ASSEGNO DIVORZIO LEGAME AFFETTIVO
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Assegno divorzio legame affettivo, un commento all’ordinanza Cass. Civ. 14151/2022. Avvocato divorzista Ferrara.
Articolo a cura dell’Avvocato Nerina Russo, Senjor Partner dello Studio Legale Bertaggia di Ferrara.
ASSEGNO DIVORZIO LEGAME AFFETTIVO: ASSEGNO DIVORZILE
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14151/2022 ha determinato il principio per il quale “la nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio, rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo, non rilevando la coabitazione a tal fine”.
In ambito di divorzio, L’art. 5, comma 6, L. 898/1970 attesta la possibilità per il Giudicedi stabilire l’obbligo di un coniuge di corrispondere periodicamente, a favore dell’altro, un assegno, quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Per fare ciò il Magistrato deve verificare e valutare una congerie di fattori, “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L’art. 9 della legge citata, prevede la possibilità di chiedere la revisione dell’assegno divorzile qualora, al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sopraggiungano giustificati motivi.
ASSEGNO DIVORZIO LEGAME AFFETTIVO: REVOCA ASSEGNO DIVORZILE
A tal riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, (sent. n. 32198/2021) a suo tempo stabilì che una nuova convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno: questo, infatti, può avere funzione assistenziale e compensativa. Il nuovo legame instaurato potrebbe caducare la funzione assistenziale, ma non necessariamente quella compensativa, laddove il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato la propria posizione lavorativa per favorire la creazione e lo sviluppo del nucleo familiare nonché la posizione professionale ed economica del coniuge. Quindi, a mente degli ermellini, l’instaurazione di una convivenza stabile non determina automaticamente la perdita dell’assegno divorzile ma inciderà ai fini della sua revisione e quantificazione.
In ambito quindi di revoca dell’assegno divorzile disposto stante l’instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza stabile con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto dell’eventuale coabitazione di essi, valutando l’insieme dei fatti secondari noti, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio sulla sussistenza della convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 4 maggio 2022, n. 14151.
ASSEGNO DIVORZIO LEGAME AFFETTIVO: LA COABITAZIONE
La coabitazione, non lo si dimentichi, è un obbligo stabilito dall’art. 143 c.c., comma 2, per ciò che concerne il matrimonio, mentre ciò non è possibile affermare per ciò che concerne la convivenza more uxorio. Essa, infatti, va valutata come un legame affettivo stabile e duraturo, grazie al quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, e ciò indipendentemente da una coabitazione.
Nel caso che stiamo esaminando, un coniuge di sesso maschile uomo richiedeva la revoca dell’assegno divorzile disposto a suo carico dalla sentenza di divorzio, eccependo l’instaurazione, da parte dell’ex moglie, di una convivenza more uxorio, nonché la sua sopraggiunta condizione di disoccupato.
Nei primi due gradi di giudizio il ricorso veniva respinto, in seguito la Cassazione dide ragione all’ex marito, rcon la seguente motivazione:
“ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.”
Ciò non vuol dire che la coabitazione non abbia rilievo: esso e anzi assai cospicuo, ma soltanto indiziario, per i fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario da valutarsi in ogni caso non atomisticamente, come si vedrà subito dopo, ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce. Viceversa, l’assenza della coabitazione non è di per sè decisivo.
ASSEGNO DIVORZIO LEGAME AFFETTIVO: LA MANCATA PROVA DELLA STABILE CONVIVENZA
Invero la Corte d’Appello rigettava il reclamo, ritenendo che la prova di una stabile convivenza della donna non fosse stata raggiunta, non parendo essere sufficiente la circostanza dell’intestazione di un’utenza e alcune foto che ritraevano l’uomo all’interno dell’abitazione dell’ex moglie.
La Suprema Corte, invece, siccome investita della vicenda, ha evidenziato come il Giudice d’Appello, non accogliendo la richiesta di revoca dell’assegno divorzile, avrebbe valutato in maniera superficiale e parziale gli elementi istruttori acquisiti e, in particolare, il fatto che la ex moglie avesse dichiarato, formalmente interrogata, che ella considerava il compagno quale proprio fidanzato, che lo stesso si recava abitualmente a casa della donna e che le relative utenze erano a lui intestate.
ASSEGNO DIVORZIO LEGAME AFFETTIVO: IL PRINCIPIO DI DIRITTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
dopo la cassazione la vertenza è stata rinviata ad altra composizione della Corte d’appello, che dovrà decidere attenendosi al seguente principio di diritto: “In materia di revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtu’ del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale“.
Difatti, prosegue la Cassazione, la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, attualmente riconosciuto socialmente, e connotato da atipicità, in ambito strettamente giuridico. Non a caso la Legge italiana riconosce, all’articolo 1, comma 36, Legge 76/2016 che, conviventi di fatto sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, valutando con particolare forza l’esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale che, continua la Corte, “pare essere l’unico requisito essenziale perché si possa configurare una convivenza di fatto”.
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Articolo aggiornato al 26 Dicembre 2022