APPELLO CUSTODIA CAUTELARE: ALLUNGATI I TERMINI
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Appello custodia cutelare, allungati i termini. Il processo non sarà più giusto.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
In periodo di emergenza COVID19, due misure relative alla giustizia sono previste dal decreto Ristori Bis per evitare l’estinzione del processo e persone fuori dal carcere prima del tempo.
Quindi, appello senza l’intervento dei pm e dei difensori; sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali.
L’avvocatura accoglie questa notizia come la soppressione del giusto processo, in cui il processo d’appello è ridotto ad un banale passaggio di carte, benché sia prevista la facoltà di richiedere una discussione orale che, purtroppo, in mancanza di norme tecniche, sarebbe di fatto impossibile.
Quindi, fino alla fine dell’emergenza Covid-19 e fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, all’ Art. 10 il Decreto Legge stabilisce che la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado si procederà in camera di consiglio “senza l’intervento del pm e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pm faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire”.
Il pm è tenuto, entro dieci giorni prima dell’udienza, a trasmettere le proprie conclusioni alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica o attraverso sistemi “che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati”.
Avvenuta la ricezione, la cancelleria invierà l’atto ai difensori delle altre parti che, almeno cinque giorni prima dell’udienza, potranno presentare le conclusioni con atto scritto per via telematica.
Entro 25 “giorni liberi” prima dell’udienza, il pm o il difensore potrà formulare per iscritto la richiesta di discussione orale; questo stesso termine viene stabilito anche per la richiesta di partecipazione all’udienza da parte dell’imputato.
APPELLO CUSTODIA CAUTELARE, ALLUNGATI I TERMINI. LE CONSEGUENZE
I penalisti fanno notare però che tutto questo entra in conflitto con il termine previsto per la notifica della citazione in appello, che è di 20 giorni.
Le udienze fissate entro i 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto sono escluse da tali disposizioni.
Dal sedicesimo al trentesimo giorno, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza, potranno essere formulate “entro il termine perentorio di 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Queste disposizioni, ad esempio in materia di reati fiscali, possono allungare indefinitivamente i processi.
Tutte queste misure sono state adottate al fine di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e relative cancellerie, consentendo lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel grado di appello, non tenendo conto del ben più critico accumulo di arretrato, con la previsione di vedere “cartolarizzate” le udienze, così come già sperimentato in Cassazione.
Nella relazione illustrativa si legge altresì : “E’ comunque salvaguardato il diritto delle parti”.
Gli avvocati non sono certo d’accordo su questa convinzione.
Inoltre il decreto prevede che, fino alla fine dell’emergenza, “i giudizi giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione ad isolamento fiduciario”.
Quindi per lo stesso periodo sono sospesi anche il corso della prescrizione ed i termini di durata massima della custodia cautelare.
La ratio è quella di salvaguardare “le esigenze poste alla base delle misure di custodia cautelare applicate agli imputati contro il rischio di estinzione del reato di prescrizione o, rispettivamente, di decorso dei termini massimi di custodia cautelare per il caso in cui il giudizio subisca una battuta d’arresto, nello svolgimento dell’attività istruttoria, per l’impossibilità di acquisire una prova cui debba partecipare una persona, la cui assenza sia giustificata dalle restrizioni agli spostamenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario, in conseguenza alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica”.
La conclusione che si può trarre è: se sono in carcere un motivo ci sarà ed è meglio non evitarlo.
Rimangono dunque sospesi prescrizione e termini di custodia cautelare “per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale”.
Il differimento dell’udienza non potrà avvenire oltre il sessantesimo giorno successivo al limite imposto agli spostamenti, “dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare”.
Tutto ciò con il fine “di salvaguardare l’accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d’arresto nell’attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale”.
Valutate voi se questo processo è ancora il “giusto processo”
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Appello custodia cautelare, allungati i termini., in www.avvocatobertaggia.com/blog