MANDATO ARRESTO EUROPEO RIFIUTO CONSEGNA ALLO STATO ESTERO
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Mandato arresto europeo rifiuto consegna e cittadino o straniero residente in Italia: cosa succede, si viene estradati all’estero per andare in carcere? Molti italiani, e molti stranieri residenti in Italia si trovano, purtroppo, a porsi questa domanda, magari hanno commesso un reato all’estero, sono stati processati e condannati, forse non lo sanno, forse non se ne vogliono ricordare e, improvvisamente, arriva il mandato d’arresto europeo. Dovranno andare in carcere all’estero? Se sono stati raggiunti dal mandato d’arresto europeo mentre si trovavano nella nazione che ha emesso il mandato, sicuramente si. Poi potranno, sfruttando le convenzioni esistenti fra gli stati, essere trasferiti in Italia per scontare la pena. Ma concentriamoci sul mandato d’arresto europeo rifiuto consegna: ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 Aprile 2005, n. 69, in moltissimi casi la Corte d’Appello (seguendo ovviamente la giusta procedura tramite un esperto avvocato penalista internazionale) potrà legalmente rifiutare la riconsegna del cittadino o del residente italiano: Legge 22.04.05 n. 69 art 18
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
MANDATO ARRESTO EUROPEO RIFIUTO CONSEGNA: CITTADINO ITALIANO, CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA
Diciamo che il caso più frequente di mandato arresto europeo rifiuto consegna è quello della condizione di cittadino o di residente italiano, se la condizione del cittadino è pacifica, quella del residente viene assimilata purchè, ai fini del rifiuto della richiesta di consegna contenuta in un mandato di arresto europeo, si rilevi l’obiettiva presenza di uno o più indici concretamente sintomatici di un reale e non estemporaneo radicamento dell’interessato con lo Stato italiano, nel quale questi abbia stabilito la sede principale dei propri interessi affettivi ed economici, in maniera tale da assimilarne la posizione a quella del cittadino italiano. Infatti la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, sent. n. 50386 del 25/11/2014, dep. 02/11/2014) in tema di mandato di arresto europeo, specifica che la nozione di “residenza” che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. n. 69 del 2005, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.
Ricordiamo infatti che per l’applicazione della disposizione dettata dall’art. 19 comma 1 lett. c) legge n. 69 del 2005, secondo cui se il destinatario del mandato di arresto europeo processuale è un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia, lo stesso ha diritto a che la consegna sia subordinata alla condizione che egli, dopo lo svolgimento all’estero del processo a suo carico, in ipotesi di condanna venga rinviato in Italia per scontare la relativa pena, nell’ipotesi in cui si tratti di soggetto straniero residente in Italia, tale disposizione impone una verifica sostanziale e non formale dei requisiti di radicamento con il territorio del nostro paese, nel senso che non è sufficiente il mero requisito dell’iscrizione anagrafica nel registro dei residenti, ma occorre rilevare l’esistenza di uno più indici concretamente sintomatici di reale e non estemporaneo radicamento dell’interessato con lo Stato italiano, nel quale ha stabilito la sede principale dei propri interessi affettivi ed economici, in maniera tale da assimilarne la posizione a quella del cittadino italiano.
MANDATO ARRESTO EUROPEO RIFIUTO CONSEGNA: CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AD ESSERE ESTRADATI
Ricordiamo che, qualora il cittadino italiano oggetto di una richiesta di arresto europeo rifiuti di consegnarsi, versando quindi in tema di mandato d’arresto europeo cd. “esecutivo“, vi sono importanti conseguenze. La persona richiesta in consegna, infatti, invocando l’applicazione del motivo di rifiuto di cui all’art. 18, lett. r), l. n. 69 del 2005 – in forza del quale la Corte d’appello dispone l’esecuzione in Italia della pena irrogata al cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione legittimamente residente o dimorante in Italia – presta un sostanziale consenso al riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lg. n. 161 del 2010, ed è pertanto priva di interesse a dedurre, con ricorso per cassazione, il carattere “non equo” del processo definito con la sentenza straniera da eseguire.
Ricordiamo altresì che, su richiesta dell’interessato, il giudice della procedura m.a.e. può subordinare la consegna non solo alla celebrazione di un nuovo processo, ma anche al rinvio in Italia dell’interessato per l’esecuzione della pena eventualmente inflitta all’esito del nuovo giudizio.
Si tratta quindi di scegliere: o farsi riprocessare all’estero, sperando di avere un miglior trattamento sanzionatorio, subordinando tale fatto al ritorno in Italia per scontare la pena, o opporsi all’estradizione, accettando quindi in toto la sentenza emessa dalla corte estera.
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Articolo aggiornato al 07 Settembre 2022