può dirsi quanto al disposto dell’art. 291 c.p.c., il quale, nel caso in cui il convenuto non si costituisca ed il giudice rilevi la nullità della notificazione della citazione, consente all’attore di rinnovare la notificazione con effetto impeditivo di ogni decadenza.
Per altro verso occorre valorizzare il richiamo fatto nell’ordinanza di rimessione al disposto dell’art. 331 c.p.c., (che non è altro che una proiezione dell’art. 102 c.p.c.) che, per l’ipotesi di sentenza resa tra più parti in causa inscindibile o in cause dipendenti non impugnata nei confronti di tutte, consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio entro un determinato termine; l’inammissibilità dell’impugnazione (e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza) consegue solo nel caso in cui nessuna delle parti provveda all’integrazione nel termine fissato. Si tratta, quindi, di una disposizione che (come rileva un’autorevole dottrina) determina il principio dell’unitarietà del termine di impugnazione e regola, l’effetto conservativo dell’impugnazione nei confronti delle altre parti come conseguenza della rituale e tempestiva proposizione dell’impugnazione nei confronti di una delle parti vittoriose o da parte di uno solo dei più soccombenti. Disposizione dalla quale è possibile, comunque, trarre la conferma della regola generale di conservazione degli atti nei confronti del litisconsorte necessario, oltre lo specifico campo delle impugnazioni per le quali essa è dettato (la dottrina ammette che la disposizione si presta ad una lettura che ne tragga principi generalmente assunti).
Che la giurisprudenza abbia ampiamente operato siffatta estensione di effetti anche rispetto al giudizio di primo grado è chiaramente illustrato dall’ordinanza di rimessione (cfr. supra il cap. II), la quale menziona Cass. n. 4488/2002, che, a sua volta, fa riferimento a Cass. n. 2938/1988, secondo cui la tempestiva riassunzione del processo interrotto eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari impedisce ogni decadenza o preclusione, poichè i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari, nei cui confronti, in difetto di loro spontanea costituzione, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio.
AZIONE REVOCATORIA PRESCRIZIONE: L’INTERRUZIONE DEL PROCESSO
Tra la vasta giurisprudenza rinvenibile in argomento può essere citata anche Cass. n. 1931/1989, la quale, per il caso di interruzione del processo per morte di uno dei contendenti, stabilisce che la tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di una parte, già in causa, che abbia assunto pure la qualità di coerede del defunto, ancorchè venga effettuata con consegna di tale atto in unica copia e senza specificazione di detta qualità, vale ad evitare l’estinzione del processo medesimo, ferma restando l’esigenza di integrare il contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 e 331 c.p.c., nei riguardi degli altri coeredi, litisconsorti necessari.
Insomma, da tutto quanto premesso è possibile desumere la regola generale secondo cui il compimento di determinati atti del processo o l’integrazione del contraddittorio non comportano effetti meramente processuali, ma hanno efficacia anche sostanziale sul diritto controverso.
In altri termini, si manifesta aporica rispetto al sistema e contraddittoria la tesi che, per un verso, riconosce che l’integrazione del contraddittorio sia capace di sanare la nullità dell’originaria domanda (così da rendere ammissibile l’azione) ma che, per altro verso, non ammette che già quella domanda, benchè non rivolta nei confronti di tutte le parti necessarie, abbia avuto l’effetto, siccome tempestiva, di impedire il consolidamento dell’acquisto del bene oggetto di riscatto.
In tal modo non solo si mina il senso stesso del meccanismo dell’integrazione del contraddittorio e dell’intera previsione dell’art. 102 c.p.c., ma si consuma, altresì, un inutile e dispendioso formalismo, allorquando attraverso l’integrazione del contraddittorio si concede all’azione il vaglio d’ammissibilità, per poi respingerla nel merito una volta accertato che l’integrazione è stata compiuta successivamente al decorso del termine dell’art. 39.
Allora, alle sezioni unite appare più convincente e consono al sistema enunciare i seguenti principi di diritto:
– in ipotesi di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dall’art. 102 c.p.c., comma 2, ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che essa interviene a sanare l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ed è altresì idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire la decadenza anche nei confronti delle parti necessarie originariamente pretermesse;
– il diritto di riscatto previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 39, deve essere esercitato dall’avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari del bene (compreso il coniuge in comunione legale dei beni che lo abbia acquistato ai sensi dell’art. 177 c.c., lett. a), i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia. Laddove il diritto di riscatto sia esercitato in via giudiziaria e l’azione sia proposta tempestivamente (entro il termine di sei mesi dalla trascrizione dell’atto, stabilito dal menzionato art. 39), solo contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell’acquisto è impedito nei confronti di tutti, a condizione che la nullità dell’originaria domanda (dovuta, appunto, alla mancata notificazione a tutti i litisconsorti) sia sanata dall’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse.
In particolare, la sentenza di cui discutiamo, ha specificato che, sussistendo nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c. un rapporto di litisconsorzio necessario tra debitore e terzo acquirente, la regolare notifica dell’atto introduttivo nei confronti dell’uno, è utile ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dell’altro litisconsorte.
In particolare poi, per restare nel merito dell’azione revocatoria, il Tribunale ha ribadito che “l’azione revocatoria può essere proposta non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso, difatti ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie”. Il Tribunale continua affermando che “è indubbio che la cessione dell’immobile di cui si discute, in difetto della prova in ordine alla sussistenza di altre residualità patrimoniali in capo al convenuto, su cui incombeva il relativo onere probatorio, determina una consistente perdita di garanzia patrimoniale in danno del creditore, cui viene in tal modo preclusa la facoltà di aggredire detto bene”.
Inoltre “l’azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità: si rileva che la prestata fideiussione risultasse di data antecedente alla stipula del contratto di compravendita del bene oggetto di lite di talché, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo-Azione revocatoria, notifica, prescrizione azione-, in www.avvocatobertaggia.com/blog
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Articolo aggiornato al 23 Maggio 2020