ASSEGNO DIVORZILE COSA E’
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Assegno divorzile: quando si arriva al divorzio, dopo la separazione, spetta ancora qualcosa al coniuge, così detto, economicamente più debole? L’assegno divorzile è un diritto? Cerchiamo di capirlo. Ti ricordiamo che forniamo il servizio di separazione e divorzio a Ferrara ed ovunque in Italia.
Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara
Con la sentenza di divorzio, il giudice scioglie il matrimonio tra i coniugi e, previa valutazione di determinati requisiti che elencheremo nel prosieguo determina l‘assegno divorzile a carico del coniuge ritenuto “più debole“, ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 898/70 e successive modifiche.
ASSEGNO DIVORZILE, ASSEGNO ALIMENTARE, ASSEGNO DI MANTENIMENTO. LE DIFFERENZE
La natura dell’assegno divorzile è diversa sia dall’assegno alimentare che dall’assegno di mantenimento: difatti, il primo consiste in un aiuto economico al coniuge che versi altrimenti in stato di indigenza solitamente per la mancanza di un impiego lavorativo, l’assegno di mantenimento, invece, viene corrisposto solo al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione ed ha la funzione di consentire allo stesso di versare nel medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’assegno divorzile, invece, che a differenza dei primi due viene disposto dal giudice con la sentenza di divorzio, consiste in una somma di denaro alla corresponsione della quale è generalmente obbligato il coniuge che gode della posizione economicamente più forte nella coppia.
Esso ha, nella maggior parte dei casi una componente assistenziale, la quale risponde allo scopo di garantire al coniuge beneficiario il mantenimento del tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio: il giudice del merito deve valutare, al fine di disporre l’assegno e di stabilirne la misura, le reali capacità reddituali delle parti. Tale valutazione deve essere effettuata con riferimento a criteri concreti e omogenei, quali le dichiarazioni fiscali relative ai medesimi periodi, nonché in riferimento al tenore di vita goduto dal figlio/i in costanza di convivenza con entrambi i genitori, (Cass. Civ . 14 luglio 2011,n. 15566).
La giurisprudenza moderna però, ha profondamente cambiato questo aspetto, infatti, per evitare che vi fossero rendite parassitarie, solitamente da parte del conige che rifiuta, contro ogni evidenza, di lavorare, ora l’assegno non risponde più ai parametri di un tempo, infatti: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/09/2022, n. 26672: “Nel quantificare l’assegno di divorzio, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della L. n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.”
ASSEGNO DIVORZILE: ALTRE FINALITÀ
Ulteriori finalità dell’assegno divorzile sono certamente quella risarcitoria, nel caso in cui all’altro coniuge sia addebitabile la fine del matrimonio, e quella compensativa nel caso sia necessario rivalutare gli apporti di entrambe i coniugi allo sviluppo anche economico della famiglia.
L’assegno divorzile ha natura vitalizia. Tuttavia lo stesso è suscettibile di revisione, riduzione o soppressione, nel caso la situazione reddituale del coniuge obbligato muti nel corso del tempo. Una recente pronuncia della Suprema Corte, ha significato che, la riduzione della capacità reddituale del coniuge obbligato, in seguito al pensionamento è suscettibile di assumere rilievo come possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno divorzile (Cass. Civ sez I, 15 aprile 2011, n. 8754)
La significativa riduzione delle entrate economiche e reddituali, unitamente alle mutate condizioni di vita del coniuge beneficiario, ad esempio nel caso in cui costui convoli a nuove nozze o che abbia reperito un’occupazione lavorativa, possono dare luogo alla revisione dell’assegno fin anche alla cessazione dell’obbligo di corresponsione.
ASSEGNO DIVORZILE: COME VA CORRISPOSTO
L‘assegno divorzile, può essere corrisposto mensilmente o anche in un’unica soluzione, ai sensi dell’art.5 comma 8 L.898/70. Interessanti pronunce si sono avvicendate in merito, ed in particolare a sancire che, se l’assegno divorzile viene corrisposto in unica soluzione viene esclusa la sopravvenienza in capo al coniuge beneficiario di qualsiasi altro diritto di tipo patrimoniale nei confronti del coniuge obbligato con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione, oltre quella già ricevuta, può essere legittimamente invocata, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge assegnatario, e comunque della sopravvenienza di quei giustificati motivi cui l’art. 9 subordina l’ammissibilità dell’istanza di revisione.
ASSEGNO DIVORZILE: COME GARANTIRSI IL PAGAMENTO
A garanzia della corresponsione della somma divorzile, infine, diversi rimedi esecutivi: dell’iscrizione di ipoteca su immobile, al pignoramento dei beni del coniuge obbligato nonché al pignoramento di un quinto dello stipendio dello stesso. L’assegno, difatti, può essere pagato anche da terzi ma è data al beneficiario perfino la possibilità di agire esecutivamente nei confronti del datore di lavoro per ottenere fino alla metà delle proprie spettanze (cfr. art. 8 legge n. 898/1970). Pare essere molto importante tutelarsi in prevenzione, per non subire conseguenze negative, sia in positivo che in negativo, dall’assegno divorzile.
ASSEGNO DIVORZILE. LA TUTELA PREVENTIVA
Attesa la estrema volatilità dei vincoli coniugali, l’incertezza assoluta del rapporto matrimoniale e la tendenza della parte c.d. “debole” ad approfittarsi de quella c.d. “più forte” per esigere somme il più delle volte non dovute, pare essere importante tutelarsi preventivamente. In Italia i patti prematrimoniali non sono ammessi, purtuttavia parrebbe essere buona norma quella di tutelarsi in prevenzione attraverso adeguate misure di tutela patrimoniale, volte soprattutto alla salvaguardia deri figli, che ben potrebbero essere travolti da spese che il c.d. coniuge “più debole” potrebbe fare (e spesso fa) distruggendo il patrimonio e condannando i figli alla povertà.
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Articolo aggiornato al 17 Settembre 2022